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Aria
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lombardia 19 luglio 2022, n. 1748

Aria - Autorizzazione emissioni in atmosfera - Autorizzazione generale alle emissioni ex articolo 272, Dlgs 152/2006 - Assenza di prescrizioni sul rispetto di limiti alle emissioni per l'attività autorizzata - Imposizione da parte dell'Amministrazione di prescrizioni sul contenimento delle emissioni - Indicazione delle ragioni giuridiche che giustificano l'atto amministrativo - Articolo 3, legge 241/1990 - Necessità - Sussistenza - Assenza di congrua motivazione - Conseguenze - Illegittimità dell'atto amministrativo - Sussistenza

Anche se l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per una attività non contempla il rispetto di limiti alle emissioni, la P.a. può introdurli motivandoli.
Il Tar Lombardia con la sentenza 19 luglio 2022, n. 1748 ha annullato il provvedimento della Città metropolitana di Milano che imponeva al titolare di una attività in possesso di autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera ex articolo 272, Dlgs 152/2006 di installare un idoneo sistema di trattamento delle emissioni. L'azienda obiettava che per la tipologia di impianti utilizzati (nella specie gruppi elettrogeni) accesi per un tempo limitato la disciplina regionale in materia non prevede limiti alle emissioni ma solo di monitorare il funzionamento degli impianti e registrare le accensioni.
Per i Giudici il fatto che la normativa non preveda un limite alle emissioni non vieta in assoluto all'Amministrazione di intervenire a tutela dell'ambiente, ma occorre che l'atto amministrativo, come prescrive l'articolo 3, legge 241/1990, sia congruamente motivato con indicazione accanto ai presupposti di fatto anche delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. L'assenza di tali elementi configura un atto viziato annullabile dal Giudice, come è avvenuto. (FP)

Tar Lombardia

Sentenza 19 luglio 2022, n. 1748