Sentenza Tar Umbria 12 gennaio 2023, n. 29
Misure per la semplificazione dell’economia circolare – Articolo 35, Dl 77/2021 – Sostituzione dei combustibili tradizionali con Css-combustibile – Condizioni per non costituire una modifica sostanziale dell'impianto – Cementificio – Istanza per la sostituzione del coke di petrolio con il combustibile solido secondario (Css) – Determinazione regionale di aggiornamento dell'Aia – Articolo 29-nonies, comma 1, Dlgs 152/2006 – Legittimità – Sussistenza – Potere del Sindaco di esercitare i suoi poteri in Conferenza di servizi – Articoli 29-quater e 29-octies, Dlgs 152/2006 - Insussistenza
Sostituire il combustibile fossile utilizzato con il combustibile solidario secondario, secondo il Tar dell’Umbria, comporta solo l'aggiornamento – senza riesame - dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia).
A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge "Semplificazioni-bis" del 2021 (articolo 35, Dl 77/2021), ricorda il Tar Umbria nella sentenza 29/2023, è entrata in vigore una "regolamentazione del tutto nuova delle modalità e delle condizioni" cui è subordinato l’utilizzo del Css in sostituzione dei combustibili tradizionali, secondo la quale, nel rispetto di determinate condizioni (compresa la conformità alle condizioni di utilizzo stabilite dal Dm 22/2013), gli interventi a tal fine necessari non costituiscono "modifica sostanziale" (o "variante sostanziale") ai sensi del Dlgs 152/2006.
Ha quindi ben agito la Regione Umbria disponendo, in riscontro a un'istanza presentata da un cementificio rispondente ai requisiti stabiliti dal Dl 77/2021, l'aggiornamento dell’Aia rilasciata all'impianto, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, Dlgs 152/2006.
Non essendo stato instaurato alcun procedimento per il rilascio di una nuova autorizzazione né per l'eventuale rinnovo o riesame, precisa la sentenza nel respingere un altro motivo di ricorso, non sussiste neanche la dedotta sottrazione al Sindaco dei poteri di impartire prescrizioni a tutela della salute ex Dlgs 152/2006 (se necessario, il Comune potrà comunque optare per l’esercizio dei poteri inibitori riconosciuti ex Rd 1265/1934 e Dlgs 267/2000). (AG)
Tar Umbria
Sentenza 12 gennaio 2023, n. 29
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: