Energia
Normativa Vigente

Delibera Arera 29 marzo 2022, n. 128/2022/R/efr

Impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 50 kWe - Connnessione alla rete - Ritiro dedicato - Accesso incentivi - Modello unico -  Modalità attuative - Modifiche Testo integrato connessioni attive (Tica)

Ultima versione coordinata con modifiche al 28/03/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 29 marzo 2022, n. 128/2022/R/efr

(Pubblicata sul sito di Arera il 1 aprile 2022)

Modifiche al testo integrato connessioni attive (Tica) in attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in materia di modello unico per la connessione alla rete elettrica degli impianti fotovoltaici

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Nella 1198a riunione del 29 marzo 2022

Visti:

• la direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;

• la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 (di seguito: direttiva 2018/2001);

• la direttiva (Ue) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;

• la legge 14 novembre 1995, n. 481;

• la legge 23 agosto 2004, n. 239;

• la legge 29 novembre 2007, n. 222;

• la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

• la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);

• il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8;

• il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 in materia di misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (di seguito: decreto-legge 17/22);

• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

• il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

• il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (di seguito: decreto legislativo 42/04);

• il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: decreto legislativo 20/07);

• il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);

• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;

• il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);

• il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 10 settembre 2010, recante "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (di seguito: Linee guida);

• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 maggio 2015, recante "Approvazione di un modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici" (di seguito: decreto ministeriale 19 maggio 2015);

• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 marzo 2017, recante "Approvazione dei modelli unici per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili" (di seguito: decreto ministeriale 16 marzo 2017);

• la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione 280/07), e il relativo Allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Connessioni Attive o Tica);

• la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, e il relativo Allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 574/2014/R/eel;

• la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A), e il relativo Allegato A;

• il parere dell'Autorità 16 aprile 2015, 172/2015/I/efr;

• la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2015, 400/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 400/2015/R/eel);

• il parere dell'Autorità 16 febbraio 2017, 63/2017/I/efr;

• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 581/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 581/2017/R/eel);

• la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2020, 318/2020/R/eel, e il relativo Allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2020, 581/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 581/2020/R/eel);

• la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante il Quadro Strategico 2022-2025 (di seguito: Quadro Strategico 2022-2025 dell'Autorità);

• la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 122/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 122/2022/R/eel).

Considerato che:

• l'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 28/11 prevede, tra l'altro, che, a partire dal 1 ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida (relativi a interventi soggetti a denuncia di inizio attività e interventi di attività edilizia libera) nonché per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 20/07, disciplinata dell'articolo 27, comma 20, della legge 99/09, sia effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Modello Unico), sentita l'Autorità; e che tale Modello Unico sostituisca i modelli eventualmente adottati, fino a tale data, dai Comuni, dai gestori di rete e dal Gestore dei Servizi Energetici Spa (di seguito: Gse);

• il Ministro dello Sviluppo Economico, con il decreto ministeriale 19 maggio 2015, ha approvato il Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici (Allegato 1 al medesimo decreto ministeriale 19 maggio 2015 – di seguito: Modello Unico per impianti fotovoltaici). In particolare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, le disposizioni previste dal decreto ministeriale 19 maggio 2015 trovano applicazione per impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:

— realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;

— aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;

— aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;

— per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;

— realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/11;

— assenza di ulteriori impianti di produzione nello stesso punto di connessione;

• il Modello Unico per impianti fotovoltaici è costituito da due parti:

— la prima finalizzata alla comunicazione preliminare alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico nonché alla richiesta di connessione. Essa include la dichiarazione di possedere tutti i requisiti necessari per accedere alle procedure semplificate e il conferimento al gestore di rete del mandato con rappresentanza per l'inserimento dei dati nel sistema Gaudì e per la trasmissione al Gse dei dati necessari per lo scambio sul posto (di seguito: Parte I del Modello Unico per impianti fotovoltaici);

— la seconda finalizzata alla comunicazione di fine lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e comprende le informazioni relative alla marca e al modello degli inverter, dei sistemi di protezione d'interfaccia e degli eventuali sistemi di accumulo presenti. Essa include, inoltre, la dichiarazione di conformità dell'impianto fotovoltaico alle diverse disposizioni normative di riferimento, la dichiarazione di avvenuta presa visione e accettazione del format del regolamento d'esercizio e del contratto di scambio sul posto (di seguito: Parte II del Modello Unico per impianti fotovoltaici);

• il decreto ministeriale 19 maggio 2015 prevede anche che:

— nel caso in cui siano necessari, ai fini della connessione, esclusivamente lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura, l'iter di connessione possa essere avviato automaticamente, senza l'emissione del preventivo per la connessione da parte del medesimo gestore di rete (articolo 3, commi 4 e 5); e che, in tali casi, trovi applicazione un solo corrispettivo standard inclusivo dei costi di connessione a carico del richiedente, come determinato dall'Autorità ed eventualmente da corrispondersi in due rate qualora superi l'importo pari a 100 euro (articolo 4, comma 4);

— nei casi che non rientrano nel precedente alinea (ossia nel caso in cui sia accertata la necessità di lavori complessi per la connessione ovvero la necessità di lavori semplici non limitati all'istallazione del gruppo di misura), trovino applicazione le tempistiche e le modalità già definite dall'Autorità in materia di connessioni (articolo 3, commi 6 e 7);

— i gestori di rete aggiornino i propri portali informatici, anche al fine di consentire l'interoperabilità con gli altri soggetti interessati (articolo 4, comma 1);

— l'Autorità vigili in relazione all'attuazione del decreto ministeriale 19 maggio 2015 da parte dei gestori di rete e aggiorni i provvedimenti di propria competenza in materia di accesso al sistema elettrico (articolo 4, comma 4);

— i gestori di rete forniscano al richiedente, anche tramite il proprio sito internet, un vademecum informativo che elenchi gli adempimenti cui è tenuto il richiedente durante la fase di esercizio dell'impianto fotovoltaico e che indichi soggetti e riferimenti cui dovrà rivolgersi (articolo 4, comma 6);

• l'Autorità, con la deliberazione 400/2015/R/eel, ha modificato il Tica, al fine di integrarlo con le disposizioni previste dal decreto ministeriale 19 maggio 2015;

• la deliberazione 400/2015/R/eel, in particolare, ha previsto che:

— nel caso degli impianti fotovoltaici aventi tutte le caratteristiche previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 19 maggio 2015 (di seguito: impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015) e per la cui connessione siano necessari esclusivamente lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura:

i. l'iter di connessione sia avviato automaticamente alla presentazione della Parte I del Modello Unico per impianti fotovoltaici, senza l'emissione del preventivo per la connessione da parte dell'impresa distributrice;

ii. il richiedente versi all'impresa distributrice, a titolo di corrispettivo omnicomprensivo, solo la quota fissa, pari a 100 euro, del corrispettivo per la connessione previsto dall'articolo 12, comma 12.1, del Tica, non prevedendo il versamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo;

iii. l'impresa distributrice attivi la connessione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della Parte II del Modello Unico per impianti fotovoltaici; e che, a tal fine, l'impresa distributrice comunichi tempestivamente al richiedente, secondo modalità che consentano l'immediato ricevimento, la disponibilità all'attivazione della connessione, indicando alcune possibili date;

— per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui al precedente alinea, trovino applicazione le tempistiche e le modalità già definite dal Tica in materia di connessione degli impianti di produzione, previa comunicazione dell'impresa distributrice al richiedente entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I del Modello Unico per impianti fotovoltaici;

— le modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (Mcc), predisposte e pubblicate dalle imprese distributrici ai sensi dell'articolo 3 del Tica, prevedano una sezione autonoma, di semplice e rapida lettura, dedicata agli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015; e che, in particolare, la medesima sezione descriva tutte le procedure necessarie, espliciti i corrispettivi da versare nei diversi casi e identifichi, con chiarezza, i soggetti ai quali il richiedente dovrà rivolgersi per le varie evenienze che potranno presentarsi durante l'intero periodo di esercizio dell'impianto fotovoltaico, indicando anche un contatto telefonico e un indirizzo di posta elettronica;

• successivamente, il Ministro dello Sviluppo Economico, con il decreto ministeriale 16 marzo 2017, ha approvato i Modelli Unici per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili (di seguito: Modelli Unici per impianti di microcogenerazione). In particolare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, le disposizioni previste dal decreto ministeriale 16 marzo 2017 trovano applicazione nel caso di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento ovvero di impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, eventualmente dotati di sistemi di accumulo, aventi tutte le seguenti caratteristiche:

— realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione;

— aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;

— alimentati da biomasse, biogas, bioliquidi ovvero da gas metano o Gpl;

— per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;

— ove ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 42/04, non determinino alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici;

— aventi capacità di generazione inferiore a 50 kWe;

• i Modelli Unici per impianti di microcogenerazione, coerentemente con quanto già previsto nel caso degli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015, sono costituiti da due parti:

— la prima finalizzata alla comunicazione preliminare alla realizzazione degli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e degli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili nonché alla richiesta di connessione (di seguito: Parte I dei Modelli Unici per impianti di microcogenerazione);

— la seconda finalizzata alla comunicazione di fine lavori di realizzazione dell'impianto di microcogenerazione e comprende le informazioni relative alla marca e al modello delle unità di microcogenerazione, dei sistemi di protezione d'interfaccia e degli eventuali sistemi di accumulo presenti, nonché le informazioni relative alla produzione di energia termica (di seguito: Parte II dei Modelli Unici per impianti di microcogenerazione);

• le disposizioni previste dal decreto ministeriale 16 marzo 2017 per gli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e per gli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili aventi tutte le caratteristiche previste dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 16 marzo 2017 (di seguito: impianti di microcogenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017) sono sostanzialmente analoghe alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 19 maggio 2015 nel caso degli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015;

• l'Autorità, con la deliberazione 581/2017/R/eel, ha modificato il Tica, al fine di integrarlo con le disposizioni previste dal decreto ministeriale 16 marzo 2017;

• la deliberazione 581/2017/R/eel ha esteso la regolazione già prevista dal Tica per gli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015, come derivante dalle integrazioni introdotte con la deliberazione 400/2015/R/eel, agli impianti di microcogenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017, poiché le disposizioni dei due decreti ministeriali sono sostanzialmente analoghe;

• inoltre, la medesima deliberazione 581/2017/R/eel, ha previsto:

— nel solo caso di impianti di microcogenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017, che il richiedente, contestualmente all'invio della Parte I dei Modelli Unici per impianti di microcogenerazione, trasmetta anche le seguenti informazioni: i. il valore del fattore di potenza; ii. il valore della potenza efficiente lorda espressa in kW; iii. il valore della potenza efficiente netta espressa in kW; iv. il valore della potenza termica efficiente netta espressa in kWt;

v. il valore percentuale atteso di utilizzo associato a ogni combustibile dichiarato;

vi. la tipologia dell'impianto di produzione, selezionando tra combustione interna, microturbine, a utilizzo diretto del vapore endogeno, con singolo o doppio flash, ciclo binario.

Tali disposizioni consentono al sistema Gaudì di disporre di tutte le informazioni utili per identificare correttamente l'impianto di microcogenerazione;

— sia nel caso di impianti di microcogenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 sia nel caso di impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015, che il richiedente, contestualmente all'invio della Parte I dei Modelli Unici, trasmetta anche le seguenti informazioni e documenti ove non già previsti:

i. lo schema elettrico unifilare relativo alla connessione dell'impianto di produzione;

ii. il valore della potenza nominale in uscita dall'inverter del gruppo di generazione;

iii. qualora siano presenti sistemi di accumulo, il valore della capacità del sistema di accumulo espressa in kWh, il valore della potenza nominale del convertitore mono/bidirezionale del sistema di accumulo, precisando se la connessione sia lato corrente continua ovvero lato corrente alternata nel solo caso di sistemi di accumulo lato produzione.

Tali disposizioni consentono al sistema Gaudì di disporre di tutte le informazioni utili per identificare correttamente l'impianto di produzione;

— sia nel caso di impianti di microcogenerazione decreto ministeriale 16 marzo 2017 sia nel caso di impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015, che il richiedente, contestualmente all'invio della Parte II dei Modelli Unici, aggiorni le informazioni di cui al precedente alinea. Tale previsione consente al gestore di rete e al sistema Gaudì di disporre dei dati aggiornati all'atto della connessione.

Considerato che:

• il decreto legislativo 199/21, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, attua la direttiva 2018/2001 in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

• l'articolo 25 (recante semplificazioni per l'installazione di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili al servizio di edifici) del decreto legislativo 199/21 prevede:

— al comma 3, che decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 199/21:

i. con il Modello Unico per impianti fotovoltaici previsto dal decreto ministeriale 19 maggio 2015 sia possibile richiedere anche il ritiro da parte del Gse dell'energia elettrica immessa in rete, ivi compreso l'accesso al regime di ritiro dedicato disciplinato dalla deliberazione 280/07 (lettera a) del medesimo comma 3);

ii. il campo di applicazione del decreto ministeriale 19 maggio 2015 sia esteso agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW (lettera b) del medesimo comma 3);

— al comma 4, che con il Modello Unico di cui al comma 3, lettera a), del medesimo articolo 25 del decreto legislativo 199/21 sia possibile richiedere al Gse l'accesso ai meccanismi incentivanti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo 199/21, decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore dei rispettivi decreti ministeriali;

— al comma 5, che le istanze presentate mediante il Modello Unico di cui al comma 3, lettera a), del medesimo articolo 25 del decreto legislativo 199/21 siano trasferite dai gestori di rete alla piattaforma digitale prevista dall'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 199/21 ovvero alle piattaforme previste dall'articolo 19, comma 2, del medesimo decreto legislativo 199/21 con modalità esclusivamente informatizzate;

• l'articolo 7 (recante la regolamentazione delle tariffe incentivanti per piccoli impianti di produzione), comma 1, lettera a), del decreto legislativo 199/21 prevede che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 199/21, con uno o più decreti del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali per gli aspetti di competenza, sentite l'Autorità e la Conferenza unificata, siano definite le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW alimentati da fonti rinnovabili e aventi costi di generazione più vicini alla competitività di mercato;

• l'articolo 8 (recante la regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia elettrica) del decreto legislativo 199/21 prevede che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 199/21, siano aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW facenti parte di configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili;

• l'articolo 19 (recante la piattaforma unica digitale per impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili) del decreto legislativo 199/21 prevede che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 199/21, con decreto del Ministro della Transizione Ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata, sia istituita una piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze, previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28/11, relative all'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, realizzata e gestita dal Gse;

• l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 199/21 prevede che la piattaforma unica digitale per impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili fornisca guida e assistenza lungo tutte le fasi della procedura amministrativa e garantisca l'interoperabilità con gli strumenti informatici per la presentazione delle istanze già operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale;

• l'articolo 9 del decreto-legge 17/22 modifica l'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/11 prevedendo che "Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/Cu, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.".

• l'articolo 10 del decreto-legge 17/22 prevede che "Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono individuate le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico semplificato di cui all'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto".

Considerato che:

• l'Autorità, con la deliberazione 122/2022/R/eel, ha avviato i procedimenti per l'implementazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 199/21 diverse da quelle inerenti all'autoconsumo e da quelle relative alle misure tariffarie per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, prevedendo, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, di aggiornare la regolazione vigente in relazione alle connessioni degli impianti di produzione di energia elettrica al fine di implementare, tra l'altro, le disposizioni normative previste dall'articolo 25, commi 3 e 4, del decreto legislativo 199/21, nell'ambito dell'obiettivo strategico OS.21, lettera g), del Quadro Strategico 2022-2025 dell'Autorità;

• le disposizioni normative previste dall'articolo 25, commi 3 e 4, del decreto legislativo 199/21 interessano direttamente anche le attuali disposizioni regolatorie relative alle connessioni degli impianti di produzione di energia elettrica disciplinate dal Tica;

• in particolare, la previsione che si possa utilizzare l'attuale Modello Unico per impianti fotovoltaici:

— per connettere anche impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW e/o

— per richiedere al Gse anche l'accesso al regime di ritiro dedicato ovvero l'accesso ai meccanismi incentivanti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo 199/21,

comporta che si possano estendere le attuali disposizioni regolatorie previste dal Tica nel caso degli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015, nonché, in parte e per le parti analoghe, le attuali disposizioni regolatorie previste dal Tica nel caso degli impianti di microcogenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017;

• oltre all'estensione delle attuali disposizioni regolatorie previste dal Tica e richiamate nel precedente punto, è necessario prevedere:

— informazioni e documentazione aggiuntive rispetto all'attuale Modello Unico per impianti fotovoltaici di cui all'Allegato 1 al decreto ministeriale 19 maggio 2015;

— che nel caso dell'utilizzo del Modello Unico per impianti fotovoltaici si possa accedere, oltre al regime di scambio sul posto (come attualmente previsto), anche al regime di ritiro dedicato ovvero ai meccanismi incentivanti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo 199/21.

Ritenuto opportuno:

• modificare e integrare le attuali disposizioni regolatorie relative alle connessioni degli impianti di produzione di energia elettrica disciplinate dal Tica al fine di permettere che si possa utilizzare l'attuale Modello Unico per impianti fotovoltaici: — per connettere anche impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW e/o

— per richiedere al Gse anche l'accesso al regime di ritiro dedicato ovvero ai meccanismi incentivanti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo 199/21;

• prevedere che, per quanto possibile e utile, si confermino le attuali previsioni regolatorie disciplinate dal Tica nel caso degli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015, nonché, in presenza di analogie, le attuali disposizioni regolatorie previste dal Tica nel caso degli impianti di microcogenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017;

• pertanto, integrare e modificare il Tica come di seguito descritto:

— integrare e modificare la definizione di "impianto fotovoltaico ex decreto ministeriale 19 maggio 2015", prevedendo che l'impianto fotovoltaico possa avere la potenza nominale fino a 50 kW e possa accedere anche al regime di ritiro dedicato ovvero ai meccanismi incentivanti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo 199/21;

— integrare la definizione di "Modello Unico", prevedendo che, nel caso degli impianti fotovoltaici, tale modello sia (come attualmente previsto) quello di cui all'Allegato 1 al decreto ministeriale 19 maggio 2015 con l'aggiunta delle informazioni e delle documentazioni necessarie per l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 25, commi 3 e 4, del decreto legislativo 199/21 e secondo quanto disciplinato con il presente provvedimento;

— definire le modalità di richiesta di accesso e le modalità di attivazione del regime di ritiro dedicato ovvero dei meccanismi incentivanti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo 199/21;

— prevedere le attività aggiuntive che i gestori di rete dovranno effettuare ai fini della realizzazione della connessione e dell'attivazione della connessione anche per gli impianti fotovoltaici che utilizzeranno il Modello Unico per impianti fotovoltaici secondo quanto disciplinato con il presente provvedimento;

— integrare le tipologie di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) che il gestore di rete deve comunicare al sistema Gaudì al fine di contemplare anche le casistiche relative alla denominazione SSP-B e alla denominazione Sistemi Efficienti di Utenza (Seu);

• prevedere che il Gse, previa informativa all'Autorità, definisca le informazioni e la documentazione strettamente necessarie per dare seguito a quanto disciplinato con la presente deliberazione, in aggiunta a quanto già previsto dall'attuale Modello Unico per impianti fotovoltaici di cui all'Allegato 1 al decreto ministeriale 19 maggio 2015

e pubblichi nel proprio sito la versione del Modello Unico aggiornata e integrata ai sensi del presente provvedimento e di quanto già previsto dalla deliberazione 581/2017/R/eel. Si ritiene che tali informazioni aggiuntive debbano essere individuate dal Gse in quanto funzionali all'attivazione di regimi commerciali speciali o all'erogazione di incentivi;

• rimandare a un successivo provvedimento dell'Autorità, previa consultazione, le integrazioni e le modifiche del Tica finalizzate a permettere di utilizzare il Modello Unico per impianti fotovoltaici anche nel caso di connessioni di impianti fotovoltaici per i quali il richiedente decida di avvalersi della facoltà di accesso al mercato secondo modalità diverse per le diverse sezioni in cui l'impianto è suddivisibile e conseguentemente configurare più unità di produzione ai sensi della deliberazione 581/2020/R/eel. Tali integrazioni potrebbero essere analizzate congiuntamente alle modifiche regolatorie che si renderanno necessarie a seguito del decreto interministeriale previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 17/22;

• non sottoporre le precedenti modifiche a consultazione preventiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.3, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, in quanto si tratta di interventi a contenuto vincolato per l'Autorità

 

Delibera

1. il Testo Integrato Connessioni Attive è modificato come di seguito indicato:

• all'articolo 1, comma 1.1, lettera aaa), le parole "non superiore a 20 kW" sono sostituite con le seguenti parole: "fino a 50 kW";

• all'articolo 1, comma 1.1, lettera aaa), dopo le parole "per il quale sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto" sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero al ritiro dedicato ovvero ai meccanismi incentivanti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del decreto legislativo 199/21";

• all'articolo 1, comma 1.2, lettera ee), dopo le parole "il modello unico di cui all'Allegato 1 al decreto ministeriale 19 maggio 2015" sono aggiunte le seguenti parole: ", comprensivo delle informazioni e della documentazione aggiuntive definite dal Gse in attuazione della deliberazione 128/2022/R/eel";

• all'articolo 1, comma 1.2, dopo la lettera ff) sono aggiunte le seguenti lettere: " gg) decreto legislativo 199/21 è il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

hh) deliberazione 128/2022/R/eel è la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2022, 128/2022/R/eel.";

• all'articolo 6-bis, comma 6-bis.2, dopo le parole "intende rivestire la qualifica di produttore di energia elettrica." sono aggiunte le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto nel comma 6-bis.3, il produttore di energia elettrica, nel caso di impianto fotovoltaico ex decreto ministeriale 19 maggio 2015, indica nella Parte I del Modello Unico la modalità di cessione dell'energia elettrica immessa in rete, distinguendo tra scambio sul posto, ritiro dedicato o accesso ai meccanismi incentivanti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del decreto legislativo 199/21.";

• all'articolo 6-bis, comma 6-bis. 3, le parole "In tali casi, il richiedente riporta, nella Parte II del Modello Unico, il codice Iban del cliente finale a cui verrà intestata la convenzione di scambio sul posto" sono sostituite con le seguenti parole: "In tali casi, il richiedente riporta, nella Parte II del Modello Unico, il codice Iban del cliente finale a cui sarà intestata la convenzione di scambio sul posto ovvero il codice Iban del produttore a cui sarà intestata la convenzione di ritiro dedicato o la convenzione per l'accesso ai meccanismi incentivanti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del decreto legislativo 199/21";

• all'articolo 13-bis, comma 13-bis. 1, dopo le parole "dà seguito alle comunicazioni e l'inserimento dei dati previsti dall'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 19 maggio 2015" sono aggiunte le seguenti parole: ", ivi comprese, ove applicabili, le informazioni aggiuntive definite dal Gse in attuazione della deliberazione 128/2022/R/eel,";

• all'articolo 13-bis, comma 13-bis.3, dopo le parole "le informazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 19 maggio 2015" sono aggiunte le seguenti parole: ", ivi comprese, ove applicabili, le informazioni aggiuntive definite dal Gse in attuazione della deliberazione 128/2022/R/eel,";

• all'articolo 13-bis, comma 13-bis.3, le parole "

— quella denominata SSP-B, nel caso di impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili con una potenza installata complessiva nel punto di connessione superiore a 20 kW e inferiore a 50 kW, nonché nel caso di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili e con una potenza installata complessiva nel punto di connessione inferiore a 50 kW."

sono sostituite con le seguenti parole: "

— quella denominata SSP-B, nel caso di:

i. impianti fotovoltaici con una potenza installata complessiva nel punto di connessione superiore a 20 kW e fino a 50 kW;

ii. impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili con una potenza installata complessiva nel punto di connessione superiore a 20 kW e inferiore a 50 kW;

iii. impianti di microcogenerazione ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili e con una potenza installata complessiva nel punto di connessione inferiore a 50 kW;

— quella denominata Seu, nel caso di impianti fotovoltaici diversi da quelli relativi a configurazioni denominate SSP-A e SSP-B.";

• all'articolo 13-bis, dopo il comma 13-bis.7 è aggiunto il seguente comma:" 13-bis.7-bis Per le casistiche diverse da quelle di cui al comma 13-bis.7, il gestore di rete, entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di attivazione della connessione, invia al Gse, ai fini dell'attivazione della convenzione di ritiro dedicato ovvero della convenzione per l'accesso ai meccanismi incentivanti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del decreto legislativo 199/21, le informazioni relative all'anagrafica del produttore titolare dell'impianto di produzione, il codice Iban del produttore (eventualmente coincidente con il cliente finale) e un recapito del medesimo produttore non coincidente con il cliente finale, nonché il codice di rintracciabilità della pratica di connessione e il codice Censimp del corrispondente impianto di produzione.";

2. entro il 15 aprile 2022, il Gestore dei Servizi Energetici Spa, previa informativa all'Autorità, definisce le informazioni e la documentazione strettamente necessarie per dare seguito a quanto disciplinato con la presente deliberazione, in aggiunta a quelle già previste dall'attuale Modello Unico per impianti fotovoltaici di cui all'Allegato 1 al decreto ministeriale 19 maggio 2015 e pubblica nel proprio sito la versione del Modello Unico aggiornata e integrata ai sensi della presente deliberazione e di quanto già previsto dalla deliberazione 581/2017/R/eel;

3. la presente deliberazione è trasmessa al Ministro della Transizione Energetica e al Gestore dei Servizi Energetici Spa;

4. la presente deliberazione è pubblicata nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

• l'articolo 7 (recante la regolamentazione delle tariffe incentivanti per piccoli impianti di produzione), comma 1, lettera a), del decreto legislativo 199/21 prevede che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 199/21, con uno o più decreti del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali per gli aspetti di competenza, sentite l'Autorità e la Conferenza unificata, siano definite le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW alimentati da fonti rinnovabili e aventi costi di generazione più vicini alla competitività di mercato;

• l'articolo 8 (recante la regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia elettrica) del decreto legislativo 199/21 prevede che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 199/21, siano aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW facenti parte di configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili;

• l'articolo 19 (recante la piattaforma unica digitale per impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili) del decreto legislativo 199/21 prevede che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 199/21, con decreto del Ministro della Transizione Ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata, sia istituita una piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze, previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28/11, relative all'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, realizzata e gestita dal Gse;

• l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 199/21 prevede che la piattaforma unica digitale per impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili fornisca guida e assistenza lungo tutte le fasi della procedura amministrativa e garantisca l'interoperabilità con gli strumenti informatici per la presentazione delle istanze già operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale;

• l'articolo 9 del decreto-legge 17/22 modifica l'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/11 prevedendo che "Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/Cu, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.".

• l'articolo 10 del decreto-legge 17/22 prevede che "Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono individuate le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico semplificato di cui all'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto".

Considerato che:

• l'Autorità, con la deliberazione 122/2022/R/eel, ha avviato i procedimenti per l'implementazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 199/21 diverse da quelle inerenti all'autoconsumo e da quelle relative alle misure tariffarie per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, prevedendo, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, di aggiornare la regolazione vigente in relazione alle connessioni degli impianti di produzione di energia elettrica al fine di implementare, tra l'altro, le disposizioni normative previste dall'articolo 25, commi 3 e 4, del decreto legislativo 199/21, nell'ambito dell'obiettivo strategico OS.21, lettera g), del Quadro Strategico 2022-2025 dell'Autorità;

• le disposizioni normative previste dall'articolo 25, commi 3 e 4, del decreto legislativo 199/21 interessano direttamente anche le attuali disposizioni regolatorie relative alle connessioni degli impianti di produzione di energia elettrica disciplinate dal Tica;

• in particolare, la previsione che si possa utilizzare l'attuale Modello Unico per impianti fotovoltaici:

— per connettere anche impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW e/o

— per richiedere al Gse anche l'accesso al regime di ritiro dedicato ovvero l'accesso ai meccanismi incentivanti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo 199/21, comporta che si possano estendere le attuali disposizioni regolatorie previste dal Tica nel caso degli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015, nonché, in parte e per le parti analoghe, le attuali disposizioni regolatorie previste dal Tica nel caso degli impianti di microcogenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017;

• oltre all'estensione delle attuali disposizioni regolatorie previste dal Tica e richiamate nel precedente punto, è necessario prevedere:

— informazioni e documentazione aggiuntive rispetto all'attuale Modello Unico per impianti fotovoltaici di cui all'Allegato 1 al decreto ministeriale 19 maggio 2015;

— che nel caso dell'utilizzo del Modello Unico per impianti fotovoltaici si possa accedere, oltre al regime di scambio sul posto (come attualmente previsto), anche al regime di ritiro dedicato ovvero ai meccanismi incentivanti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo 199/21

Ritenuto opportuno:

• modificare e integrare le attuali disposizioni regolatorie relative alle connessioni degli impianti di produzione di energia elettrica disciplinate dal Tica al fine di permettere che si possa utilizzare l'attuale Modello Unico per impianti fotovoltaici:

— per connettere anche impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW e/o

— per richiedere al Gse anche l'accesso al regime di ritiro dedicato ovvero ai meccanismi incentivanti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo 199/21;

• prevedere che, per quanto possibile e utile, si confermino le attuali previsioni regolatorie disciplinate dal Tica nel caso degli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015, nonché, in presenza di analogie, le attuali disposizioni regolatorie previste dal Tica nel caso degli impianti di microcogenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017;

• pertanto, integrare e modificare il Tica come di seguito descritto:

— integrare e modificare la definizione di "impianto fotovoltaico ex decreto ministeriale 19 maggio 2015", prevedendo che l'impianto fotovoltaico possa avere la potenza nominale fino a 50 kW e possa accedere anche al regime di ritiro dedicato ovvero ai meccanismi incentivanti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo 199/21;

— integrare la definizione di "Modello Unico", prevedendo che, nel caso degli impianti fotovoltaici, tale modello sia (come attualmente previsto) quello di cui all'Allegato 1 al decreto ministeriale 19 maggio 2015 con l'aggiunta delle informazioni e delle documentazioni necessarie per l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 25, commi 3 e 4, del decreto legislativo 199/21 e secondo quanto disciplinato con il presente provvedimento;

— definire le modalità di richiesta di accesso e le modalità di attivazione del regime di ritiro dedicato ovvero dei meccanismi incentivanti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo 199/21;

— prevedere le attività aggiuntive che i gestori di rete dovranno effettuare ai fini della realizzazione della connessione e dell'attivazione della connessione anche per gli impianti fotovoltaici che utilizzeranno il Modello Unico per impianti fotovoltaici secondo quanto disciplinato con il presente provvedimento;

— integrare le tipologie di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) che il gestore di rete deve comunicare al sistema Gaudì al fine di contemplare anche le casistiche relative alla denominazione SSP-B e alla denominazione Sistemi Efficienti di Utenza (Seu);

• prevedere che il Gse, previa informativa all'Autorità, definisca le informazioni e la documentazione strettamente necessarie per dare seguito a quanto disciplinato con la presente deliberazione, in aggiunta a quanto già previsto dall'attuale Modello Unico per impianti fotovoltaici di cui all'Allegato 1 al decreto ministeriale 19 maggio 2015

e pubblichi nel proprio sito la versione del Modello Unico aggiornata e integrata ai sensi del presente provvedimento e di quanto già previsto dalla deliberazione 581/2017/R/eel. Si ritiene che tali informazioni aggiuntive debbano essere individuate dal Gse in quanto funzionali all'attivazione di regimi commerciali speciali o all'erogazione di incentivi;

• rimandare a un successivo provvedimento dell'Autorità, previa consultazione, le integrazioni e le modifiche del Tica finalizzate a permettere di utilizzare il Modello Unico per impianti fotovoltaici anche nel caso di connessioni di impianti fotovoltaici per i quali il richiedente decida di avvalersi della facoltà di accesso al mercato secondo modalità diverse per le diverse sezioni in cui l'impianto è suddivisibile e conseguentemente configurare più unità di produzione ai sensi della deliberazione 581/2020/R/eel. Tali integrazioni potrebbero essere analizzate congiuntamente alle modifiche regolatorie che si renderanno necessarie a seguito del decreto interministeriale previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 17/22;

• non sottoporre le precedenti modifiche a consultazione preventiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.3, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, in quanto si tratta di interventi a contenuto vincolato per l'Autorità

 

Delibera

1. il Testo Integrato Connessioni Attive è modificato come di seguito indicato:

• all'articolo 1, comma 1.1, lettera aaa), le parole "non superiore a 20 kW" sono sostituite con le seguenti parole: "fino a 50 kW";

• all'articolo 1, comma 1.1, lettera aaa), dopo le parole "per il quale sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto" sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero al ritiro dedicato ovvero ai meccanismi incentivanti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del decreto legislativo 199/21";

• all'articolo 1, comma 1.2, lettera ee), dopo le parole "il modello unico di cui all'Allegato 1 al decreto ministeriale 19 maggio 2015" sono aggiunte le seguenti parole: ", comprensivo delle informazioni e della documentazione aggiuntive definite dal Gse in attuazione della deliberazione 128/2022/R/eel";

• all'articolo 1, comma 1.2, dopo la lettera ff) sono aggiunte le seguenti lettere: " gg) decreto legislativo 199/21 è il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

hh) deliberazione 128/2022/R/eel è la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2022, 128/2022/R/eel.";

• all'articolo 6-bis, comma 6-bis.2, dopo le parole "intende rivestire la qualifica di produttore di energia elettrica." sono aggiunte le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto nel comma 6-bis.3, il produttore di energia elettrica, nel caso di impianto fotovoltaico ex decreto ministeriale 19 maggio 2015, indica nella Parte I del Modello Unico la modalità di cessione dell'energia elettrica immessa in rete, distinguendo tra scambio sul posto, ritiro dedicato o accesso ai meccanismi incentivanti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del decreto legislativo 199/21.";

• all'articolo 6-bis, comma 6-bis. 3, le parole "In tali casi, il richiedente riporta, nella Parte II del Modello Unico, il codice Iban del cliente finale a cui verrà intestata la convenzione di scambio sul posto" sono sostituite con le seguenti parole: "In tali casi, il richiedente riporta, nella Parte II del Modello Unico, il codice Iban del cliente finale a cui sarà intestata la convenzione di scambio sul posto ovvero il codice Iban del produttore a cui sarà intestata la convenzione di ritiro dedicato o la convenzione per l'accesso ai meccanismi incentivanti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del decreto legislativo 199/21";

• all'articolo 13-bis, comma 13-bis. 1, dopo le parole "dà seguito alle comunicazioni e l'inserimento dei dati previsti dall'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 19 maggio 2015" sono aggiunte le seguenti parole: ", ivi comprese, ove applicabili, le informazioni aggiuntive definite dal Gse in attuazione della deliberazione 128/2022/R/eel,";

• all'articolo 13-bis, comma 13-bis.3, dopo le parole "le informazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 19 maggio 2015" sono aggiunte le seguenti parole: ", ivi comprese, ove applicabili, le informazioni aggiuntive definite dal Gse in attuazione della deliberazione 128/2022/R/eel,";

• all'articolo 13-bis, comma 13-bis.3, le parole "

— quella denominata SSP-B, nel caso di impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili con una potenza installata complessiva nel punto di connessione superiore a 20 kW e inferiore a 50 kW, nonché nel caso di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili e con una potenza installata complessiva nel punto di connessione inferiore a 50 kW."

sono sostituite con le seguenti parole: "

— quella denominata SSP-B, nel caso di:

i. impianti fotovoltaici con una potenza installata complessiva nel punto di connessione superiore a 20 kW e fino a 50 kW;

ii. impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili con una potenza installata complessiva nel punto di connessione superiore a 20 kW e inferiore a 50 kW

iii. impianti di microcogenerazione ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili e con una potenza installata complessiva nel punto di connessione inferiore a 50 kW;

— quella denominata Seu, nel caso di impianti fotovoltaici diversi da quelli relativi a configurazioni denominate SSP-A e SSP-B.";

• all'articolo 13-bis, dopo il comma 13-bis.7 è aggiunto il seguente comma:" 13-bis.7-bis Per le casistiche diverse da quelle di cui al comma 13-bis.7, il gestore di rete, entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di attivazione della connessione, invia al Gse, ai fini dell'attivazione della convenzione di ritiro dedicato ovvero della convenzione per l'accesso ai meccanismi incentivanti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del decreto legislativo 199/21, le informazioni relative all'anagrafica del produttore titolare dell'impianto di produzione, il codice Iban del produttore (eventualmente coincidente con il cliente finale) e un recapito del medesimo produttore non coincidente con il cliente finale, nonché il codice di rintracciabilità della pratica di connessione e il codice Censimp del corrispondente impianto di produzione.";

2. entro il 15 aprile 2022, il Gestore dei Servizi Energetici Spa, previa informativa all'Autorità, definisce le informazioni e la documentazione strettamente necessarie per dare seguito a quanto disciplinato con la presente deliberazione, in aggiunta a quelle già previste dall'attuale Modello Unico per impianti fotovoltaici di cui all'Allegato 1 al decreto ministeriale 19 maggio 2015 e pubblica nel proprio sito la versione del Modello Unico aggiornata e integrata ai sensi della presente deliberazione e di quanto già previsto dalla deliberazione 581/2017/R/eel;

3. la presente deliberazione è trasmessa al Ministro della Transizione Energetica e al Gestore dei Servizi Energetici Spa;

4. la presente deliberazione è pubblicata nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.