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Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 5 ottobre 2021, n. 10164

Disciplina Habitat - Zona di protezione speciale - Progetto per la costruzione di un'autostrada - Procedura di valutazione di impatto ambientale ex articolo 183, comma 6 del Dlgs 163/2006 (richiamato dall'articolo 216, comma 27 del Dlgs 50/2016, nuovo Codice appalti) - Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per la corretta interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 4 Direttiva 92/43/Cee (Direttiva Habitat) - Interpretazione della direttiva nel senso che non osta alla realizzazione di un progetto che possa pregiudicare l'integrità di una zona speciale di conservazione in presenza di imperativi motivi di interesse pubblico e misure compensative - Pregiudizi autorizzati solo se inevitabili, in mancanza di soluzioni alternative - Legittimità - Sussistenza - Progetto potenzialmente pregiudizievole per l'integrità della zona interessata - Mancanza di certezza che il progetto comporti i minori inconvenienti per l'integrità della zona - Illegittimità - Sussistenza

La direttiva Habitat impone che i progetti pregiudizievoli per l'integrità di una zona speciale di conservazione siano autorizzati solo se inevitabili, ovvero in mancanza di soluzioni alternative. 
Questo il principio di diritto ribadito con sentenza 10164/2021 dal Tar Lazio, chiamato a pronunciarsi sul ricorso avverso il provvedimento di compatibilità ambientale rilasciato per la costruzione di un'autostrada all'interno di una zona di protezione speciale della Regione Lazio, connotata da altissimo valore paesaggistico e naturalistico. 
Il Tar richiama innanzitutto quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-411/19, adita dal Collegio per pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva Habitat (92/43/Cee), ai sensi del quale, ricorda la Corte, i pregiudizi all'integrità di una zona speciale di conservazione, pur se giustificati, possono essere autorizzati solo se realmente inevitabili, vale a dire in mancanza di soluzioni alternative. In ragione delle statuizioni della Corte, il Collegio disapplica quindi, tra gli altri, l'articolo 183 Dlgs 163/2006 (oggi richiamato all'articolo 216, comma 27 del Dlgs 50/2016) nella misura in cui consente, come nella specie, l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale in caso di dissenso del Ministero dell'Ambiente (rectius: della transizione ecologica), tenendo conto anche dei costi economici del progetto e ritenendo recessive eventuali alternative più costose ma meno impattanti per l'integrità della zona interessata. Gli atti impugnati, conclude il Collegio, sono quindi illegittimi in quanto, in applicazione delle norme soggette a disapplicazione, hanno dato avvio a un progetto di opera pubblica potenzialmente pregiudizievole per l'integrità della zona interessata, senza la certezza che costituisca la soluzione dai "minori inconvenienti". (IM)

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N.d.R: il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.

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N.d.R.: la presente sentenza è stata confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato 6 dicembre 2022, n. 16243.

Tar Lazio

Sentenza 5 ottobre 2021, n. 10164