Dm Transizione ecologica 24 novembre 2021, n. 118
Modifiche agli avvisi pubblici 15 ottobre 2021 per la presentazione delle proposte di finanziamento di a progetti "faro" di economia circolare - Missione 2, Componente 1, Investimento 1.2 del Pnrr
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero della transizione ecologica
Decreto 24 novembre 2021, n. 118
(Pubblicato sul sito istituzionale del Mite il 25 novembre 2021)
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
Visto il Dpcm 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica, pubblicato in Gu n. 228 del 23 settembre 2021 registrato dalla Corte dei Conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021, che abroga, a decorrere dal 8 ottobre 2021, il Dpcm 19 giugno 2019, n. 97 (pubblicato su Gu Serie generale n. 228 del 23 settembre 2021);
Considerato che ai sensi dell'articolo 4 del Dpcm sopramenzionato, le competenze dell'ex Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi sono esercitate dal Dipartimento sviluppo sostenibile (Diss);
Visto il Dpr 18 maggio 2021, con il quale è stato conferito all'ing. Laura D'Aprile l'incarico di Capo Dipartimento dell'ex Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (Ditei) del Ministero della Transizione Ecologica;
Preso atto che nelle more della piena attuazione del nuovo regolamento di organizzazione del Mite di cui al Dpcm 29 luglio 2021, n. 128, le attività di ordinaria amministrazione sono garantite facendo riferimento all'organizzazione vigente;
Visto il regolamento (Ue) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi Covid— 19;
Visto il Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Vista la decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia (Pnrr) e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota Lt161/21, del 14 luglio 2021;
Vista, in particolare, la Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile", Investimento 1.2", del Pnrr che prevede Progetti "faro" di economia circolare
Visto il regolamento (Ue) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (Ue) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (React-Eu);
Visto il regolamento (Ue) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/Ue e abroga il regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica", come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante "Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri";
Visto l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativocontabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation Eu, il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1luglio 2021, n. 101;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni con Legge 29 luglio 2021 n. 108;
Visto nello specifico, l'articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Pnrr provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l'efficienza della giustizia";
Considerato in particolare l'articolo 1 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il quale prevede che le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Pnrr possono porre a carico del Pnrr esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto;
Considerato che, nel caso si ricorra al reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione delle progettualità del Pnrr,
a) le Amministrazioni titolari di interventi possono ricorrere alle modalità di selezione stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di collaborazione di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;
b) che tali contratti devono recare, a pena di nullità, il progetto del Pnrr al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta; e
c) che il mancato conseguimento di milestone e target, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile;
Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77";
Visto, altresì, l'articolo 10 del suddetto decreto-legge n. 77/2021, recante "Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Pnrr, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 per l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per gli interventi del Pnrr e la ripartizione di traguardi ed obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e in particolare l'articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio Ue — Ecofin recante "Approvazione della Valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 "costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal Pnrr, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2";
Considerato che il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 assegna (Tabella A), al Ministero della transizione ecologica, 600.000.000,00 euro per l'Investimento 1.2 nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile , del Pnrr, che prevede Progetti "faro" di economia circolare ;
Vista la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'economia e delle Finanze: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) — Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti Pnrr" e relativi allegati;
Vista la circolare n. 25 del 29 ottobre 2021 "Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
Visto l'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede la possibilità per le Amministrazioni interessate di potersi avvalere di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il cui articolo 38, comma 1, prevede che Invitali Spa, società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sia iscritta di diritto nell'elenco istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;
Vista la delibera n. 484 del 30 maggio 2018 con cui l'Anac ha disposto l'iscrizione di tutte le amministrazioni centrali, tra cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione, nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per gli affidamenti nei confronti di Invitalia quale società in house;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
Vista la delibera del Cipe n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Cup;
Vista la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) — Carta della governance multilivello in Europa;
Visto l'articolo 17 del regolamento Ue 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (Dnsh, "Do not significant harm"), e la Comunicazione della Commissione Ue 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio 'non arrecare un danno significativo' a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
Visti i principi trasversali previsti dal Pnrr, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel Pnrr;
Visto il decreto ministeriale n. 397 del 28 settembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 4 ottobre 2021, registrazione n. 2839;
Visti gli Avvisi 1.2 Linee A, B, C, D del 15 ottobre 2021;
Considerata la necessità di modificare gli Avvisi per quanto attiene specificatamente parti non sostanziali, a seguito di sopravvenute esigenze di chiarimento e specificazione;
Tanto visto e considerato, il Ministero della transizione ecologica,
Decreta
Articolo 1
Modifica degli Avvisi
1. Per le motivazioni in premessa che qui si intendono richiamate e confermate, gli Avvisi pubblici 1.2 Linee A, B, C, D, (ai sensi del Decreto n. 397 pubblicato il 28 settembre 2021) sono modificati come segue:
Nell'Avviso 1.2 Linea A:
• L'articolo 3 comma 4, è sostituito dal seguente:
4. Il finanziamento massimo per ciascuna Proposta sarà erogato secondo le modalità previste dal regolamento (Ue) n. 651/2014 (Gber) e s.m.i.
• La lettera f) del comma 1, dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:
f) devono rispettare le condizioni di cui all'articolo 47 del Gber.
• All'articolo 6 comma 1, sono aggiunte le seguenti lettere g) ed h):
g) devono essere coerenti con la normativa Ue e nazionale, con il piano d'azione europeo sull'economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. Pniec) e/o altre componenti del piano, tecnologie innovative basate su esperienze su scala reale;
h) devono essere coerenti e complementari con i programmi della politica di coesione e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell'Ue e nazionali.
• All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma 2:
2. L'assenza di anche uno solo dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f,), g) ed h) comporta la non ammissibilità della Proposta.
• L'articolo 7 viene sostituito dal seguente:
1. I Soggetti di cui al precedente articolo 4 dovranno presentare le proprie Proposte, attraverso la Piattaforma, secondo le fasi di seguito indicate:
− la prima, a partire dal 24 novembre 2021 in cui saranno pubblicati i fac-simile della Proposta sul sito istituzionale del Mite;
− la seconda, di presentazione della Proposta sulla Piattaforma resa disponibile sul sito istituzionale del Mite, a partire dal 15 dicembre 2021 ed entro e non oltre il 14 febbraio 2022.
• I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 sono sostituti dai seguenti:
1. A partire dal 15 dicembre 2021 sul sito istituzionale del Mite ed entro e non oltre il 14 febbraio 2022 i Soggetti Destinatari potranno accreditarsi sulla Piattaforma, validare i propri dati e presentare, quindi, la relativa Proposta.
2. Oltre il 14 febbraio 2022 sarà disattivata la possibilità di caricare Proposte sulla Piattaforma.
3. In conformità con quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, del presente Avviso, ciascun Soggetto Destinatario, sia in forma singola che associata, potrà presentare una sola Proposta, come definita all'articolo 1, lettera p
• L'articolo 19 è sostituito dal seguente:
1. In attuazione del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation — Gdpr) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., e delle disposizioni contenute nell'articolo 22 del Regolamento (Ue) 2021/241, i Soggetti Destinatari del presente Avviso sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Mite e sulla Piattaforma telematica.
L'allegato 1 "Criteri di Valutazione della proposta" i criteri n. 1 e n. 4 sono sostituiti dai seguenti:
• L'allegato 2 relativo alle spese ammissibili è sostituito dal seguente:
Le spese ammissibili delle proposte di cui all'articolo 14 possono riguardare:
a) Suolo impianto/intervento
Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10 per cento dell'investimento complessivo del progetto.
b) Opere murarie e assimilate.
Per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale le spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo complessivo degli investimenti per ciascuna proposta. Ai fini dell'ammissibilità della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto.
c) Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/intervento
d) Macchinari, impianti e attrezzature
In relazione a questa categoria si riconosce il finanziamento solo per beni nuovi di fabbrica ovvero quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.
e) Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali del servizio. I brevetti, le licenze, il know-how e le conoscenze tecniche non brevettate devono riguardare nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e sono ammissibili solo per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dalla proposta progettuale. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le spese di cui alla presente lettera, ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.
f) Spese per consulenze
Nella misura massima del 4% dell'importo complessivo della Proposta, sono ammissibili le spese per consulenze connesse alla Proposta che si riferiscono alle seguenti voci:
progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economicofinanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti.
Nell'Avviso 1.2 Linea B:
• L'articolo 3, comma 4, è sostituito dal seguente:
4. Il finanziamento massimo per ciascuna Proposta sarà erogato secondo le modalità previste dal regolamento (Ue) n. 651/2014 (Gber) e smi
• La lettera f), del comma 1, dell'articolo 6, è sostituita dalla seguente:
f) devono rispettare le condizioni di cui all'articolo 47 del Gber.
• All'articolo 6 comma 1 sono aggiunte le seguenti lettere g) ed h):
g) devono essere coerenti con la normativa Ue e nazionale, con il piano d'azione europeo sull'economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. Pniec) e/o altre componenti del piano tecnologie innovative basate su esperienze su scala reale;
h) devono essere coerenti e complementari con i programmi della politica di coesione e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell'Ue e nazionali.
• All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma 2:
2. L'assenza di anche uno solo dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f,), g) ed h) comporta la non ammissibilità della Proposta.
• L'articolo 7 viene sostituito dal seguente:
1. I Soggetti di cui al precedente articolo 4 dovranno presentare le proprie Proposte, attraverso la Piattaforma, secondo le fasi di seguito indicate:
− la prima, a partire dal 24 novembre 2021 in cui saranno pubblicati i fac-simile della Proposta sul sito istituzionale del Mite;
− la seconda, di presentazione della Proposta sulla Piattaforma resa disponibile sul sito istituzionale del Mite, a partire dal 16 dicembre 2021 ed entro e non oltre il 14 febbraio 2022.
• I commi 1,2 e 3 dell'articolo 9 sono sostituti dai seguenti:
1. A partire dal 16 dicembre 2021 sul sito istituzionale del Mite ed entro e non oltre il 14 febbraio 2022 i Soggetti Destinatari potranno accreditarsi sulla Piattaforma, validare i propri dati e presentare, quindi, la relativa Proposta.
2. Oltre il 14 febbraio 2022 sarà disattivata la possibilità di caricare Proposte sulla Piattaforma.
3. In conformità con quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, del presente Avviso, ciascun Soggetto Destinatario, sia in forma singola che associata, potrà presentare una sola Proposta, come definita all'articolo 1, lettera p
• L'articolo 19 è sostituito dal seguente:
1. In attuazione del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation — Gdpr) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., e delle disposizioni contenute nell'articolo 22 del Regolamento (Ue) 2021/241, i Soggetti Destinatari del presente Avviso sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Mite e sulla Piattaforma telematica.
— L'allegato 1 "Criteri di Valutazione della proposta" i criteri n. 1 e n. 4 sono sostituiti dai seguenti:
• L'allegato 2 relativo alle spese ammissibili è sostituito dal seguente:
Le spese ammissibili delle proposte di cui all'articolo 14 possono riguardare:
g) Suolo impianto/intervento
Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10 per cento dell'investimento complessivo del progetto.
h) Opere murarie e assimilate.
Per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale le spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo complessivo degli investimenti per ciascuna proposta. Ai fini dell'ammissibilità della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto.
i) Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/intervento
j) Macchinari, impianti e attrezzature
In relazione a questa categoria si riconosce il finanziamento solo per beni nuovi di fabbrica ovvero quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.
k) Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali del servizio. I brevetti, le licenze, il know-how e le conoscenze tecniche non brevettate devono riguardare nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e sono ammissibili solo per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dalla proposta progettuale. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le spese di cui alla presente lettera, ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.
l) Spese per consulenze
Nella misura massima del 4% dell'importo complessivo della Proposta, sono ammissibili le spese per consulenze connesse alla Proposta che si riferiscono alle seguenti voci:
progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economicofinanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti.
Nell'Avviso 1.2 Linea C:
• L'articolo 3 comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Il finanziamento massimo per ciascuna Proposta sarà erogato secondo le modalità previste dal regolamento (Ue) n. 651/2014 (Gber) e smi
• La lettera f) del comma 1 dell'art 6 è sostituita dalla seguente:
f) devono rispettare le condizioni di cui all'articolo 47 del Gber.
• All'articolo 6 comma 1 sono aggiunte le seguenti lettere f), g) ed h):
g) devono essere coerenti con la normativa Ue e nazionale, con il piano d'azione europeo sull'economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. Pniec) e/o altre componenti del piano tecnologie innovative basate su esperienze su scala reale;
h) devono essere coerenti e complementari con i programmi della politica di coesione e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell'Ue e nazionali.
• All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma 2:
2. L'assenza di anche uno solo dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f,), g) ed h) comporta la non ammissibilità della Proposta.
• L'articolo 7 viene sostituito dal seguente:
1. I Soggetti di cui al precedente articolo 4 dovranno presentare le proprie Proposte, attraverso la Piattaforma, secondo le fasi di seguito indicate:
− la prima, a partire dal 24 novembre 2021 in cui saranno pubblicati i fac-simile della Proposta sul sito istituzionale del Mite;
− la seconda, di presentazione della Proposta sulla Piattaforma resa disponibile sul sito istituzionale del Mite, a partire dal 20 dicembre 2021 ed entro e non oltre il 18 febbraio 2022.
• I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 sono sostituti dai seguenti:
1. A partire dal 20 dicembre 2021 sul sito istituzionale del Mite ed entro e non oltre il 18 febbraio 2022 i Soggetti Destinatari potranno accreditarsi sulla Piattaforma, validare i propri dati e presentare, quindi, la relativa Proposta.
2. Oltre il 18 febbraio 2022 sarà disattivata la possibilità di caricare Proposte sulla Piattaforma.
3. In conformità con quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, del presente Avviso, ciascun Soggetto Destinatario, sia in forma singola che associata, potrà presentare una sola Proposta, come definita all'articolo 1, lettera p
• L'articolo 19 è sostituito dal seguente:
1. In attuazione del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation — Gdpr) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., e delle disposizioni contenute nell'articolo 22 del Regolamento (Ue) 2021/241, i Soggetti Destinatari del presente Avviso sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Mite e sulla Piattaforma telematica.
— L'allegato 1 "Criteri di Valutazione della proposta" i criteri n. 1 e n. 4 sono sostituiti dai seguenti:
• L'allegato 2 relativo alle spese ammissibili è sostituito dal seguente:
Le spese ammissibili delle proposte di cui all'articolo 14 possono riguardare:
m) Suolo impianto/intervento
Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10 per cento dell'investimento complessivo del progetto.
n) Opere murarie e assimilate.
Per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale le spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo complessivo degli investimenti per ciascuna proposta. Ai fini dell'ammissibilità della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto.
o) Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/intervento
p) Macchinari, impianti e attrezzature
In relazione a questa categoria si riconosce il finanziamento solo per beni nuovi di fabbrica ovvero quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.
q) Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali del servizio. I brevetti, le licenze, il know-how e le conoscenze tecniche non brevettate devono riguardare nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e sono ammissibili solo per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dalla proposta progettuale. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le spese di cui alla presente lettera, ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.
r) Spese per consulenze
Nella misura massima del 4% dell'importo complessivo della Proposta, sono ammissibili le spese per consulenze connesse alla Proposta che si riferiscono alle seguenti voci:
progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economicofinanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti.
Nell'Avviso 1.2 Linea D:
• L'articolo 3 comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Il finanziamento massimo per ciascuna Proposta sarà erogato secondo le modalità previste dal regolamento (Ue) n. 651/2014 (Gber), e s.m.i.
• La lettera f) del comma 1 dell'art 6 è sostituita dalla seguente:
f) devono rispettare le condizioni di cui all'articolo 47 del Gber.
• All'articolo 6 comma 1 sono aggiunte le seguenti lettere f), g) ed h):
g) devono essere coerenti con la normativa Ue e nazionale, con il piano d'azione europeo sull'economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. Pniec) e/o altre componenti del piano tecnologie innovative basate su esperienze su scala reale;
h) devono essere coerenti e complementari con i programmi della politica di coesione e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell'Ue e nazionali.
• All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma 2:
2. L'assenza di anche uno solo dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f,), g) ed h) comporta la non ammissibilità della Proposta.
• L'articolo 7 viene sostituito dal seguente:
1. I Soggetti di cui al precedente articolo 4 dovranno presentare le proprie Proposte, attraverso la Piattaforma, secondo le fasi di seguito indicate:
− la prima, a partire dal 24 novembre 2021 in cui saranno pubblicati i fac-simile della Proposta sul sito istituzionale del Mite;
− la seconda, di presentazione della Proposta sulla Piattaforma resa disponibile sul sito istituzionale del Mite, a partire dal 21 dicembre 2021 ed entro e non oltre il 21 febbraio 2022.
• Il comma 1, 2 e 3 dell'articolo 9 sono sostituti dai seguenti:
1. A partire dal 21 dicembre 2021 sul sito istituzionale del Mite ed entro e non oltre il 21 febbraio 2022 i Soggetti Destinatari potranno accreditarsi sulla Piattaforma, validare i propri dati e presentare, quindi, la relativa Proposta.
2. Oltre il 21 febbraio 2022 sarà disattivata la possibilità di caricare Proposte sulla Piattaforma.
3. In conformità con quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, del presente Avviso, ciascun Soggetto Destinatario, sia in forma singola che associata, potrà presentare una sola Proposta, come definita all'articolo 1, lettera p
• L'articolo 19 è sostituito dal seguente:
1. In attuazione del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation — Gdpr) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., e delle disposizioni contenute nell'articolo 22 del Regolamento (Ue) 2021/241, i Soggetti Destinatari del presente Avviso sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Mite e sulla Piattaforma telematica.
L'allegato 1 "Criteri di Valutazione della proposta" i criteri n. 1 e n. 4 sono sostituiti dai seguenti:
L'allegato 2 relativo alle spese ammissibili è sostituito dal seguente:
Le spese ammissibili delle proposte di cui all'articolo 14 possono riguardare:
s) Suolo impianto/intervento
Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10 per cento dell'investimento complessivo del progetto.
t) Opere murarie e assimilate.
Per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale le spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo complessivo degli investimenti per ciascuna proposta. Ai fini dell'ammissibilità della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto.
u) Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/intervento
v) Macchinari, impianti e attrezzature
In relazione a questa categoria si riconosce il finanziamento solo per beni nuovi di fabbrica ovvero quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.
w) Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali del servizio. I brevetti, le licenze, il know-how e le conoscenze tecniche non brevettate devono riguardare nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e sono ammissibili solo per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dalla proposta progettuale. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le spese di cui alla presente lettera, ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.
x) Spese per consulenze
Nella misura massima del 4% dell'importo complessivo della Proposta, sono ammissibili le spese per consulenze connesse alla Proposta che si riferiscono alle seguenti voci:
progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economicofinanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti.
Articolo 2
Termini per la presentazione delle Proposte
1. Per effetto di quanto stabilito all'articolo 1, i termini per la Presentazione delle proposte di cui all'articolo 7 degli Avvisi 1.2. Linee A, B, C e D sono riformulati come segue:
• Avviso 1.2 Linea A, dal 15 dicembre 2021 al 14 febbraio 2022;
• Avviso 1.2 Linea B, dal 16 dicembre 2021 al 14 febbraio 2022;
• Avviso 1.2 Linea C, dal 20 dicembre 2021 al 18 febbraio 2022;
• Avviso 1.2 Linea D, dal 21 dicembre 2021 al 21 febbraio 2022;
Articolo 3
Conferma delle altre condizioni e richieste di partecipazione pervenute
1. Sono fatte salve tutte le altre parti dell'Avviso pubblico sopra richiamato.
Articolo 4
Disposizioni finali
1. Il presente decreto, unitamente all'Avviso di rettifica e precisazione redatto a cura del Rup, è pubblicato sul sito internet del Mite nell'apposita sezione dedicata alla Misura ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente decreto è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'articolo 20 del Dlgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. recante il "Codice dell'Amministrazione digitale".
3. Il presente decreto è sottoposto alle procedure di controllo secondo le vigenti disposizioni.
