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Via (Pua-Paur-Pauar) / Vas
Giurisprudenza

Sentenza Tar Emilia-Romagna 16 novembre 2023, n. 328

Valutazione di impatto ambientale (Via) - Procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) ex articolo 27-bis, Dlgs 152/2006 - Industria classificata insalubre di prima classe ex Dm 5 settembre 1994 - Prescrizioni del Sindaco ai sensi degli articoli 216 e 217, Rd 27 luglio 1934, n. 1265 - Acquisizione durante la Conferenza di servizi ex articolo 29-quater, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Illegittimità del provvedimento autorizzatorio rilasciato per mancanza del parere sanitario del Sindaco - Insussistenza - Potere prescrittivo del Sindaco esercitabile in Conferenza di servizi - Sussistenza - Potere del Sindaco di bloccare il rilascio del provvedimento autorizzatorio - Esclusione - Facoltà del Sindaco di chiedere il riesame delle autorizzazioni rilasciate nel caso in cui sussistano delle oggettive necessità connesse alla salute pubblica - Sussistenza

In caso di situazioni connesse alla tutela della salute pubblica il Sindaco può chiedere modifiche o riesame delle autorizzazioni ambientali rilasciate a un'industria insalubre ma non può bloccarne il rilascio.
A ricordarlo il Tar Emilia-Romagna nella sentenza 16 novembre 2023, n. 328 che ha confermato la legittimità di un provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) rilasciato ex articolo 27-bis del Dlgs 152/2006 a un'industria di ceramiche classificata insalubre di prima classe ai sensi del Dm 5 settembre 1994. Un gruppo di cittadini ricorrenti contro il rilascio del titolo autorizzatorio lamentava la mancata acquisizione del parere sanitario del Sindaco in sede di Conferenza di servizi proprio in relazione al fatto che l'azienda era considerata insalubre dalla normativa.
I Giudici però hanno sottolineato come il nuovo assetto autorizzatorio delineato dal Codice ambientale e dalla legge 241/1990 con l'introduzione del modello procedimentale della Conferenza di servizi hanno modificato il contributo del Sindaco quale Autorità sanitaria locale ai sensi del Rd 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico leggi sanitarie), oggi affiancata da altri organi tecnici quali le Aziende sanitarie locali e le Arpa cui la legge ha affidato la tutela sanitaria e ambientale.
Pertanto in sede di Conferenza di servizi il Sindaco non può "bloccare" con il suo dissenso il rilascio del titolo autorizzatorio ma deve limitarsi a richiedere le prescrizioni di cui agli articoli 216 e 217 del Testo unico delle leggi sanitarie. Egli, inoltre, "non ha più il potere di inibire successivamente la prosecuzione dell'attività" ma rimane il suo potere di chiedere il riesame dell'autorizzazione rilasciata a fronte di oggettive necessità connesse alla salute pubblica. (FP)

Tar Emilia-Romagna

Sentenza 16 novembre 2023, n. 328