Sentenza Consiglio di Stato 21 maggio 2024, n. 4519
Pneumatici fuori uso (Pfu) – Obbligo di gestione – Regolamento – Articoli 5 e 10, allegati V e VI del Dm 182/2019 – Imposizione dell'obbligo di gestire i Pfu sull'intero territorio nazionale a tutti i soggetti che immettono sul mercato almeno 200 tonnellate di pneumatici l'anno – Violazione della norma attributiva del potere – Articolo 228, Dlgs 152/2006 – Insussistenza – Finalità di copertura dell'intero territorio nazionale – Sussistenza – Conformità ai precetti posti dalla direttiva 2008/98/Ce – Sussistenza – Illegittimità della soglia stabilita per violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza – Insussistenza
Torna l'obbligo di gestire i Pfu sull'intero territorio nazionale per tutti gli operatori singoli che immettono sul mercato almeno 200 tonnellate di pneumatici l'anno.
Il Consiglio di Stato (sentenza 21 maggio 2024, n. 4519) ha infatti riformato la sentenza 4121/2021 con la quale il Tar del Lazio aveva annullato il Dm 182/2019 (cd. "Regolamento Pfu") che stabiliva tale obbligo, di conseguenza ripristinandolo.
Secondo il CdS, l'obbligo in questione – pur non essendo previsto – non è neanche escluso dalla norma madre da cui deriva il Dm 182/2019, ovvero l'articolo 228 del Dlgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale") che affida al MinAmbiente il compito di individuare, "con ampia discrezionalità", le modalità più opportune per una gestione dei Pfu rispettosa dell'ambiente. Lo stesso articolo 228, argomenta a supporto il CdS, nel correlare i quantitativi di Pfu da gestire ai quantitativi di pneumatici destinati alla vendita "sul territorio nazionale" già riconosce "un testuale rilevo e risalto a tale ambito/dimensione territoriale".
La circostanza che la soglia fissata dal MinAmbiente (200 tonnellate) possa apparire troppo bassa, sottolinea in chiusura la sentenza 4519/2024, costituisce una valutazione di merito ancorata a mere deduzione di convenienza economica che, in quanto tale, "non risulta idonea a configurare il vizio di legittimità ravvisato in primo grado" dal Tar del Lazio. (AG)
Consiglio di Stato
Sentenza 21 maggio 2024, n. 4519
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