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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 5 maggio 2021, n. 86

Rifiuti - Lr Sardegna 21 febbraio 2021, n. 1 - Gestione dei cumuli di posidonia spiaggiata - Illegittimità costituzionale dei commi 1, 4, 5 e 8, articolo 1, Lr 21 febbraio 2020, n. 1 - Esclusione dalla nozione di rifiuto della posidonia spiaggiata - Violazione articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 4) - Sussistenza - Spostamento cumuli posidonia in aree dello stesso Comune - Integra attività di trasporto ex articolo 193, Dlgs 152/2006 - Attività di gestione rifiuti - Sussistenza - Divieto di smaltimento in discarica della posidonia - Sovrapposizione ad articolo 182, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza

La consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Lr 1/2020 della Sardegna che esclude dalla nozione di rifiuto la posidonia spiaggiata. Con sentenza 5 maggio 2021, n. 86 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali i commi 1, 4, 5 e 8, articolo 1, Lr 21 febbraio 2020, n. 1, rilevando ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 4), Dlgs 152/2006, che i rifiuti "di qualunque natura o provenienza, giacenti [...] sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua", costituiscono "rifiuti urbani", così da far rientrare anche la posidonia spiaggiata in tale definizione. Nello specifico la questione di incostituzionalità riguarda diversi aspetti normativi, in particolare il comma 1 stabilisce la possibilità di spostamento degli accumuli di posidonia in aree appositamente individuate nel territorio del Comune; tali operazioni integrano un’attività di trasporto (articolo 193, Dlgs 152/2006) che rientra nella gestione dei rifiuti di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, Costituzione. Altro aspetto riguarda il divieto assoluto, previsto dal comma 4, Lr 1/2020, di smaltire i cumuli di posidonia in discarica, in questo caso vi è una sovrapposizione alla norma statale (articolo 182, Dlgs 152/2006) secondo cui occorre procedere allo smaltimento ogni volta che l'attività di recupero non sia possibile. (MLS)

Corte Costituzionale

Sentenza 5 maggio 2021, n. 86

(Gu 5 maggio 2021 n. 18)

Ambiente - Norme della Regione autonoma Sardegna - Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata - Gestione dei depositi nelle spiagge - Previsione che i Comuni interessati, anche tramite i titolari di concessioni demaniali, qualora i depositi di posidonia sul litorale impediscano la regolare fruizione delle spiagge, possano procedere allo spostamento temporaneo dei relativi accumuli in zone idonee dello stesso arenile o, qualora non disponibili, in aree idonee appositamente individuate del territorio comunale - Divieto di procedere allo smaltimento della posidonia in discarica, qualora si proceda al suo spostamento - Possibilità di effettuare la vagliatura del materiale organico spiaggiato nel sito in cui è conferita la posidonia - Esclusione dalla normativa in materia ambientale dei materiali e biomasse vegetali depositati sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare