Sentenza Tar Lazio 14 marzo 2022, n. 2918
Disposizioni trasversali - Accesso alle informazioni ambientali ai sensi dell'articolo 40 del Dlgs 14 marzo 2013, n. 33, e dell'articolo 3 del Dlgs 195/2005 - Comunicazioni interne della pubblica Amministrazione - Diritto di accesso - Esclusione ai sensi dell'articolo 5, Dlgs 195/2005 - Legittimità - Sussistenza
L'accesso a comunicazioni interne della pubblica Amministrazione non è consentito ai sensi della disciplina sull'accesso all'informazione ambientale ex Dlgs 195/2005.
Il Tar Lazio (sentenza 14 marzo 2022, n. 2918) ha confermato il diniego di accesso ad alcune informazioni riguardanti l'emergenza sanitaria Covid-19 opposto da una Amministrazione. Ricordano i Giudici laziali che le informazioni ambientali il cui accesso è tutelato dal Dlgs 195/2005 riguardano lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività o le misure che incidono o possono incidere negativamente su tali componenti ambientali, compreso lo stato della salute e sicurezza umana. La richiesta di accesso può essere avanzata da chiunque senza dover dichiarare il proprio interesse.
Vi rientrerebbero dunque le informazioni chieste dalla ricorrente. Esiste però un limite dato dall'articolo 5 del Dlgs 195/2005 nonché dell'articolo 40, comma 3, Dlgs 33/2013 sulla trasparenza e diffusione delle informazioni della P.a.: l'accesso all'informazione ambientale è negato nel caso in cui la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso. Tale è il caso di specie che ha portato i Giudici a dare ragione all'Amministrazione resistente. (FP)
Tar Lazio
Sentenza 14 marzo 2022, n. 2918
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: