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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Tar Umbria 5 settembre 2023, n. 507

Danno ambientale e bonifiche - Progetto di bonifica presentato dal responsabile dell’inquinamento ex articolo 242, Dlgs 152/2006 - Approvazione da parte dell’Autorità competente - Effetti - Autorizzazione unica sostitutiva di tutti gli atti, pareri, nulla osta, necessari alla realizzazione degli interventi di bonifica - Sussistenza - Intestazione dell’autorizzazione allo stesso soggetto che ha presentato il progetto di bonifica - Necessità - Sussistenza - Esecuzione dei lavori di bonifica anche da parte di terzi su incarico del titolare dell’autorizzazione - Possibilità - Sussistenza - Permanenza della responsabilità del titolare dell’autorizzazione per l’osservanza delle prescrizioni impartite dall’Autorità competente - Sussistenza

Il responsabile dell'inquinamento può effettuare gli interventi previsti dal piano di bonifica ex Dlgs 152/2006 anche avvalendosi di soggetti terzi, pur restando responsabile del rispetto delle prescrizioni a lui impartite.
La conferma arriva dal Tar Umbria nella sentenza 5 settembre 2023, n. 507. I Giudici segnalano che ai sensi dell'articolo 242, Dlgs 152/2006 il responsabile dell'inquinamento è tenuto a presentare il progetto operativo degli interventi di bonifica e come logica conseguenza sarà il titolare dell'autorizzazione unica regionale (sostitutiva di tutti gli atti previsti dalla legge) necessaria all'attuazione dell'attività di bonifica. Infatti, affermano i Giudici umbri, la citata norma del Dlgs 152/2006 considera l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza presentato dal soggetto responsabile come il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione necessaria alla realizzazione di tutti gli interventi in esso contemplati.
L'autorizzazione dunque deve essere intestata al medesimo soggetto (il responsabile dell'inquinamento) che ha presentato il progetto di bonifica e messa in sicurezza. Il fatto che sia costui il titolare degli interventi di bonifica non preclude alla possibilità che egli si avvalga di soggetti terzi per la loro realizzazione, ferma restando in capo ad esso la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione per l'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto di bonifica. (FP)

Tar Umbria

Sentenza 5 settembre 2023, n. 507