Sentenza Tar Toscana 18 novembre 2022, n. 1334
Informazione ambientale - Diritto di accesso alle informazioni ambientali ex articolo 3, Dlgs 195/2005 - Richiesta di accesso agli atti del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex articolo 27-bis, Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza - Differenze tra l’accesso all’informazione ambientale e l’accesso ai documenti amministrativi ex articolo 22, legge 241/1990 - Assenza della prova di avere un interesse qualificato all’accesso ai documenti - Sussistenza
Il diritto di accesso all'informazione ambientale ex Dlgs 195/2005 riguarda anche gli atti per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) che valuta l'impatto ambientale di un progetto.Così ha deciso il Tar Toscana nella sentenza 18 novembre 2022, n. 1334 riconoscendo ad una associazione il diritto all'accesso all'informazione ambientale ai sensi dell'articolo 3, Dlgs 195/2005 agli atti del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio regionale (Paur) ex articolo 27-bis, Dlgs 152/2006 a suo tempo pubblicati sul sito web dell'Autorità competente ma poi rimossi esauritasi la procedura. Trattasi di atti connessi ad un procedimento di valutazione degli impatti ambientali di un progetto e quindi rientranti tra le "informazioni ambientali" oggetto della disciplina di accesso. I Giudici hanno ritenuto corretto il comportamento della Regione che ha riconosciuto l'accesso agli atti in questione in quanto le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi ex legge 241/1990, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse. Solo richieste manifestamente irragionevoli e formulate in termini eccessivamente generici possono essere escluse.
Infine, il fatto che nella richiesta di accesso agli atti non si sia fatto puntuale riferimento al Dlgs 195/2005 ma solo generico riferimento alla legge 241/1990 non preclude alla P.a. di esaminarla anche sotto il profilo dell'accesso ambientale se contiene gli elementi per accoglierla sotto tale profilo, evitando formalismi e appesantimenti procedurali. (FP)
Tar Toscana
Sentenza 18 novembre 2022, n. 1334
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