Sentenza Consiglio di Stato 3 marzo 2023, n. 2245
Rifiuti - Impianti di incenerimento rifiuti - Riesame/rinnovo autorizzazione integrata ambientale ex articolo 29-octies, Dlgs 152/2006 - Provvedimento autorizzatorio - Imposizione del rispetto di limiti di emissione più rigoroso di quelli legali associati alle migliori tecniche disponibili (Bat) - Condizioni ex articolo 29-sexies, comma 4-ter, del Dlgs 152/2006 - Mancata prova da parte dell'impresa che l'impianto, in esercizio da parecchi anni possieda i requisiti della migliore tecnologia disponibile - Provvedimento regionale che impone il rispetto di limiti più rigorosi - Legittimità - Sussistenza - Rispetto dei limiti di emissione legali imposti agli impianti di incenerimento e coincenerimento rifiuti ex articolo 237-duodecies, comma 2, Dlgs 152/2006 - Previsione da parte delle Regioni di limiti più rigorosi - Legittimità - Sussistenza
N.d.R.: la presente sentenza conferma la sentenza Tar Molise 25 maggio 2017, n. 202.
L'Amministrazione può prevedere nell'autorizzazione di un impianto di incenerimento rifiuti limiti di emissione più rigorosi di quelli legali se il gestore non ha provato che l'impianto rispetta i requisiti delle migliori tecniche disponibili.
Così il Consiglio di Stato che nella sentenza 3 marzo 2023, n. 2245 ha respinto le doglianze di una impresa in Molise che, in sede di riesame/rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) per un impianto di incenerimento rifiuti con produzione di energia, si era vista imporre nuove prescrizioni e rispetto di limiti di emissione in atmosfera più rigorosi rispetto alla precedente autorizzazione. Per i Giudici, se da un lato è vero che non si può imporre il rispetto di limiti di emissione superiori a quelli associati alle migliori tecniche disponibili (Bat), dall'altro ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4-ter, del Dlgs 152/2006 l'Autorità competente può fissare livelli di emissione più rigorosi, come è avvenuto nel caso di specie, nel caso in cui l'impresa non provi che l'impianto, peraltro realizzato ed in attività da molteplici anni, possieda i requisiti della migliore tecnologia disponibile. Legittimo quindi stabilire limiti e prescrizioni più rigorosi anche in relazione alla vetustà dell'impianto.
Inoltre l'articolo 237-duodecies, comma 2, Dlgs 152/2006 stabilisce che gli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti sono progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo che le emissioni nell'atmosfera non superino i valori limite di emissione indicati nell'allegato I, paragrafo A, e all'allegato 2, paragrafo A, Titolo III-bis, Parte IV, Dlgs 152/2006. Tale disposizione non vieta alle Autorità regionali di imporre limiti di emissione più rigorosi. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 3 marzo 2023, n. 2245
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