Sentenza Tar Lombardia 2 luglio 2024, n. 2054
Rifiuti - Rinnovo di un provvedimento di autorizzazione integrata ambientale ex articolo 29-octies, Dlgs 152/2006 - Impianto in Regione Lombardia - Imposizione di prescrizioni ai sensi dell'articolo 19, comma 4, delle Norme tecniche di attuazione del Piano regionale di gestione rifiuti ex Dgr 23 maggio 2022, n. XI/6408 - Legittimità - Sussistenza - Possibilità per le Regioni di definire norme tecniche sulla gestione dei rifiuti nelle more dell'approvazione di norme nazionali come previsto dall'articolo 195, comma 5-bis, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Scrutinio severo del Giudice sulla ragionevolezza delle prescrizioni regionali - Necessità - Sussistenza
Nelle more dell'emanazione di norme uniformi nazionali le Regioni possono approvare norme tecniche per la gestione dei rifiuti, ma la loro applicazione all'impresa deve essere ragionevole.
Ad affermarlo il Tar Lombardia nella sentenza 2 luglio 2024, n. 2054. L'Amministrazione regionale nel dare il via libera con autorizzazione integrata ambientale (Aia) un impianto di trattamento rifiuti aveva imposto una prescrizione che discendeva direttamente dall'applicazione di una normativa tecnica contenuta nel Piano regionale di gestione rifiuti lombardo (Dgr 23 maggio 2022, n. XI/6408). Le norme del Piano vincolano l'Amministrazione nel rilascio dei provvedimenti autorizzatori.
I Giudici lombardi hanno evidenziato come l'articolo 195, comma 5-bis del Dlgs 152/2006 come inserito dal Dlgs 116/2020 del Pacchetto economia circolare, stabilisce che in attesa che lo Stato detti disposizioni in materia le Regioni possono disciplinare norme tecniche per la gestione dei rifiuti con il solo obbligo di adeguarsi alle sopravvenute novità nazionali entro 6 mesi. E sono senz'altro legittime norme regionali emanate nelle more di quelle nazionali che siano in senso più restrittivo a tutela dell'ambiente, anche se questo comporta maggiori oneri e spese per l'impresa. Tuttavia, dice il Tar Lombardia "le opzioni assunte in sede locale siano proporzionate".
Ciò vuol dire, conclude il Tar, che il Giudice deve controllare più severamente l'operato dell'Amministrazione sotto il profilo della ragionevolezza, verificando "l'adeguatezza della misura rispetto allo scopo, la sua necessità, l'adeguato grado di bilanciamento con le contrapposte esigenze del processo produttivo." (FP)
Tar Lombardia
Sentenza 2 luglio 2024, n. 2054
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