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Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 14 giugno 2021, n. 7045

Rifiuti - Valutazione di impatto ambientale (Via) - Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Impianto per la raccolta differenziata dei rifiuti e compostaggio aerobico - Istanza per l'implementazione dell'im0ianto con una sezione dedicata alla digestione anaerobica dei rifiuti non pericolosi, con produzione di biometano e compost di qualità - Valutazione di impatto ambientale - Articolo 23, Dlgs 152/2006 - Esito positivo - Autorizzazione integrata ambientale - Articolo 29-quater, Dlgs 152/2006 - Esito negativo per mera carenza documentale - Ripresentazione della domanda di Aia per il medesimo progetto nella vigenza del provvedimento positivo di Via - Possibilità - Sussistenza

Un diniego dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) per sole carenze documentali legittima il proponente a presentare una nuova domanda sullo stesso progetto.
Così si è espresso il Tar Lazio nella sentenza 14 giugno 2021, n. 7045 concernente l'ampliamento di un impianto per la raccolta differenziata dei rifiuti e compostaggio aerobico con implementazione di una sezione dedicata alla digestione anaerobica dei rifiuti non pericolosi, con produzione di biometano, e compost di qualità. Sull'impianto era stata ottenuta una valutazione di impatto ambientale positiva ex articolo 23, Dlgs 152/2006 ma una autorizzazione integrata ambientale (Aia) ex articolo 29-quater, Dlgs 152/2006 negativa non già per ragioni sostanziali, ma per riscontrate carenze documentali.
Il Comune ricorrente lamentava che la Regione dopo il diniego dell'Aia si fosse poi espressa positivamente su una nuova istanza di Aia presentata sullo stesso progetto. Ma secondo i Giudici laziali, dato che l'esito negativo della Conferenza di servizi della prima Aia era dovuto solo alla carenza di documentazione, nulla impediva alla società proponente, nella perdurante efficacia del provvedimento di Via rilasciato, di presentare una nuova istanza di Aia, avente ovviamente ad oggetto il medesimo progetto corredato, però, della documentazione originariamente mancante. E nulla impediva alla Regione di pronunciarsi favorevolmente, ricorrendone i presupposti. (FP)

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N.d.R.: la presente sentenza 7045/2021 è stata confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato del 30 maggio 2022, n. 3451.

Tar Lazio

Sentenza 14 giugno 2021, n. 7045