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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lombardia 23 dicembre 2022, n. 1362

Rifiuti - Attività di gestione rifiuti in forma semplificata ex articolo 216, Dlgs 152/2006 - Rilascio attraverso autorizzazione unica ambientale (Aua) ex Dpr 59/2013 - Modifica di uno degli amministratori della società - Conferma automatica dell'Aua rilasciata - Esclusione - Dimostrazione da parte dell'impresa del possesso in capo al nuovo amministratore dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 10, Dm 5 febbraio 1998 per la gestione dei rifiuti in forma semplificata - Sussistenza - Mancata dimostrazione - Provvedimento di revoca del provvedimento autorizzatorio - Legittimità - Sussistenza

Nel caso di esercizio di attività di gestione rifiuti in forma semplificata ex articolo 216, Dlgs 152/2006, la nomina di un nuovo amministratore impone una nuova comunicazione pena la revoca del titolo.
A precisarlo il Tar Lombardia nella sentenza 23 dicembre 2022, n. 1362 che ha confermato la legittimità del provvedimento di revoca dell'autorizzazione alla gestione rifiuti in forma semplificata rilasciata con autorizzazione unica ambientale (Aua) ex Dpr 59/2013. Come previsto dall'articolo 216, comma 4, la Provincia, se accerta il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di legge dispone, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'Amministrazione.
Come previsto dal Dm 5 febbraio 1998 per gestire i rifiuti in forma semplificata occorre che il titolare dell'impresa o gli amministratori possiedano determinati requisiti soggettivi, la perdita dei quali comporta la legittimità del provvedimento di revoca dell'autorizzazione. Nel caso di specie, affermano i Giudici, essendo stato nominato un nuovo amministratore non poteva essere semplicemente "confermata" l'autorizzazione unica ambientale rilasciata ma l'impresa avrebbe dovuto dimostrare ex novo il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa in capo al nuovo amministratore. (FP)

Tar Lombardia

Sentenza 23 dicembre 2022, n. 1362