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Ippc / Aia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 29 novembre 2021, n. 12360

Ippc/Aia - Autorizzazione integrata ambientale - Provvedimento di Aia - Articolo 29-sexies, Dlgs 152/2006 - Prescrizioni - Atto di modifica delle prescrizioni contenute nell'Aia emesso da parte dell'Istituto superiore di ricerca e protezione ambientale (Ispra) - Illegittimità - Sussistenza - Modifica dell'autorizzazione seguendo l'iter previsto dall'articolo 29-octies, Dlgs 152/2006 - Necessità - Sussistenza

Le modifiche alle prescrizioni di una autorizzazione integrata ambientale (Aia) correttamente rilasciata non sono tra i compiti dell'Ispra ma devono seguire l'iter previsto dal Dlgs 152/2006.
A ricordarlo è il Tar Lazio nella sentenza 29 novembre 2021, n. 12360 dando ragione a una società che si era vista recapitare dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) una serie di note dirette ai gestori di impianti di sua proprietà, diffusi sul territorio nazionale, con particolare riguardo a prescrizioni sui metodi per effettuare le misurazioni previste dai Piano di monitoraggio e controllo e sui criteri di conformità in caso di monitoraggio in continuo.
I Giudici laziali rilevano che i gestori degli impianti legittimamente autorizzati con Aia ex articolo 29-sexies, Dlgs 152/2006, sono tenuti a rispettare le prescrizioni in esse contenute e i relativi limiti di emissione (a volte più restrittivi di quelli previsti dal Legislatore). I gestori fanno affidamento sulla definizione, attraverso il rilascio di detta autorizzazione, di un quadro regolatorio degli obblighi su essi gravati, la cui violazione è specificamente sanzionata. Le modifiche delle prescrizioni, dunque, devono seguire il corretto iter previsto dal Dlgs 152/2006 (articolo 29-octies) esulando dai compiti e poteri dell'Ispra quello di impartire dirette modifiche alle prescrizioni di provvedimenti di Aia. (FP)

Tar Lazio

Sentenza 29 novembre 2021, n. 12360