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Acque
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 27 luglio 2021, n. 8970

Acque - Tutela del mare e delle zone costiere - Incidente durante un trasporto marittimo - Inquinamento da idrocarburi o altre sostanze nocive per le risorse naturali - Attività di antinquinamento e recupero di materiali solidi galleggianti da parte dell'Autorità marittima - Istanza di recupero dei costi sostenuti dal Ministero dell'ambiente (oggi Ministero per la transizione ecologica) ex articolo 12 legge 979/1982 nei confronti del proprietario/armatore della nave coinvolta - Obbligazione di restituzione senza accertamento del danno ambientale né della colpa del proprietario/comandante - Responsabilità legale (N.d.R.: cd. responsabilità oggettiva o da posizione) del proprietario/comandante della nave - Legittimità - Sussistenza - Prova degli elementi costitutivi del fatto illecito ex articolo 2043 Codice civile e 311 Dlgs 152/2006 - Necessità - Sussistenza

N.d.R.: Il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti

N.d.R.: In materia si segnala, pedissequa nei principi, la parallela sentenza Tar Lazio 28 luglio 2021, n. 9016

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L'obbligo restitutorio a carico del proprietario della nave coinvolta in un incidente marittimo per l'attività di antinquinamento espletata dalle Autorità prescinde da colpa e accertamento del danno ambientale.
Così si è espresso il Tar Lazio, sezione seconda bis, con sentenza 27 luglio 2021, n. 8970, chiamato a pronunciarsi sul ricorso del proprietario e del comandante di una nave coinvolta in un incidente durante un trasporto marittimo nei pressi di un porto abruzzese avverso il provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica) con cui si intimava il rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione per le attività di antinquinamento e di recupero del materiale solido galleggiante.
Il Tar, nel rigettare il ricorso, ricorda che dall'articolo 12 della legge 979/1982 per la difesa del mare discende un'obbligazione restitutoria che esula dalla prova degli elementi costitutivi del fatto illecito ex articolo 2043 Codice civile e 311 Dlgs 152/2006, prescindendo dunque dalla verifica della colpa del soggetto inquinante nonché dalla prova di un danno ambientale. La disposizione richiamata, quale norma speciale, si limita infatti a porre un obbligo di rimborso a carico di colui che appaia collegato alla fonte dell'inquinamento, per il sol fatto di essere armatore o proprietario del natante implicato nell'incidente che cagiona l'evento inquinante, o il pericolo di esso. (IM)

Tar Lazio

Sentenza 27 luglio 2021, n. 8970