Sentenza Tar Campania 13 dicembre 2022, n. 7779
Acque - Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola ex articolo 5, direttiva 91/676/Ce e articolo 74, Dlgs 152/2006 - Individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola - Dgr Campania 5 dicembre 2017, n. 762 - Presupposti - Contributo in modo significativo ma non esclusivo dei composti azotati di origine agricola all'inquinamento - Legittimità - Sussistenza - Valutazione complessiva dei nitrati anche di altra origine - Legittimità - Sussistenza
N.d.R.: il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.
Per individuare le acque come zone vulnerabili ai nitrati ex direttiva 91/676/Ce è sufficiente che i composti azotati di origine agricola contribuiscano significativamente anche se non esclusivamente all'inquinamento.
A ricordarlo il Tar Campania 13 dicembre 2022, n. 7779 che ha confermato la legittimità della Dgr Campania 5 dicembre 2017, n. 762 che ha delimitato le Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola. I Giudici, valutando le scelte decisionali della Campania nell'approvare il documento le hanno considerate logiche e non irragionevoli, anche sulla scorta anche della Giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue (sentenza 8 settembre 2005, causa C-416/02) secondo la quale per considerare le acque "inquinate" ai sensi della direttiva nitrati 91/676/Ce e quindi designarle come "zone vulnerabili ai nitrati" di origine agricola non è necessario che i composti azotati di origine agricola contribuiscano in modo esclusivo all'inquinamento, ma basta che essi vi contribuiscano significativamente.
Per i Giudici campani non risulta dalla direttiva del 1991 che gli Stati membri abbiano l'obbligo di determinare con precisione la quota ascrivibile ai nitrati di origine agricola nell'inquinamento delle acque né che la causa di tale inquinamento debba essere esclusivamente agricola, laddove la direttiva prescrive espressamente che, al momento della fissazione dei Programmi di azione nitrati siano prese in considerazione le quantità rispettive di azoto di origine agricola e di azoto di altra origine. Pertanto L'elemento determinante ai fini della tutela ambientale è la concentrazione complessiva di nitrati presenti nei terreni, indipendentemente dalla loro provenienza antropica o agricola. (FP)
Tar Campania
Sentenza 13 dicembre 2022, n. 7779
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