Sentenza Tar Piemonte 16 giugno 2023, n. 619
Rifiuti - Progetto per la realizzazione di una discarica di amianto (N.d.R.: articolo 3, Dlgs 36/2003) - Autorizzazione alla gestione rifiuti ex articolo 208, Dlgs 152/2006 e autorizzazione integrata ambientale (Aia) ex articolo 29-quater, Dlgs 152/2006 - Impugnazione - Legittimazione a ricorrere - Comune vicino a quello di localizzazione dell'opera (in contiguità territoriale e in stabile collegamento con l'area) - Ammissibilità - Sussistenza - Interesse a ricorrere - Prova dell'esistenza di un danno concreto e attuale - Necessità - Insussistenza
Anche il Comune limitrofo è legittimato a impugnare l'autorizzazione alla realizzazione di una discarica di amianto, senza che sia necessario provare l'esistenza di un danno concreto e attuale derivante dall'impianto.
Lo ha ribadito il Tar Piemonte (sentenza 619/2023) chiamato a pronunciarsi sui ricorsi presentati da due Comuni piemontesi contro la determinazione provinciale che esprimeva giudizio positivo sulla compatibilità ambientale di un progetto per la realizzazione di una discarica per il conferimento di materiale da costruzione contenente amianto, con contestuale approvazione ex articolo 208, Dlgs 152/2006 e rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia).
Il Tar conferma nella specie la legittimazione a ricorrere dei due Comuni che, pur non essendo sede dell'impianto autorizzato, si trovano in contiguità territoriale con l'area di localizzazione e in stabile collegamento con tale luogo. Sul punto il Collegio ricorda infatti che, con riferimento allo smaltimento o gestione dei rifiuti, per radicare la legittimazione ad agire è sufficiente la cd. vicinitas, intesa come vicinanza dei soggetti che si ritengono lesi dal luogo di localizzazione dell'impianto. Peraltro, aggiunge il Tar, tale criterio "non può intendersi quale stretta contiguità geografica" con il sito potenzialmente dannoso, "poiché la portata delle possibili esternalità negative di una discarica non si limita a investire i soli terreni confinanti".
Il Tar ribadisce inoltre che, ai fini dell'impugnazione del provvedimento di localizzazione, non occorre che il Comune provi l'esistenza di un danno concreto e attuale, essendo sufficiente per radicare l'interesse a ricorrere "la prospettazione di temute ripercussioni su un territorio collocato nelle immediate vicinanze". (IM)
Tar Piemonte
Sentenza 16 giugno 2023, n. 619
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