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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 27 giugno 2024, n. 111

Energia - Contributo straordinario contro il caro bollette a carico delle imprese operanti nel settore energetico ex articolo 37, comma 3, del Dl 21 marzo 2022, n. 21 convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 - Articolo 1, comma 120, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Calcolo del contributo sul totale delle previsioni attive delle imprese al netto dell'Iva ma non delle accise - Illegittimità costituzionale - Sussistenza

Corte Costituzionale

Sentenza 27 giugno 2024, n. 111

Tributi - Energia - Prevista istituzione, per l'anno 2022, di un contributo straordinario contro il caro bollette a carico delle imprese operanti nel settore energetico - Individuazione dei soggetti passivi - Quantificazione della base imponibile - Criterio di determinazione costituito dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 - Previsione che, in caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero - Applicazione del contributo nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000, mentre se è inferiore al 10 per cento non è dovuto alcun contributo - Assunzione, ai fini del calcolo del medesimo saldo, del totale delle operazioni attive e del totale delle operazioni passive, entrambe al netto dell'Iva - Denunciata introduzione, da parte del legislatore, di un contributo non pertinente ai sovraprofitti delle imprese energetiche e, pertanto, privo di una sua ragione giustificativa - Disposizione carente degli elementi essenziali identificativi del contributo, incluso il presupposto - Lesione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, della capacità contributiva e della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - In subordine, contributo inadeguato allo scopo, qualora fosse istituito al fine di colpire i sovraprofitti, essendo articolato in previsioni inidonee a incidere su tali grandezze economiche e su chi ne è eventualmente titolare - Contributo che determina una discriminazione tra le imprese del settore energetico e la restante platea dei contribuenti operanti in altri settori merceologici non colpiti dall’imposta - Intervento legislativo che determina un’ulteriore discriminazione interna allo stesso mercato energetico, gravando il contributo solo su alcune delle imprese operanti nel settore energetico, a vantaggio degli altri operatori del medesimo settore, non assoggettati allo stesso contributo - Contributo che, esentando coloro che hanno realizzato extra-profitti per importi scopo, inferiori a 5 milioni di euro o in una percentuale inferiore al 10 per cento, introduce un regime fiscale differenziato pur a fronte di situazioni del tutto comparabili - Disposizione carente degli elementi essenziali identificativi del contributo, incluso il presupposto - Intervento normativo irragionevole, in spregio al principio di uguaglianza, della capacità contributiva e della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Previsione di un contributo che può determinare effetti ablativi, anche integrali, della capacità economica del soggetto inciso e che lede l’equilibrio tra i bisogni finanziari del settore pubblico e l’interesse dei singoli - Contrasto con il principio della capacità contributiva - Conflitto con la garanzia costituzionale posta a presidio della proprietà privata, attesa l’imposizione di un sacrificio che comporta una concreta vanificazione dell’oggetto del diritto di proprietà - Previsione, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu, di un’imposta confiscatoria, essendo erosiva di tutto il patrimonio netto della società, con conseguente effetto espropriativo, di natura discriminatoria, con carattere retroattivo, gravando su una ricchezza formatasi ben prima della sua introduzione e priva del requisito della prevedibilità - Violazione degli obblighi internazionali, come declinati dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla Cedu - Lesione della libertà di iniziativa economica privata - Norma inidonea a conseguire il suo scopo, poiché il divieto di traslazione degli oneri sui prezzi al consumo non è in grado di evitare che l’imposta sia sopportata dai consumatori sotto forma di maggiorazione dei prezzi dei prodotti energetici, di per sé altamente dinamici