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Disposizioni trasversali
Giurisprudenza

Ordinanza Tar Lazio 6 febbraio 2024, n. 2238

Informazioni ambientali (N.d.R.: articolo 2, Dlgs 195/2005) - Accesso agli atti ex legge 241/1990 - Controinteressati all'ostensione dei documenti - Nozione - Articolo 22, comma 1, lettera c), legge 241/1990 - Soggetti che vantano una pretesa a tenere riservati i contenuti dell'atto e che sono già identificati o comunque "facilmente identificabili" in base alla natura del documento - Necessità - Sussistenza

Ricevuta la richiesta di accesso a un atto recante informazioni ambientali, la P.a. deve darne notizia ai soggetti che vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza, in modo che possano opporsi.
Il Tar Lazio con ordinanza 2238/2024 torna così sulla nozione di "controinteressato" contenuta nell'articolo 22, comma 1, lettera c) della legge 241/1990, la legge che disciplina il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi detenuti dalla Pubblica amministrazione (e quindi dai soggetti di diritto pubblico e dai soggetti di diritto privato limitatamente alle attività di pubblico interesse).
Per controinteressati, ricorda il Tar, si intendono i soggetti terzi che dall'esercizio altrui dell'accesso agli atti vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza e che siano "già identificati sulla base della natura del documento stesso o, comunque, ‘facilmente identificabili'". Tali soggetti, lo ricordiamo, devono infatti essere coinvolti dalla P.a. nel procedimento di accesso, dovendo essere notificata loro la richiesta di accesso agli atti in modo che possano opporsi all'ostensione dei documenti.
Il principio è stato affermato dal Tar nell'ambito di un procedimento per l'accesso ad alcune informazioni ambientali detenute da una società per azioni relative a progetti di produzione e commercio di gas naturale. (IM)

Tar Lazio

Ordinanza 6 febbraio 2024, n. 2238