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Via (Pua-Paur-Pauar) / Vas
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lombardia 29 giugno 2022, n. 647

Acque - Valutazione di impatto ambientale (Via) - Collettore fognario di collegamento di abitazioni ad un impianto di depurazione - Progetto rientrante tra quelli da sottoporre a verifica di assoggettabilità a Via ex articolo 19, Dlgs 152/2006 o a Via ex articolo 23, Dlgs 152/2006 - Esclusione - Sussistenza - Applicazione del cumulo tra progetti ai fini dell'assoggettamento a valutazione ambientale - Applicazione a opere appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte II del Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Applicabilità del criterio del "cumulo" al progetto del collettore fognario e pista ciclabile - Esclusione - Ragioni - Opere afferenti a categorie diverse - Sussistenza

N.d.R.: il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.

 

Un collettore fognario non è un ampliamento di un impianto di depurazione e non va sottoposto valutazione di impatto ambientale (Via) né a "screening".
A chiarirlo il Tar Lombardia che con la sentenza 29 giugno 2022, n. 647 ha confermato la legittimità del via libera al progetto di un nuovo tratto del collettore fognario dell'acquedotto al servizio di alcuni Comuni lacuali con asservimento coattivo per pubblica utilità di un'area di proprietà del soggetto ricorrente situata tra l'immobile e la riva del lago. I Giudici lombardi hanno evidenziato come il progetto in questione, trattandosi di un'opera fognaria e non della creazione o dell'ampliamento di un impianto di depurazione delle acque reflue non rientrasse tra le opere che ai sensi dell'articolo 19 e allegato IV alla Parte II del Dlgs 152/2006 fosse da sottoporre a "screening" ambientale.
Il ricorrente lamentava anche la mancata considerazione del "cumulo" tra progetti nell'area – nella specie il collettore fognario in questione e una pista ciclabile - che farebbe nascere l'obbligo della verifica di assoggettabilità a Via. Ma il Tar ha evidenziato come le linee-guida per lo "screening regionale" di cui al Dm 30 marzo 2015 ritengono rilevanti ai fini dello screening ambientale solamente i cumuli tra progetti relativi ad opere appartenentialla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV, parte II del Dlgs 152/2006, mentre nel caso di specie, come ricordato, si tratta di opere afferenti a categorie evidentemente diverse (fognatura e pista ciclabile). (FP)

Tar Lombardia

Sentenza 29 giugno 2022, n. 647