Sentenza Tar Lazio 12 febbraio 2024, n. 2723
Territorio - Habitat - Valutazione di incidenza ex articolo 5, Dpr 357/1997 - Linee guida sulla valutazione di incidenza approvate tramite Intesa Stato-Regioni 28 novembre 2019 - Natura provvedimentale - Esclusione - Natura modificativa del Dpr 357/1997 - Esclusione - Mero atto di indirizzo non vincolante per l'Amministrazione - Sussistenza - Natura lesiva delle Linee guida - Esclusione - Impugnabilità - Ammissibilità - Insussistenza
Le Linee guida sulla valutazione di incidenza ex Dpr 35/1997 non hanno natura di provvedimento, non modificano la disciplina nazionale e quindi non sono impugnabili in sede giurisdizionale.
Il Tar Lazio nella sentenza 12 febbraio 2024, n. 2723 ha sottolineato come le Linee guida sulla valutazione di incidenza adottate con l'Intesa Stato-Regioni 28 novembre 2019 hanno la natura di atto di indirizzo, condiviso con Regioni e Province autonome, mediante il quale sono state approfondite specifiche problematiche e fornite soluzioni condivise sull'applicazione della valutazione di incidenza (Vinca) normata dal Dpr 357/1997 di recepimento della direttiva Habitat 92/43/Cee.
La valutazione di incidenza disciplinata dal citato Dpr 357/1997 e richiamata dal Dlgs 152/2006 nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale (Via) e valutazione ambientale strategica (Vas) laddove tale titolo sia richiesto nell'ambito dei citati procedimenti ambientali. Per il Tar Lazio le Linee guida sulla Vinca non hanno natura provvedimentale, non hanno il potere di modificare il Dpr 357/1997 né il Dlgs 152/2006. Sono una "guida" che però non vincola l'operato delle Amministrazioni né possono sostituire o incidere sugli atti normativi e/o amministrativi che i singoli soggetti istituzionali sono chiamati ad adottare.
Avendo tali Linee guida mera natura di atto di indirizzo alle stesse non può essere attribuita efficacia lesiva dei diritti del ricorrente, riconducibile solo agli atti amministrativi applicativi delle medesime. Il ricorso per il loro annullamento pertanto è inammissibile. (FP)
Tar Lazio
Sentenza 12 febbraio 2024, n. 2723
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