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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 5 gennaio 2024, n. 235

Rifiuti - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) - Definizione ex articolo 3, direttiva 2012/19/Ue (direttiva recepita a livello nazionale dal Dlgs 49/2014) - Apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce, inclusi i componenti parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo - Sussistenza - Pile e accumulatori rimossi dai Raee - Applicazione della disciplina di cui alla direttiva 2006/66/Ce (abrogata e sostituita dal regolamento 2023/1542/Ue dal 18 agosto 2025) - Sussistenza - Impianto di trattamento di pile e batterie derivanti da attività di pretrattamento di Raee - Progetto di ammodernamento - Ammissione a finanziamento tra i progetti "faro" di economia circolare ex Dm 397/2021 - Esclusione - Legittimità - Sussistenza

Nella nozione di Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) rientrano le pile e batterie ancora integrate nel prodotto al momento in cui si decide di disfarsene, ma non quelle rimosse dall'apparecchiatura.
Lo ha ribadito il Tar Lazio che con sentenza 235/2024 torna a pronunciarsi sulla definizione di Raee per tali intendendosi, ai sensi della direttiva 2012/19/Ue (recepita in Italia dal Dlgs 49/2014), le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce, "inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo".
Una volta rimossi dai Raee, ricorda il Tar, le pile e gli accumulatori sono soggetti invece ai requisiti della direttiva 2006/66/Ce che disciplina il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei relativi rifiuti indipendentemente dalla loro provenienza o meno da apparecchiature elettriche o elettroniche (ricordiamo che tale direttiva è stata recentemente abrogata e sostituita, con decorrenza 18 agosto 2025, dal regolamento 2023/1542/Ue sui rifiuti di batterie che, in continuità con la direttiva, assoggetta le batterie rimosse dai Raee raccolti ad analoghe regole).
Premesso ciò il Tar ritiene legittima nella specie la decisione dell'allora Ministero della transizione ecologica di non ammettere la proposta progettuale della società ricorrente ai finanziamenti previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per i progetti "faro" di economia circolare. E ciò perché il progetto proposto dalla società riguardava il trattamento di pile e batterie derivanti da attività di pretrattamento di Raee, ovvero "preventivamente smontate presso altri impianti", esulando dall'ambito applicativo dell'avviso di gara. (IM)

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N.d.R.: il ricorso per la riforma della presente sentenza è stato respinto dal Consiglio di Stato con sentenza 19 febbraio 2024, n. 1605.

Tar Lazio

Sentenza 5 gennaio 2024, n. 235