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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Campania 12 gennaio 2022, n. 70

Rifiuti - Traversine ferroviarie in legno utilizzate come recinzione - Ordinanza sindacale di rimozione del rifiuto - Fonte di pericolo per la salute e l'ambiente - Legittimità - Sussistenza - Creosoto - Restrizioni "Reach" - Voce 31, allegato 17, regolamento 1907/2006/Ce - Applicabilità - Sussistenza - Natura di rifiuto pericoloso - Identificazione con codice Cer 170204 - Sussistenza - Recupero del rifiuto tramite procedura ordinaria ex articolo 208, Dlgs 152/2006 - Rispetto condizioni Eow stabilite dall'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006 - Assenza di impatti negativi per ambiente e salute - Sussistenza - Recupero del rifiuto tramite procedura semplificata ex Dm 5 febbraio 1998 - Insussistenza - Recinzione realizzata ai tempi in cui il Dm 5 febbraio 1998 consentiva il recupero del legno impregnato da creosoto - Irrilevanza

Le traversine ferroviarie utilizzate per recintare un terreno nel rispetto delle "vecchie" regole sul recupero semplificato dei rifiuti devono essere rimosse in quanto pericolose per salute e ambiente.
Con tale motivazione il Tar della Campania (sentenza 70/2022) ha respinto il ricorso contro un’ordinanza sindacale che ha intimato al proprietario di un terreno di rimuovere i "rifiuti" costituiti da traversine ferroviarie.
Il creosoto utilizzato come impregnante per le traversine ferroviarie, ricorda il Giudice richiamando le coordinate interpretative già delineate dalla sentenza 40757/2015 della Corte di Cassazione, è sottoposto a restrizioni "Reach" ex regolamento 1907/2006/Ce in quanto composto cancerogeno. Le traversine ferroviarie costituiscono quindi rifiuti pericolosi "utilizzabili esclusivamente qualora cessassero di essere rifiuti" ai sensi delle regole Eow di cui all'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006 (quindi in assenza di impatti negativi per ambiente e salute); la presunzione di pericolosità del rifiuto, altrimenti, è assoluta "con conseguente obbligo per chi le utilizza di disfarsene".
La circostanza che la recinzione sia stata realizzata nel rispetto del Dm 5 febbraio 1998 vigente all'epoca dei fatti – che ancora consentiva il recupero in forma semplificata dei rifiuti di legno impregnati con creosoto - non ha rilievo secondo il Tar, in quanto la norma sopravvenuta, ispirata al principio di precauzione, si applica comunque considerato che "non si tratta di sanzionare un comportamento che era consentito al momento della sua realizzazione, bensì di rimuovere una fonte di pericolo per la salute e l’ambiente". (AG)

 

N.d.R.: la sentenza 70/2022 è stata confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato 8 novembre 2024, n. 8956.

Tar Campania

Sentenza 12 gennaio 2022, n. 70