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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 25 settembre 2023, n. 14211

Rifiuti - Contributi per Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 1, Investimento 1.1., linea B "Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata" - Dm 28 settembre 2021, n. 396 e Avviso pubblico 15 ottobre 2021 - Pubblicazione della graduatoria - Attribuzione del punteggio - Previsione di un punteggio inferiore in ragione di un cronoprogramma dei lavori che supera il limite di fine lavori fissato dall’avviso 15 ottobre 2021, articolo 6 - Legittimità - Sussistenza

È legittimo attribuire un punteggio più basso in graduatoria al progetto di un impianto rifiuti finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che sfora i tempi massimi di realizzazione fissati dalla legge.
Ad affermarlo il Tar Lazio nella sentenza 25 settembre 2022, n. 14211 in relazione alla impugnazione della graduatoria finale per l'accesso ai contributi ex Dm 398/2021 previsti dal Pnrr, Missione 2, Componente 1, Investimento 1.1, linea B "Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata" lanciati dal bando pubblicato con avviso pubblico 15 ottobre 2021.
L'impresa impugnava il decreto di assegnazione dei contributi in quanto aveva avuto attribuito un punteggio finale che l'aveva messa in graduatoria in posizione tale da non avere potuto ottenere il finanziamento per esaurimento del budget previsto dal Pnrr. Se da un lato l'impresa si è vista riconoscere dai Giudici il difetto di motivazione per alcuni punteggi assegnatile e da lei ritenuti non coerenti con i criteri del bando, per quanto riguarda l'indicatore "Tempi di realizzazione" il Tar ha ritenuto corretta l'assegnazione del punteggio di 2,27 su un massimo attribuibile di 5. L'impresa infatti aveva dichiarato come chiusura lavori il 31 luglio 2026, in contrasto con le disposizioni dell'avviso 15 ottobre 2021 (articolo 6, comma 1, lettera b) secondo cui il completamento dell'intervento deve avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2026. (FP)

 

N.d.R.: la presente sentenza è stata confermata dalla sentenza Consiglio di Stato 10 maggio 2024, n. 4240.

Tar Lazio

Sentenza 25 settembre 2023, n. 14211