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Via (Pua-Paur-Pauar) / Vas
Giurisprudenza

Sentenza Tar Toscana 15 luglio 2021, n. 1055

Valutazione di impatto ambientale (Via) - Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) - Rilascio - Articolo 27-bis, Dlgs 152/2006 - Conferenza di servizi - Articolo 14-ter, legge 241/1990 - Determinazione conclusiva - Autorità procedente - Vincolo in base alla maggioranza dei pareri espressi in Conferenza - Esclusione - Valutazione in base al "peso specifico", alla rilevanza degli interessi pubblici di cui sono portatrici le Amministrazioni partecipanti - Legittimità - Sussistenza

L'Autorità procedente nella Conferenza di servizi per il rilascio della valutazione di impatto ambientale non è vincolata rigidamente dalle posizioni di maggioranza espresse in Conferenza.
Il principio è stato ribadito dal Tar Toscana nella sentenza 15 luglio 2021, n. 1055, nell'ambito del rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico regionale ex articolo 27-bis, Dlgs 152/2006, relativo a una attività produttiva da realizzarsi in area vicina a un Parco. Durante la Conferenza di servizi riunitasi ai sensi dell'articolo 14-ter, legge 241/1990 su un totale di otto partecipanti gli unici pareri negativi sono stati espressi dal Parco e dalla Soprintendenza. L'Autorità procedente, nella specie proprio il Parco, ha rilasciato un Paur negativo bocciando il progetto. Il Comune partecipante alla Conferenza si lamentava che non era stato rispettato il principio della maggioranza delle determinazioni positive.
I Giudici toscani hanno ribattuto che la maggioranza numerica non crea un vincolo nei confronti della potestà decisoria dell'Amministrazione procedente, secondo il regime della Conferenza di servizi ex articolo 14-ter, legge 241/1990 anche dopo le modifiche del Dlgs 127/2016. La disciplina prevede che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza viene sempre espressa dall'Amministrazione procedente e questa, dunque, rimane titolare del proprio potere di provvedere. Quel che conta, dunque è il "peso specifico" delle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza. Diversamente, se contasse solo il valore numerico avremmo che Amministrazioni che esprimono interessi pubblici poco rilevanti avrebbero lo stesso peso di Amministrazioni portatrici di interessi pubblici rilevanti. (FP)

Sentenza 15 luglio 2021, n. 1055