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Disposizioni trasversali
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 5 ottobre 2023, n. 14773

Informazioni ambientali ex articolo 2, Dlgs 195/2005 -Richiesta di accesso all'informazione ambientale ex articolo 3, Dlgs 195/2005 - Oggetto dell'informazione ambientale -Estensione anche a qualsiasi informazione che possa avere, direttamente o meno, impatto sull'ambiente e sui processi decisionali che ne riguardano la tutela - Legittimità - Sussistenza - Cause di esclusione dall'accesso all'informazione ambientale - Richiesta di accesso che assume la veste di controllo generalizzato dell'attività dell'Amministrazione pubblica ex articolo 24, legge 241/1990 - Applicabilità all'accesso all'informazione ambientale - Esclusione - Ragioni - Mancata inclusione nel numero chiuso delle cause di legittimo diniego dell'accesso all'informazione ambientale ex articolo 5, Dlgs 195/2005 - Sussistenza

Il diritto all'accesso alle informazioni ambientali ex Dlgs 195/2005 è ampio e non riguarda solo dati immediatamente connessi con il bene "ambiente" ma ogni informazione impatti sui processi decisionali che coinvolgano la risorsa.
Lo ha affermato il Tar Lazio nella sentenza 5 ottobre 2023, n. 14773 in relazione al diniego che una società finanziaria del Ministero dell'economia ha opposto all'accesso ex Dlgs 195/2005 di un soggetto a dati e informazioni "ambientali" relativi alle intese e impegni di natura finanziaria e assicurativa che la società pubblica aveva assunto con riferimento ad un progetto di sfruttamento di fonti fossili nell'Artico russo. Per il Tar è di tutta evidenza come la pretesa di avere informazioni di un progetto di "riconosciuto maggiore impatto climatico globale" anche dalla società del MinEconomia, sia qualificabile come informazione ambientale.
Ma c'è di più: per i Giudici laziali il concetto di informazione ambientale è piuttosto ampio non comprendendo "solo i dati e i documenti posti in immediata correlazione con il bene ambiente, ma anche le scelte, le azioni e qualsivoglia attività amministrativa che ad esso faccia riferimento, in un'ottica omnicomprensiva, tale da includere qualsiasi informazione che possa avere, direttamente o meno, impatto sull'ambiente e sui processi decisionali che ne riguardano la tutela".
Infine va respinta per il Tar Lazio la doglianza della società pubblica che lamentava come l'accesso andasse negato in quanto l'articolo 24, comma 3, della legge n. 241/1990 lo preclude se esso assume la veste di un controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione. Tale circostanza non è ricompresa nel numero chiuso delle fattispecie in cui il diritto di accesso all'informazione ambientale può essere negato, previste all'articolo 5, commi 1 e 2, del Dlgs 195/2005. (FP)

Tar Lazio

Sentenza 5 ottobre 2023, n. 14773