Sentenza Tar Campania 21 aprile 2022, n. 2748
Rifiuti – Impianti di recupero – Procedura semplificata – Articolo 216, Dlgs 152/2006 – Assenza dei titoli abilitativi idonei all'esercizio sin dall'origine – Attività di recupero giuridicamente inesistente – Nuova procedura di autorizzazione ordinaria dell'impianto – Articolo 208, Dlgs 152/2006 – Continuità con la precedente procedura semplificata contra ius – Insussistenza - Conferenza di servizi – Obbligo di adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti – Differenza rispetto al riscontro delle posizioni prevalenti previsto dall'articolo 14-ter, legge 241/1990 – Sussistenza – Valutazione di conformità edilizia, urbanistica e ambientale bypassata sulla base della precedente procedura semplificata contra ius – Mancata considerazione elementi richiesti dall'articolo 177, comma 4, Dlgs 152/2006 – Illegittimità – Sussistenza – Assoggettamento della nuova procedura a tutte le procedure e i vincoli sopravvenuti – Sussistenza – Divieto transitorio di localizzazione di nuovi impianti di recupero rifiuti – Articolo 12, comma 4, Lr Campania 14/2016 – Disposizione di salvaguardia limitata nel tempo – Applicabilità – Sussistenza
L'attività di recupero dei rifiuti svolta sulla base di una comunicazione ex articolo 216 del Dlgs 152/2006 effettuata in assenza dei requisiti richiesti dalla norma è da considerarsi "giuridicamente inesistente".
Conseguentemente, argomenta il Tar della Campania nella sentenza 2748/2022, la successiva procedura autorizzatoria ordinaria dell'impianto (ex articolo 208, Dlgs 152/2006) non può porsi in continuità con la precedente procedura semplificata e deve quindi essere assoggettata a tutte le procedure e i vincoli, anche sopravvenuti, allo stato sussistenti (come il divieto transitorio di localizzazione di nuovi impianti stabilito da una legge regionale nel frattempo intervenuta).
Il Giudice ha così deciso di accogliere il ricorso presentato contro il rilascio dell'autorizzazione unica ordinaria a favore di un impianto di recupero dei rifiuti, dopo aver rilevato come, nell'ambito della Conferenza di servizi apposita, fossero state bypassate le valutazioni di conformità edilizia e di compatibilità urbanistica e ambientale, sulla base del presupposto giuridicamente erroneo che l'intervenuta pregressa localizzazione dell'impianto nell'ambito della procedura semplificata – qualificata come "giuridicamente inesistente" in un differente giudizio - avrebbe superato ogni questione di carattere edilizio, urbanistico e pianificatorio.
Secondo il Tar, invece, in tale ipotesi deve essere effettuata una nuova e completa valutazione sulla conformità e la compatibilità dell'impianto, che in alcun modo può giovarsi del pregresso esercizio "semplificato" contra ius. (AG)
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N.d.R.: la presente sentenza è stata confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato 9 gennaio 2023, n. 286.
Tar Campania
Sentenza 21 aprile 2022, n. 2748
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