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Giurisprudenza

Sentenza Tar Abruzzo 3 gennaio 2023, n. 3

Habitat - Sito Natura 2000 (articolo 3, Direttiva 92/43/Cee, cd. "direttiva Habitat")/Area naturale nazionale protetta (articolo 3, legge 394/1991) - Progetto per lo svolgimento di attività di produzione di leganti idraulici - Valutazione di incidenza ambientale (Vinca) ex articolo 5, Dpr 357/1997 - Provvedimento favorevole - Rilascio - Condizioni - Parere dell'Ente preposto alla gestione dell'area protetta - Obbligatorietà - Sussistenza

Ai fini della legittimità della valutazione di incidenza ambientale (Vinca) ex Dpr 357/1997 è obbligatorio che l'Autorità competente al rilascio acquisisca il parere dell'Ente gestore dell'area protetta.
Lo ha ribadito il Tar Abruzzo (sentenza 3/2023) ricordando che l'articolo 5, comma 7 del Dpr 357/1997 stabilisce espressamente che la valutazione di incidenza di piani o interventi che interessano Siti di importanza comunitaria o Zone speciali di conservazione o che ricadano in un'area naturale protetta (legge 394/1991) è effettuata "sentito l'Ente di gestione dell'area stessa". Ne discende, precisa il Tar, la natura obbligatoria del parere rilasciato dall'Ente.
Nella specie il Tar si è pronunciato sulla legittimità del parere negativo espresso dal Comitato di gestione di una riserva naturale abruzzese nell'ambito di una procedura di Vinca (relativa a un progetto presentato da una società dedita alla produzione di leganti idraulici). Il parere negativo era stato rilasciato dopo che il Tar Pescara aveva annullato il provvedimento favorevole di Vinca adottato dal Comune in assenza del parere del Comitato "quale organismo tecnico deputato all'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno della Riserva". (IM)

Tar Abruzzo

Sentenza 3 gennaio 2023, n. 3