Energia
Normativa Vigente

Delibera Arera 5 novembre 2024, n. 457/2024/R/Efr

Disposizioni per una fine graduale del regime di scambio sul posto

Ultima versione coordinata con modifiche al 02/04/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 5 novembre 2024, n. 457/2024/R/Efr

(Pubblicato sul sito dell'Autorità l'8 novembre 2024)

Disposizioni di prima attuazione in materia di graduale uscita dal regime di scambio sul posto

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Nella 1315a riunione del 5 novembre 2024

Visti:

• la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;

• la direttiva (Ue) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;

• la direttiva (Ue) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023;

• il regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;

• la legge 14 novembre 1995, n. 481;

• la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);

• la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

• la legge 23 luglio 2009, n. 99;

• il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge

2 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23);

• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

• il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);

• il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;

• il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);

• il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: Dpcm 11 maggio 2004);

• il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 dicembre 2014;

• la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, e il relativo Allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione 280/07), e il relativo Allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, Arg/elt 89/09, e il relativo Allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, Arg/elt 107/09, e il relativo Allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr (di seguito:

deliberazione 570/2012/R/efr), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Scambio sul Posto o Tisp);

• la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito:

deliberazione 649/2014/A), e il relativo Allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 122/2022/R/eel;

• la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel, e il relativo Allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A e il relativo Allegato B;

• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com, e il relativo Allegato A;

• il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza, di cui all'articolo 1, comma 4, del Dpcm 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete), di Terna Spa (di seguito anche: Terna);

• l'Allegato A.26 al Codice di rete, recante "Contratto tipo di dispacciamento" (di seguito: Allegato A.26);

• la lettera del 25 ottobre 2024 (prot. Autorità 75219 del 25 ottobre 2024), trasmessa dal Gestore dei Servizi Energetici Spa (di seguito anche: Gse) alla Direzione Mercati Energia dell'Autorità (di seguito: lettera del 25 ottobre 2024).

Considerato che:

• il servizio di scambio sul posto è un istituto regolatorio, alternativo al regime di vendita dell'energia elettrica immessa in rete, disciplinato dalla deliberazione 570/2012/R/efr e dal relativo Testo Integrato Scambio sul Posto che consente di compensare economicamente le partite di energia elettrica immessa in rete in un'ora con quella prelevata dalla rete in un'ora diversa da quella in cui avviene l'immissione ed è applicabile al caso di configurazioni che includano nelle relative convenzioni di scambio sul posto impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti di produzione di cogenerazione ad alto rendimento per una potenza complessivamente installata pari a 500 kW (tale soglia non trova applicazione nel caso del Ministero della Difesa);

• il servizio di scambio sul posto è erogato dal Gse al cliente finale presente all'interno di un Altro Sistema Semplice di Produzione e Consumo (Asspc) ovvero al cliente finale titolare di un insieme di punti di prelievo e immissione non necessariamente tra essi coincidenti (cd. scambio sul posto altrove) e si concretizza, previa stipula di una convenzione di durata annuale solare e tacitamente rinnovabile, nella corresponsione, da parte del Gse, di un contributo in conto scambio che garantisca, al più, l'equivalenza tra quanto pagato dal cliente finale per l'energia elettrica prelevata e il valore dell'energia elettrica immessa in rete. La regolazione economica del servizio di scambio sul posto è effettuata dal Gse in acconto nel corso dell'anno di riferimento e a conguaglio su base annuale solare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Le eventuali eccedenze economiche possono essere liquidate ovvero mantenute a credito, presso il Gse, per compensazioni negli anni successivi, senza scadenza.

Considerato che:

• il ritiro dedicato è un istituto regolatorio, alternativo al regime di vendita dell'energia elettrica immessa in rete, disciplinato dalla deliberazione 280/07 e dal relativo Allegato A cui può accedere, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/03 e dall'articolo 1, comma 41, della legge 239/04, l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti di produzione di potenza inferiore a 10 Mva ovvero alimentati da fonti rinnovabili non programmabili di qualunque potenza;

• il regime del ritiro dedicato non prevede incentivazioni, ma esclusivamente semplificazioni per i produttori in relazione alle attività funzionali alla valorizzazione nel mercato dell'energia elettrica immessa in rete. Nell'ambito del ritiro dedicato, infatti, i produttori possono avvalersi del Gse che opera in qualità di intermediario commerciale (utente del dispacciamento in immissione) per la vendita dell'energia elettrica immessa in rete restituendo ai produttori il ricavato dalla vendita dell'energia elettrica nei mercati dell'energia elettrica;

• per l'accesso al ritiro dedicato il produttore deve stipulare con il Gse una convenzione, di durata annuale solare e tacitamente rinnovabile, per la regolazione economica del ritiro dell'energia elettrica che:

— sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica immessa in rete e all'accesso al servizio di dispacciamento e di trasporto in immissione dell'energia elettrica;

— prevede che il Gse, per l'energia elettrica oggetto del regime di ritiro dedicato, a fronte di un corrispettivo annuale per il servizio svolto, riconosca al produttore, su base mensile e in relazione a ciascuna ora in cui l'energia elettrica è stata immessa in rete, il prezzo zonale orario, nonché i corrispettivi di sbilanciamento ovvero i prezzi minimi garantiti (prezzi minimi previsti per gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili di piccola taglia finalizzati ad assicurare la sopravvivenza economica degli impianti di produzione di minori dimensioni, anche qualora i prezzi di mercato dovessero diminuire significativamente, considerati i benefici in termini ambientali, di tutela del territorio e di sviluppo delle risorse marginali o residuali che detti impianti di produzione comportano).

Considerato, inoltre, che:

• l'articolo 9 del decreto legislativo 199/21 prevede:

— al comma 1, che nei futuri decreti ministeriali di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili siano definiti tempi e modalità per il raccordo con le procedure di assegnazione degli incentivi attivate in attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 28/11, al fine di garantire continuità nell'erogazione degli incentivi;

— al comma 2, che, decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 1, il regime di scambio sul posto è soppresso. I nuovi impianti di produzione che entrano in esercizio dopo tale data possono accedere a uno dei meccanismi di cui ai precedenti articoli del medesimo decreto legislativo 199/21 alle condizioni e secondo le modalità ivi stabilite ovvero al ritiro dedicato dell'energia elettrica disciplinato dalla deliberazione 280/07 e dal relativo Allegato A;

— al comma 3, che i decreti ministeriali di cui al comma 1 stabiliscono, inoltre, i criteri e le modalità per la graduale conversione al meccanismo previsto dall'articolo 7 del medesimo decreto legislativo 199/21 degli impianti di produzione in esercizio operanti in scambio sul posto, da attuarsi a decorrere dal 31 dicembre 2024;

• l'articolo 4-ter del decreto-legge 181/23 prevede:

— al comma 4, che, "Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'Arera, su proposta del Gse, disciplina le modalità per la graduale uscita dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, sulla base dei seguenti principi:

a) priorità di uscita dal servizio degli impianti aventi maggiore potenza e anteriorità della data di entrata in esercizio, nonché di quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo Gse. Al fine di cui al primo periodo, le convenzioni di scambio sul posto in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono, in ogni caso, essere rinnovate per un periodo superiore a quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione delle convenzioni medesime;

b) applicazione delle modalità di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 [NdR: è il regime di ritiro dedicato disciplinato dalla deliberazione 280/07 e dal relativo Allegato A], anche per periodi non inferiori a cinque anni, a meno di esplicita diversa indicazione in merito ad altre forme di valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete.";

— al comma 5, che "Al fine di garantire maggiore prevedibilità e semplificare la gestione nell'erogazione dei corrispettivi afferenti al ritiro dedicato dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, agli impianti con potenza non superiore a 20 kW, a decorrere dall'anno 2024, il Gse eroga corrispettivi su base semestrale, determinati in funzione di prezzi medi di mercato definiti anche per periodi pluriennali dall'Arera, su proposta del Gse, differenziati per tecnologia, fonte di alimentazione e data di entrata in esercizio per tenere conto dei differenti livelli di costo e dei profili di produzione degli impianti.";

— al comma 6, che "Con propri provvedimenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Arera definisce, su proposta del Gse, le modalità di contrattualizzazione del servizio di ritiro dedicato di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, su base volontaria per tutti gli impianti di produzione aventi diritto al servizio.";

• il Gse, con la lettera del 25 ottobre 2024, ha trasmesso all'Autorità una proposta di attuazione di quanto previsto dall'articolo 4-ter, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 181/23, finalizzata principalmente a "individuare le modalità di risoluzione delle convenzioni in scambio sul posto per le quali, alla data del 31 dicembre 2024, è verificata la condizione di rinnovo delle convenzioni per un periodo massimo di quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione delle medesime convenzioni", e recante anche primi orientamenti per l'uscita graduale dal servizio di scambio per le convenzioni in essere al 31 dicembre 2025, nonché per semplificare il regime di ritiro dedicato dell'energia elettrica in conformità con i criteri e i principi di cui al succitato articolo 4-ter;

• nella proposta il Gse, in particolare, evidenzia che, rispetto alle oltre 1.100.000 convenzioni di scambio sul posto attualmente in essere, circa 67.000 convenzioni risulteranno aver rispettato, al 31 dicembre 2024, i requisiti temporali di cui all'articolo 4-ter, comma 4, del decreto-legge 181/23 oltre i quali non possono essere più rinnovate (quindici anni di decorrenza dalla data di prima sottoscrizione delle medesime convenzioni), ulteriori 76.000 convenzioni raggiungeranno i quindici anni di durata complessiva massima al 31 dicembre 2025, mentre le convenzioni più recenti raggiungeranno i medesimi quindici anni entro il 31 dicembre 2039 e che, pertanto, ritiene:

— necessario che l'Autorità definisca delle modalità per favorire l'uscita massiva anticipata (prima della scadenza dei quindici anni di convenzione) dal regime di scambio sul posto;

— probabile che la gran parte degli impianti di produzione oggi in scambio sul posto, a seguito della risoluzione della convenzione, migreranno nel regime di ritiro dedicato;

— necessario, al fine di garantire una gestione efficiente delle convenzioni di ritiro dedicato in vista dell'elevato numero degli impianti di produzione che si attende di dovere gestire, sviluppare un nuovo Portale informatico per la cui implementazione il Gse stima necessario un periodo di circa nove mesi a decorrere dalla definizione delle specifiche funzionali di dettaglio conseguenti alla completa attuazione dell'articolo 4-ter del decreto-legge 181/23;

• sulla base delle evidenze precedentemente descritte il Gse, inoltre, propone:

— in relazione alle circa 67.000 convenzioni in scadenza al 31 dicembre 2024 che, ai sensi dell'articolo 4-ter del decreto-legge 181/23, non saranno più tacitamente rinnovate, di erogare entro il 30 giugno 2025 le eccedenze maturate fino al 31 dicembre 2024;

— di attivare il regime di ritiro dedicato a prezzi orari zonali secondo le attuali modalità di cui alla deliberazione 280/07 e al relativo Allegato A per gli impianti di produzione oggetto delle suddette 67.000 convenzioni per i quali il produttore non avrà richiesto a Terna, entro i termini previsti dalla regolazione (10 dicembre 2024), la variazione del contratto di dispacciamento in immissione (al fine di individuare, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2025, un nuovo utente del dispacciamento in immissione);

— di avviare, a seguito delle disposizioni regolatorie dell'Autorità, un tempestivo piano di comunicazione, per informare in relazione a quanto definito in materia di graduale uscita dal regime di scambio sul posto gli operatori con convenzioni di scambio sul posto che non potranno più essere rinnovate (convenzioni per le quali al 31 dicembre 2024 sarà maturato il requisito dei quindici anni di decorrenza dalla data di prima sottoscrizione).

Considerato, infine, che:

• dalle interlocuzioni con il Gse è emerso che:

— l'attuale applicativo che gestisce gli impianti di produzione in ritiro dedicato sarebbe in grado di operare efficientemente e senza ulteriori sviluppi, anche qualora tutti gli impianti di produzione in scambio sul posto con convenzione in scadenza al 31 dicembre 2024 e non più rinnovabile ai sensi dell'articolo 4-ter del decreto-legge 181/23 dovessero accedere dal 1 gennaio 2025 al regime di ritiro dedicato;

— sia probabile che molti degli utenti dello scambio sul posto con convenzione non più rinnovabile non effettuino scelte, entro il 10 dicembre 2024 e in relazione ai propri impianti di produzione oggetto di convenzione, in merito alla cessione delle proprie immissioni e che, quindi, sia necessario individuare una soluzione di default per evitare che i relativi impianti di produzione, a decorrere dal 1 gennaio 2025, siano privi di regolare contratto di dispacciamento in immissione;

— nell'ambito delle convenzioni di scambio sul posto in scadenza si presentano alcune casistiche per le quali il produttore potrebbe non avere rapporti contrattuali in essere con il Gse in quanto diverso dal cliente finale utente dello scambio sul posto e non percettore di incentivi erogati dal medesimo Gse. Per l'applicazione delle disposizioni regolatorie disciplinate dal presente provvedimento a tali casistiche si rende necessario che il Gse possa avere accesso alle anagrafiche del sistema Gaudì gestito da Terna così da acquisire i dati relativi al produttore e poterlo contattare.

Ritenuto opportuno:

• dare una prima attuazione a quanto disposto dall'articolo 4-ter, comma 4, del decretolegge 181/23 limitandosi a definire le modalità di uscita dal regime di scambio sul posto per gli impianti di produzione la cui convenzione non può più essere rinnovata per effetto del raggiungimento del limite di quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione della convenzione medesima previsto dal medesimo articolo 4ter, comma 4, del decreto-legge 181/23;

• prevedere che, ai fini dell'applicazione del medesimo vincolo temporale e in relazione a un determinato impianto di produzione di energia elettrica, si intenda come data di prima sottoscrizione della convenzione la data di primo accesso al regime di scambio sul posto;

• prevedere che, a seguito del mancato rinnovo di una convenzione di scambio sul posto per effetto del raggiungimento del limite di quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione della convenzione medesima, il Gse:

— entro il successivo 30 giugno, liquidi le eventuali eccedenze maturate fino alla data di risoluzione della convenzione, in presenza dei dati necessari alla loro determinazione;

— attivi, per gli impianti di produzione oggetto della medesima convenzione, una nuova convenzione di ritiro dedicato qualora, in relazione ai medesimi impianti di produzione, sia decorso il termine previsto dall'Allegato A.26 del Codice di Rete (entro il giorno 10 del mese m-1) senza che sia stata presentata a Terna richiesta di attivazione di un nuovo contratto di dispacciamento in immissione;

• che il Gse attivi un tempestivo piano di comunicazione per informare di quanto definito in materia di graduale uscita dal regime di scambio sul posto gli operatori titolari di convenzioni di scambio sul posto che non possono più essere rinnovate, nonché i produttori, diversi dagli utenti dello scambio sul posto, responsabili di impianti di produzione rientranti nelle medesime convenzioni;

• che, per le finalità di cui al presente provvedimento, il Gse possa avvalersi anche delle informazioni a disposizione del sistema Gaudì gestito da Terna;

• rimandare a un successivo provvedimento il completamento, in conformità alle previsioni dell'articolo 4-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 181/23, della disciplina in materia di graduale superamento del regime di scambio sul posto e di semplificazione del regime di ritiro dedicato;

• non sottoporre il presente provvedimento a consultazione preventiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.3, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, in quanto si tratta di interventi a contenuto vincolato per l'Autorità

delibera

1. al raggiungimento del limite di quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione della convenzione di scambio sul posto le medesime convenzioni di scambio sul posto non possono essere più rinnovate;

2. ai fini dell'applicazione di quanto previsto al punto 1., in relazione a un determinato impianto di produzione di energia elettrica, si intende come data di prima sottoscrizione della convenzione di scambio sul posto la data di primo accesso al regime di scambio sul posto;

3. a seguito della risoluzione di una convenzione di scambio sul posto per effetto del raggiungimento del limite di quindici anni di cui al punto 1. il Gse:

— liquida, entro il successivo 30 giugno, le eventuali eccedenze maturate fino alla data di risoluzione della convenzione, in presenza dei dati necessari alla loro determinazione;

— attiva, per gli impianti di produzione oggetto della medesima convenzione, una nuova convenzione di ritiro dedicato qualora, in relazione ai medesimi impianti di produzione, sia decorso il termine previsto dall'Allegato A.26 del Codice di Rete senza che sia stata presentata a Terna richiesta di attivazione di un nuovo contratto di dispacciamento in immissione;

4. il Gse attiva un tempestivo piano di comunicazione per informare di quanto definito in materia di graduale uscita dal regime di scambio sul posto gli operatori titolari di convenzioni di scambio sul posto che non possono più essere rinnovate, nonché i produttori, diversi dagli utenti dello scambio sul posto, responsabili di impianti di produzione rientranti nelle medesime convenzioni;

5. il Gse, per le finalità di cui alla presente deliberazione, può avvalersi delle informazioni a disposizione del sistema Gaudì gestito da Terna Spa;

6. la presente deliberazione è trasmessa al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e al Gestore dei Servizi Energetici Spa;

7. la presente deliberazione è pubblicata nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.