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Disposizioni trasversali
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 23 febbraio 2022, n. 2121

Accesso all’informazione ambientale - Definizione di informazione ambientale - Articolo 2, Dlgs 195/2005 - Informazione degli utenti inerenti le domande di concessione per opere idrauliche - Articolo 162, comma 3, Dlgs 152/2006 - Richiesta di accesso ex articolo 3-sexies, Dlgs 152/2006 alle informazioni ambientali per tutelare il proprio diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente - Interesse prevalente rispetto a chi ha invece interesse alla non rivelazione dei dati aziendali o personali - Sussistenza - Casi di esclusione del diritto di accesso - Articolo 5, Dlgs 195/2005 - Riservatezza delle informazioni commerciali e industriali - Onere del richiedente la concessione di indicare la documentazione coperta da riservatezza - Sussistenza

L'accesso a informazioni ambientali su una concessione idroelettrica non può essere negato sulla base di esigenze di riservatezza commerciale/industriale che non sono state richieste dal concessionario.
La P.a., argomenta il Tar del Lazio nella sentenza 23 febbraio 2022, n. 2121, pur avendo espresso con gli atti impugnati il diniego all'accesso per la prospettata lesione del diritto alla riservatezza delle informazioni commerciali e industriali, "non ha documentato l'esistenza di una specifica richiesta motivata del controinteressato, richiedente la concessione, della documentazione eventualmente coperta da riservatezza" e, quindi, non è riuscita a "comprovare" la presenza effettiva di segreti meritevoli di tutela a fronte dell'interesse strumentale del ricorrente diretto alla conoscenza dei documenti.
In tema di diritto di accesso alle informazioni ambientali, ricorda il Giudice, il regime facilitato di accesso di cui al Dlgs 195/2005 "rende prevalenti gli interessi di coloro che vogliono accedere ai documenti relativi ai diritti fondamentali (salute, ambiente)" rispetto alla situazione di chi, invece, ha  interesse a che i dati aziendali o personali non siano rivelati.
Il Tar ha così annullato il diniego opposto dalla Regione a un'istanza di accesso (ex articoli 3-sexies e 162, Dlgs 152/2006 e Dlgs 195/2005) presentata da un privato - in qualità di residente in Roma e utente del Servizio idrico integrato - ad informazioni ambientali riguardanti una concessione di grande derivazione di acqua pubblica (ex Rd 1775/1933) sul fiume Tevere. (AG)

Tar Lazio

Sentenza 23 febbraio 2022, n. 2121