Energia
Normativa Vigente

Delibera Arera 28 giugno 2023, n. 298/2023/R/eel

Sperimentazione del servizio di auto-bilanciamento e auto-dispacciamento - Dlgs 2010/2021

Ultima versione coordinata con modifiche al 04/04/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 28 giugno 2023, n. 298/2023/R/eel

(Pubblicata sul sito dell'Autorità il 28 giugno 2023)

Sperimentazione di un sistema di auto-dispacciamento a livello locale di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 210/21 e dell'autobilanciamento di cui all'articolo 14, comma 10, lettera e), del medesimo decreto legislativo

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Nella 1257a riunione del 28 giugno 2023

Visti:

• la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;

• la direttiva (Ue) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;

• il regolamento (Ue) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;

• la legge 14 novembre 1995, n. 481;

• la legge 23 agosto 2004, n. 239;

• la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

• la legge 23 luglio 2009, n. 99;

• la legge 14 agosto 2017, n. 124;

• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

• il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

• il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);

• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);

• il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

• il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);

• il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);

• l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);

• la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, Arg/elt 98/11 (di seguito: deliberazione Arg/elt 98/11);

• la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel (di seguito:

deliberazione 300/2017/R/eel);

• la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 121/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 121/2022/R/eel);

• il documento per la consultazione 2 agosto 2022, 392/2022/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 392/2022/R/eel) e le risposte pervenute;

• il documento per la consultazione 13 dicembre 2022, 685/2022/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 685/2022/R/eel).

Considerato che:

• l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 210/21 ha modificato l'articolo 38 del decreto legislativo 93/11 prevedendo, tra l'altro, che l'Autorità:

stesse e, sulla base di un'analisi costi-benefici, adotti eventuali modifiche alla disciplina del dispacciamento volte a promuovere la formazione di profili aggregati di immissione e prelievo maggiormente prevedibili per il gestore della rete di trasmissione nazionale;

• l'articolo 14, comma 10, lettera e), del decreto legislativo 210/21 prevede che l'Autorità adotti provvedimenti volti alla sperimentazione, attraverso progetti pilota, di criteri di promozione dell'auto-bilanciamento all'interno delle configurazioni di autoconsumo, valorizzando i benefici dell'autoconsumo sull'efficienza di approvvigionamento dei servizi ancillari, anche prevedendo che le stesse configurazioni siano considerate utenti del dispacciamento in forma aggregata;

• con la deliberazione 121/2022/R/eel, l'Autorità ha avviato una pluralità di procedimenti al fine di dare attuazione al decreto legislativo 210/21 per quanto di competenza. Tra di essi, è stato avviato un procedimento relativo alla sperimentazione di un sistema di auto-dispacciamento a livello locale di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 210/21 congiuntamente alla sperimentazione dell'auto-bilanciamento di cui all'articolo 14, comma 10, lettera e), del decreto legislativo 210/21;

• con il documento per la consultazione 392/2022/R/eel, l'Autorità ha presentato i propri orientamenti ai fini della sperimentazione di un sistema di auto-dispacciamento a livello locale di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 210/21 e dell'auto-bilanciamento di cui all'articolo 14, comma 10, lettera e), del decreto legislativo 210/21. In particolare, sono stati riportati gli orientamenti in merito alle condizioni e alle modalità di accesso alla sperimentazione, alla relativa dimensione geografica e alle modalità di verifica dei risultati ottenuti;

• nella parte introduttiva del documento per la consultazione 392/2022/R/eel, a cui si rimanda, l'Autorità:

configurata in modo tale da essere istantanea, per evitare l'insorgere di criticità che richiedono nuovamente l'intervento di Terna per essere risolte: pertanto, l'Autorità ha ritenuto necessario che l'azione di auto-bilanciamento sia verificata per il tramite dei dati di misura disponibili più prossimi all'istante, cioè dei dati di misura quartorari;

• il documento per la consultazione 392/2022/R/eel ha poi indicato le modalità di accesso e di conduzione della sperimentazione, la cui durata è prevista pari a due anni; i punti salienti sono i seguenti:

− in ciascun ambito di sperimentazione deve operare un solo utente del dispacciamento, responsabile di un insieme di unità di produzione e di unità di consumo sottese al medesimo nodo sulla rete rilevante;

− tra le richiamate unità di produzione non possono essere comprese le unità obbligatoriamente abilitate all'erogazione dei servizi ancillari, in quanto tali unità sono poste al servizio del sistema elettrico nazionale e non al servizio delle esigenze di auto-bilanciamento di singoli utenti. Per lo stesso motivo non possono essere comprese le unità di produzione essenziali alla sicurezza del sistema elettrico né le unità ammesse al Mercato della capacità di cui alla deliberazione Arg/elt 98/11 (di seguito: Mercato della capacità), né quelle remunerate per la disponibilità all'interrompibilità istantanea, i cui gestori hanno già assunto impegni nei confronti di Terna, incompatibili rispetto all'auto-bilanciamento;

− ai fini della sperimentazione, devono essere definiti due dedicati punti di dispacciamento (uno di immissione per auto-bilanciamento e uno di prelievo per auto-bilanciamento) nella titolarità dell'utente del dispacciamento che ha presentato la richiesta, a cui siano riferiti i rispettivi programmi di immissione e di prelievo;

− affinché l'auto-bilanciamento oggetto di sperimentazione possa ipoteticamente dare un contributo ai fini dell'esercizio in sicurezza del sistema elettrico, l'utente del dispacciamento deve impegnarsi ex ante, ad esempio su base giornaliera, a coprire la totalità o una parte dei propri prelievi di energia elettrica con propria produzione: la presenza dell'impegno preliminare esonera Terna dalla responsabilità di approvvigionarsi di margini di riserva sufficienti a garantire la disponibilità dell'energia elettrica (in toto o in parte) per i prelievi dei clienti finali che partecipano alla sperimentazione. Tale impegno deve essere reso noto a Terna in tempo utile affinché quest'ultima ne possa tenere conto in sede di approvvigionamento delle risorse di dispacciamento;

− non vi sono elementi sufficienti per valutare l'eventuale riduzione dei costi sostenuti da Terna per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per il dispacciamento, derivanti da azioni di auto-bilanciamento a fronte dell'impegno ex ante di cui sopra. Tali valutazioni potranno essere effettuate solo nel corso e, più compiutamente, al termine della sperimentazione. Pertanto, per le finalità della sperimentazione, si assume che, a fronte dell'impegno preso ex ante dall'utente del dispacciamento, al medesimo non sia convenzionalmente applicata, in relazione all'energia elettrica oggetto di auto-bilanciamento, una parte del corrispettivo uplift pari alla metà del corrispettivo a copertura dei costi netti per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento;

− la restante parte del corrispettivo uplift e tutti gli altri corrispettivi di dispacciamento continuerebbero invece a trovare normale applicazione in quanto servono per raccogliere il gettito necessario alla copertura di costi del tutto indipendenti dalle eventuali scelte di auto-bilanciamento;

− sono introdotti opportuni corrispettivi per il mancato rispetto dell'impegno assunto ex ante, poiché tale mancato rispetto può comportare criticità nella gestione in sicurezza del sistema elettrico. In teoria, in caso di mancato rispetto dell'impegno assunto, occorrerebbe disconnettere i punti di prelievo che fanno parte della sperimentazione in modo che essi non possano essere alimentati da risorse provenienti da approvvigionamenti effettuati da Terna. Tuttavia, tale ipotesi può essere praticata solo nel caso in cui la sperimentazione riguardi un'area che può essere globalmente disconnessa dalla rete elettrica consentendo, al tempo stesso, il suo funzionamento in isola: caso, quest'ultimo, non sempre operabile perché la sperimentazione potrebbe coinvolgere solo alcuni utenti connessi a una rete elettrica in una data area. Pertanto, è stata disegnato un percorso graduale che, muovendo dall'applicazione di una penale graduale correlata al valore dell'energia non fornita (Venf), arriva – in caso di reiterato mancato rispetto dell'impegno – all'esclusione dalla sperimentazione.

Considerato anche che:

• nel corso della consultazione alcuni soggetti e loro associazioni hanno contestato alcune affermazioni riportate nel documento per la consultazione, che rappresentano la base concettuale su cui si fonda la sperimentazione medesima. Più in dettaglio, essi:

− hanno suggerito all'Autorità di ricorrere a tecnici indipendenti rispetto al concessionario del servizio di dispacciamento per verificare quanto i costi di dispacciamento ritenuti "sistemici" possano essere diminuiti ricorrendo a strumenti di flessibilità nel prelievo e nella produzione e in che misura essi possano essere allocati a produttori e consumatori che ricorrono a strumenti di self-dispatch, senza la mediazione del concessionario che sceglie i servizi sul mercato;

− hanno evidenziato che le valutazioni svolte circa l'irrilevanza dell'autobilanciamento sui costi di dispacciamento non sono coerenti con la attuale modalità di applicazione dei corrispettivi di dispacciamento: se i costi del dispacciamento fossero nella quasi totalità sistemici e indipendenti dal comportamento degli operatori, il corrispettivo dovrebbe essere fisso e non variabile in relazione ai kWh prelevati come attualmente avviene;

• per quanto riguarda, invece, gli elementi attinenti alle modalità di conduzione della sperimentazione, nel corso della consultazione alcuni soggetti e loro associazioni:

− hanno condiviso la dimensione spaziale (nodo della rete rilevante) e la dimensione temporale (quarto d'ora) della sperimentazione dell'auto-bilanciamento; − hanno evidenziando opinioni divergenti in merito all'esclusione dalla sperimentazione prospettata per le unità di produzione abilitate al Mercato per il Servizio di Dispacciamento (di seguito: Msd) o che partecipano al Mercato della capacità. In particolare, alcuni soggetti ritengono che:

i) la sperimentazione sia compatibile con la partecipazione al Mercato della capacità poiché i due meccanismi riguardano la fornitura di servizi diversi per il sistema. In subordine, nel caso in cui l'Autorità volesse mantenere il vincolo di incompatibilità, i medesimi soggetti hanno proposto di ammettere le unità di produzione che hanno partecipato al Mercato della capacità limitatamente ai quantitativi di potenza non qualificata e non assoggettata agli obblighi della relativa disciplina;

ii) la sperimentazione debba includere le unità di produzione che, pur essendo obbligatoriamente abilitate, non hanno l'obbligo di fornire tutti i servizi ancillari, in quanto tali unità presentano vincoli (quale quello della fornitura del calore nel caso di impianti di cogenerazione) che impediscono di mettere a disposizione del Msd l'intera potenza. Secondo tali soggetti, pertanto, la sperimentazione dovrebbe essere consentita almeno per la parte di potenza dell'unità di produzione per la quale non vi sono obblighi di messa a disposizione del sistema elettrico per l'erogazione di servizi ancillari;

− hanno ritenuto troppo restrittiva la previsione secondo cui l'utente del dispacciamento debba essere lo stesso sia per le unità di consumo sia per le unità di produzione coinvolte dalla sperimentazione, in quanto essa escluderebbe le unità di consumo inserite in contratti di dispacciamento intestati a soggetti diversi da quelli intestatari del contratto di dispacciamento in immissione in cui sono inserite le unità di produzione. Inoltre, secondo tali soggetti l'auto-bilanciamento non dovrebbe essere effettuato dal Balance Responsible Party (di seguito: Brp)

ma dal Balancing Service Provider (di seguito: Bsp), il che consentirebbe la presenza di Brp diversi;

− hanno chiesto di posticipare l'ora entro cui deve essere comunicata a Terna la quota X per la quale ci si impegna all'auto-bilanciamento, pur condividendo il fatto che tale quota sia resa nota prima dell'avvio della prima sessione del Msd. Più in dettaglio, tali soggetti chiedono che la quota X sia comunicata a Terna non entro le 12.00 nel giorno D-1, come proposto in consultazione, ma entro le 17.00 del giorno D-1 in modo che gli operatori possano conoscere sia gli esiti del Mgp anche gli esiti della prima asta sul mercato infragiornaliero (CRIDA 1);

− hanno evidenziato la necessità che, in caso di fuori servizio degli impianti di produzione, sia permesso agli operatori di comunicare a Terna una variazione della quota X in qualsiasi momento, con effetti a partire dalla prima ora di consegna successiva dalla comunicazione, in analogia a quanto avviene per le comunicazioni di indisponibilità al bilanciamento delle unità di produzione;

− non condividono il fatto che, nell'ambito della sperimentazione dell'autobilanciamento, si preveda una riduzione del corrispettivo uplift solo pari al 50% del suo valore totale. Secondo tali soggetti, tale esigua riduzione non compenserebbe i rischi che l'operatore si assumerebbe partecipando alla sperimentazione, tenuto anche conto dell'entità della penale proposta che si aggiunge al pagamento dei corrispettivi di sbilanciamento. Pertanto, i medesimi soggetti ritengono che tale riduzione debba essere pari al 100% del corrispettivo uplift, anche al fine di promuovere la partecipazione alla sperimentazione, fermo restando il fatto che a valle della sperimentazione sarà possibile valutare l'effettivo beneficio sul sistema derivante dall'auto-bilanciamento ed eventualmente rivedere la riduzione;

− ritengono eccessive le penali prospettate in quanto potrebbero scoraggiare gli operatori dalla partecipazione alla sperimentazione. Alcuni soggetti hanno altresì evidenziato che coloro che non rispettano l'impegno dell'auto-bilanciamento non dovrebbero essere penalizzati, in quanto la penalità già esiste e consiste nel pagare i corrispettivi di sbilanciamento;

− condividono la proposta che Terna fornisca una valutazione dei benefici e dei costi per il sistema elettrico derivanti dalla sperimentazione, pubblicando anche (ad esempio) i volumi di energia inclusi nella sperimentazione con dettaglio zonale e per tipologia di perimetro, cabina primaria o Sdc, nonché i volumi non approvvigionati di riserva secondaria e terziaria per effetto della sperimentazione;

• Terna ha invece evidenziato che:

− l'attività di dispacciamento e bilanciamento può garantire il rispetto allo stesso tempo dei prefissati standard di adeguatezza e sicurezza e della qualità del servizio al minor costo per il consumatore finale solo se svolta in modo centralizzato dal gestore del sistema di trasmissione adottando un'ottica sistemica;

− eventuali azioni volontarie di auto-dispacciamento e auto-bilanciamento finalizzate all'ottimizzazione degli obiettivi di ciascun singolo utente del dispacciamento potrebbero non soltanto non ridurre i costi complessivi del dispacciamento (se effettuate con risorse autonome meno efficienti e più costose rispetto a quelle movimentabili da Terna), ma addirittura incrementare la presenza di vincoli di rete che Terna deve poi risolvere al fine di garantire l'adeguatezza e la sicurezza del sistema nel suo complesso;

− anche nei paesi europei in cui si adotta un modello di auto-dispacciamento, a valle delle decisioni di auto-dispacciamento dei singoli utenti del dispacciamento vi è sempre un successivo intervento centralizzato da parte del gestore del sistema di trasmissione per garantire l'adeguatezza e la sicurezza del sistema; tale intervento viene spesso gestito attraverso meccanismi di tipo amministrato e non di mercato per minimizzare i costi per il consumatore finale. Ad esempio, in Germania, in cui viene adottato un modello di auto-dispacciamento ed una unica zona di mercato, le risorse necessarie per la risoluzione delle congestioni vengono approvvigionate dai quattro Tso attraverso contratti bilaterali con gli operatori e remunerate seguendo una logica di rimborso dei costi, al fine di limitare i profitti ottenibili dagli operatori a fronte di congestioni strutturali e prevedibili;

− sia opportuno escludere dall'accesso alla sperimentazione anche le Uvam e le Upr di cui ai progetti pilota della deliberazione 300/2017/R/eel poiché attraverso la partecipazione a detti progetti pilota anche tali unità sono di fatto unità poste al servizio del sistema elettrico nazionale;

− la comunicazione a Terna, prima dello svolgimento del Msd ex-ante, dell'impegno da parte di un dato utente del dispacciamento a coprire parte dei propri prelievi con propria produzione, comunque non esonererebbe Terna dalla responsabilità di approvvigionarsi di margini di riserva sufficienti a coprire eventualmente anche i prelievi delle unità di consumo partecipanti alla sperimentazione e oggetto di auto-bilanciamento. Se infatti l'impegno all'autobilanciamento (parziale o totale) non venisse rispettato, potrebbero verificarsi criticità in termini di sicurezza del sistema data l'impossibilità per Terna di disconnettere i soli punti di prelievo inclusi nel punto di dispacciamento in prelievo per auto-bilanciamento;

− da quanto detto al precedente alinea, deriva che anche i costi per l'approvvigionamento dei margini di riserva devono essere considerati come costi aventi natura sistemica in quanto dipendenti dalle condizioni globali del sistema elettrico e non dal comportamento dei singoli utenti del dispacciamento; pertanto, Terna ritiene eccessiva la riduzione del corrispettivo uplift prospettata dall'Autorità per la sperimentazione;

− i corrispettivi per il mancato rispetto dell'impegno all'auto-bilanciamento assunto ex ante da un dato utente del dispacciamento non dovrebbero includere margini di tolleranza né dovrebbe essere consentita una limitazione convenzionale della penale: quest'ultima dovrebbe sempre essere pari al 100% del Venf al fine di evitare rischi di distacchi di carico nei casi di mancato rispetto dell'impegno all'auto-bilanciamento. Ciò in quanto, se l'impegno all'auto-bilanciamento non venisse rispettato, Terna sarebbe impossibilitata a disconnettere i soli punti di prelievo inclusi nel punto di dispacciamento in prelievo per auto-bilanciamento per garantire l'adeguatezza e la sicurezza del sistema.

Considerato, inoltre, che:

• nel caso di costi di dispacciamento che dipendono da esigenze sistemiche, di correzione/contrasto rispetto a situazioni anche di tipo emergenziale sul sistema elettrico nazionale, e non dal comportamento dei singoli utenti del dispacciamento, i corrispettivi associati sono attualmente applicati alla base imponibile più ampia possibile, cioè all'energia elettrica prelevata da tutti i clienti finali, indipendentemente dalla tipologia di cliente, in corrispondenza dei relativi punti di connessione alla rete. Tuttavia, tale scelta è in corso di revisione: nel documento per la consultazione 685/2022/R/eel, recante lo schema di articolato del Testo Integrato Dispacciamento Elettrico – Tide, l'Autorità ha reso noto che intende valutare in futuro l'opportunità di allocare i costi di dispacciamento (o parte di essi) non più all'energia elettrica prelevata ma a un dato di potenza relativo al punto di prelievo;

• le soluzioni effettuate con risorse autonome non sono necessariamente quelle più efficienti e meno costose; peraltro, anche a livello europeo, sono realizzate piattaforme comuni con l'obiettivo di condividere il più possibile le risorse di bilanciamento, in modo che possano essere selezionate le più efficienti; anche in presenza di eventuali forme di auto-bilanciamento, ai sensi della normativa vigente, la responsabilità di garantire il bilanciamento del sistema elettrico nazionale, di assicurare l'esistenza di sufficienti margini di riserva per sopperire a variazioni del carico o della produzione non programmate e di sopperire al mancato rispetto dei programmi di immissione ovvero di prelievo in capo ai singoli utenti del dispacciamento rimane comunque in capo a Terna in quanto concessionario del servizio di dispacciamento. In altre parole, non essendo presente alcun obbligo a carico degli utenti di auto-bilanciarsi, ai fini del servizio di dispacciamento non rileva se tale azione venga effettuata o meno: tale azione, nell'attuale contesto regolatorio, non comporta nessuna riduzione di costi e, anzi, può comportare un aggravio di costo (qualora l'auto-bilanciamento comporti l'insorgere di criticità in termini di violazione di vincoli di rete che devono essere risolte da Terna);

• anche una eventuale azione di sbilanciamento volontario condotta nell'ambito della sperimentazione con la finalità di garantire l'auto-bilanciamento non comporta necessariamente una riduzione di costi per il sistema elettrico, in quanto tali sbilanciamenti vengono comunque regolati sulla base dei prezzi medi (e non marginali) delle offerte accettate sul Mercato di Bilanciamento: eventuali offerte appositamente accettate da Terna sul medesimo mercato potrebbero, quindi, comportare un minor costo per il sistema elettrico.

Ritenuto che:

• l'eventuale dipendenza, in aumento, dei costi di dispacciamento dal comportamento dei singoli utenti del dispacciamento non sia attribuibile al modello di dispacciamento adottato (central anziché self) ma all'esercizio di potere di mercato

o a comportamenti non diligenti che devono essere limitati e perseguiti tramite gli opportuni strumenti regolatori e di controllo;

• l'auto-bilanciamento possa comportare una riduzione dei costi di dispacciamento qualora, per effetto di un impegno assunto dall'utente del dispacciamento, Terna riduca effettivamente l'approvvigionamento di risorse atte a garantire i necessari margini di riserva. A fronte di tale azione da parte di Terna, un eventuale mancato rispetto dell'impegno di auto-bilanciamento potrebbe, tuttavia comportare l'indisponibilità di risorse in misura sufficiente alla copertura del carico e non semplicemente uno sbilanciamento;

• per quanto detto al precedente punto, i corrispettivi di sbilanciamento non possano essere considerati sufficienti per identificare il maggior costo che potrebbe derivare al sistema elettrico a causa del mancato rispetto dell'impegno di auto-bilanciamento, in quanto riflettono esclusivamente il costo delle risorse attivate a salire; più opportuno correlare detto maggior costo al valore dell'energia non fornita (di seguito: Venf);

• invece, l'auto-bilanciamento non comporterebbe alcun beneficio al sistema elettrico qualora Terna continuasse ad approvvigionare le risorse atte a garantire i necessari margini di riserva indipendentemente dagli impegni di auto-bilanciamento assunti dagli utenti del dispacciamento; i costi sostenuti da Terna, infatti, non muterebbero e non vi sarebbero conseguenze a seguito di un eventuale mancato rispetto dell'impegno assunto da parte dell'utente del dispacciamento.

Ritenuto pertanto opportuno:

• confermare, nei suoi tratti essenziali, la sperimentazione dell'auto-bilanciamento prospettata nel documento per la consultazione 392/2022/R/eel, per le medesime motivazioni ivi indicate, non essendo peraltro emersi, durante la consultazione, elementi utili per ipotizzare diverse impostazioni;

• confermare la dimensione spaziale (area sottesa al medesimo nodo sulla rete rilevante) e temporale (quarto d'ora) della sperimentazione prospettata nel documento per la consultazione 392/2022/R/eel;

• meglio precisare alcuni elementi alla base della sperimentazione, nonché le eventuali esclusioni dalla medesima sperimentazione e le relative motivazioni. Più in dettaglio:

− confermare che l'accesso alla sperimentazione venga richiesto a Terna da un utente del dispacciamento, in relazione a un insieme di unità di produzione e di unità di consumo di cui è responsabile, purché tutte sottese al medesimo nodo sulla rete rilevante e per le quali il gestore di rete responsabile della gestione dei dati di misura rilevi dati di misura quart'orari. L'auto-bilanciamento consiste, infatti, nel definire e mantenere, in ogni istante, posizioni bilanciate tra immissioni e prelievi in un'area in cui non si attivino vincoli che richiedono nuovi interventi da parte di Terna: pertanto esso può essere erogato solo da un Brp (attualmente l'utente del dispacciamento) e non da un Bsp che, invece, non è responsabile né della programmazione né del rispetto dei programmi ma solo dell'erogazione dei servizi ancillari: peraltro, l'auto-bilanciamento non presuppone nemmeno la sede di approvvigionamento delle risorse necessarie per il dispacciamento, accogliendo la proposta presentata da alcuni soggetti durante la consultazione;

• non accogliere le proposte di modifica relative ai corrispettivi di dispacciamento che non dovrebbero trovare applicazione all'energia elettrica prelevata durante la sperimentazione, in quanto non sono emerse evidenze tali da modificare quanto già esposto nel documento per la consultazione 392/2022/R/eel;

• non accogliere le proposte di modifica relative alle penalità da applicare in caso di mancato rispetto dell'impegno assunto, in quanto gli orientamenti dell'Autorità descritti nel documento per la consultazione 392/2022/R/eel rappresentano già un ragionevole punto di equilibrio tra la posizione degli operatori interessati e la posizione opposta di Terna. Si ricorda, altresì, che condizione necessaria affinché l'auto-bilanciamento possa eventualmente comportare una riduzione dei costi di dispacciamento sostenuti dalla collettività è la ragionevole certezza, da parte di Terna, che l'impegno assunto ex ante sia mantenuto: diversamente Terna sarebbe costretta ad approvvigionarsi comunque di tutte le risorse che avrebbe approvvigionato in assenza della sperimentazione;

• prevedere che la sperimentazione dell'auto-bilanciamento trovi applicazione per gli utenti del dispacciamento che ne fanno richiesta, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2024, in modo che Terna possa predisporre quanto necessario per il suo svolgimento;

• prevedere che la sperimentazione dell'auto-bilanciamento si concluda al 31 dicembre 2025, garantendo la durata biennale prevista dall'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 210/21, e che possa essere eventualmente estesa ovvero introitata nella regolazione del dispacciamento, a fronte dell'evidenza che l'auto-bilanciamento comporti una riduzione dei costi per il sistema elettrico

 

delibera

1. di approvare le procedure per la sperimentazione di un sistema di auto-dispacciamento a livello locale di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 210/21 e dell'auto-bilanciamento di cui all'articolo 14, comma 10, lettera e), del medesimo decreto legislativo, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;

2. di prevedere che la sperimentazione di cui al precedente punto trovi applicazione per gli utenti del dispacciamento che ne fanno richiesta, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2024;

3. di prevedere che la sperimentazione di cui al punto l si concluda al 31 dicembre 2025 e che possa essere eventualmente estesa ovvero introitata nella regolazione del dispacciamento, a fronte dell'evidenza che l'auto-bilanciamento comporti una riduzione dei costi per il sistema elettrico.

4. la presente deliberazione è pubblicata nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Allegato A