Energia
Normativa Vigente

Delibera Arera 12 novembre 2024, n. 468/2024/R/Efr

Disposizioni attuative degli incentivi per gli impianti agrivoltaici e per gli impianti di produzione da fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati – Dm 22 dicembre 2023 e Dm 19 giugno 2024 ("decreto Fer 2")

Ultima versione coordinata con modifiche al 21/02/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Deliberazione 12 novembre 2024, n. 468/2024/R/Efr

(Pubblicato sul sito dell'Autorità il 13 novembre 2024)

Attuazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2023, in materia di incentivazione degli impianti agrivoltaici, e al decreto interministeriale 19 giugno 2024, in materia di incentivazione degli impianti di produzione da fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati (Fer 2)

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Nella 1316a

riunione del 12 novembre 2024

Visti:

• la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;

• la direttiva (Ue) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;

• la direttiva (Ue) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023;

• il regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;

• la legge 14 novembre 1995, n. 481;

• la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

• la legge 23 agosto 2004, n. 239;

• la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

• la legge 29 novembre 2007, n. 222;

• la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

• il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

• il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

• il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/2021);

• il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 4 luglio 2019 (di seguito: decreto interministeriale 4 luglio 2019);

• il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023 (di seguito: decreto ministeriale 22 dicembre 2023 o decreto agrivoltaico);

• il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 19 giugno 2024 (di seguito: decreto interministeriale 19 giugno 2024 o decreto Fer 2);

• la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06), e il relativo allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione 280/07), e il relativo Allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/Elt 99/08, e il relativo allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/Elt 89/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 89/09), e il relativo allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/Efr, e il relativo allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2013, 47/2013/R/Efr;

• la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/Eel, e il relativo allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A), e il relativo allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2017, 128/2017/R/Eel (di seguito: deliberazione 128/2017/R/Eel), e il relativo allegato A e il relativo allegato B;

• la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 341/2019/R/Efr (di seguito: deliberazione 341/2019/R/Efr), e il relativo allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2020, 121/2020/R/Eel;

• la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 122/2022/R/Eel;

• la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/Eel (di seguito: deliberazione 345/2023/R/Eel), e il relativo allegato A (di seguito: Testo integrato dispacciamento elettrico o Tide), nella versione approvata con la deliberazione 23 luglio 2024, 304/2024/R/Eel (di seguito: deliberazione 304/2024/R/Eel);

• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/Eel, e, in particolare, il relativo Allegato A e il relativo allegato B (di seguito: Testo integrato misura elettrica o Time);

• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com, e il relativo allegato A (di seguito: Testo integrato prestazioni patrimoniali imposte o Tippi).

Considerato che:

• il decreto agrivoltaico, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 199/21, reca criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal Pnrr per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW e una produzione di energia elettrica indicativa pari almeno a 1.300 GWh/anno, successivamente aggiornata a 900 MW;

• il decreto Fer 2, al fine di sostenere la produzione di energia elettrica da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati attraverso la definizione di incentivi che ne stimolino la competitività e consentano loro di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali possono accedere agli incentivi gli impianti di produzione alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici off-shore, fotovoltaici floating sia off-shore che su acque interne e gli impianti di produzione alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentano caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio;

• entrambi i suddetti decreti ministeriali prevedono che:

— il Gestore dei servizi energetici Spa (di seguito anche: Gse) definisca le procedure per l'accesso ai meccanismi di incentivazione previsti dai suddetti decreti ministeriali ed eroghi i relativi incentivi;

— l'incentivo da riconoscere sia basato su una tariffa incentivante spettante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete erogata per un periodo pari alla vita utile convenzionale degli impianti di produzione incentivati (20 anni per gli impianti agrivoltaici e 20 anni o 25 anni per gli impianti del decreto Fer 2) sotto forma di:

a) tariffa fissa omnicomprensiva per gli impianti di produzione di potenza non superiore ad una determinata taglia (200 kW per gli impianti agrivoltaici e 300 kW per gli impianti del decreto Fer 2, con riduzione a 200 kW dal 1 gennaio 2026). In tal caso il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell'energia elettrica immessa in rete, erogando, per la produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante;

b) tariffa premio a due vie, pari alla differenza fra la tariffa spettante e il prezzo dell'energia elettrica zonale orario per gli impianti di produzione di potenza superiore alla taglia di cui alla precedente lettera a). In tal caso l'energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione nel mercato, mentre il Gse provvede al calcolo della tariffa premio e a erogare (se la differenza è positiva) ovvero richiedere (se la differenza è negativa) gli importi corrispondenti;

— i soggetti titolari di impianti di produzione di cui alla precedente lettera a) possano richiedere, in alternativa, l'applicazione della tariffa premio a due vie di cui alla precedente lettera b);

— nel caso di impianti agrivoltaici, in aggiunta all'incentivo di cui al secondo alinea, sia corrisposto un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi ammissibili, mentre, nel caso degli impianti di produzione del decreto Fer 2, l'incentivo previsto dal decreto Fer 2 sia cumulabile con altri meccanismi di aiuto rientranti in specifiche categorie (contributi in conto capitale non eccedenti il 40% del costo di investimento, agevolazioni fiscali, fondi di garanzia e di rotazione) con conseguente rimodulazione della tariffa spettante;

— l'erogazione degli incentivi sia sospesa nelle ore in cui si dovessero registrare prezzi di mercato pari a zero, ovvero nelle ore in cui si dovessero registrare prezzi negativi, ove previsto nel regolamento del Mercato elettrico italiano;

— i soggetti che hanno avuto accesso agli incentivi previsti dai medesimi decreti ministeriali possano rinunciarvi prima del termine del periodo di diritto; e che, il diritto all'esercizio di tale opzione sia condizionato alla verifica da parte del Gse dell'avvenuta restituzione degli incentivi netti fruiti fino al momento di esercizio dell'opzione;

• i medesimi decreti ministeriali attribuiscono all'Autorità il compito di definire le modalità con le quali trovano copertura nelle componenti tariffarie dell'energia elettrica:

— le risorse necessarie per l'erogazione della tariffa incentivante di cui alle precedenti lettere a) e b);

— i costi correlati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto agrivoltaico e di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto Fer 2 relative alle valutazioni delle misure di incentivazione secondo i criteri previsti dai relativi Piani di valutazione approvati dalla Commissione europea con proprie decisioni;

• il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica non ha ancora individuato:

— il soggetto, previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto agrivoltaico, funzionalmente indipendente cui affidare la valutazione della misura secondo i criteri previsti dal Piano di valutazione approvato con decisione della Commissione europea C(2023) 7744 final del 10 novembre 2023;

— il soggetto, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto Fer 2, funzionalmente indipendente cui affidare la valutazione della misura secondo i criteri previsti dal Piano di valutazione approvato con decisione della Commissione europea C(2024) 3814 final del 4 giugno 2024.

Considerato che:

• l'Autorità, con diversi propri provvedimenti e da ultimo con la deliberazione 341/2019/R/Efr e con il relativo allegato A, ha già definito le modalità per il ritiro, da parte del Gse, dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione che accedono all'incentivazione tramite le tariffe fisse omnicomprensive previste da specifici decreti ministeriali;

• le disposizioni normative previste dal decreto agrivoltaico e dal decreto Fer 2 in materia di ritiro dell'energia elettrica immessa in rete tramite le tariffe fisse omnicomprensive sono analoghe a quelle previste dai precedenti decreti ministeriali di incentivazione dell'energia elettrica immessa in rete tramite le tariffe fisse omnicomprensive.

Ritenuto necessario:

• dare attuazione alle disposizioni di cui al decreto agrivoltaico e al decreto Fer 2, nonché definire alcune disposizioni che consentano l'efficiente collocazione sui mercati dell'energia elettrica ritirata dal Gse, per la quale sono riconosciute le tariffe fisse omnicomprensive, confermando quanto già definito con i precedenti provvedimenti di attuazione dei corrispondenti decreti ministeriali inerenti al ritiro dell'energia elettrica a tariffa fissa omnicomprensiva e tenendo conto delle innovazioni normative e regolatorie nel frattempo subentrate in relazione ai mercati dell'energia elettrica e all'attività di dispacciamento.

Ritenuto opportuno, in relazione al ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva:

• prevedere che il ritiro dell'energia elettrica ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto agrivoltaico e dall'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto Fer 2 (ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva) comporti l'obbligo di cessione al Gse dell'intera quantità di energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'unità di produzione (Up), anche qualora l'energia elettrica incentivata sia minore dell'intera quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete, nonché l'inserimento, nel contratto di dispacciamento in immissione del Gse, della medesima Up;

• che Terna Spa (di seguito anche: Terna), sentito il Gse, definisca le modalità operative secondo cui:

— le UP afferenti agli impianti di produzione di energia elettrica per i quali il produttore ha scelto il ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva ai sensi del decreto agrivoltaico e del decreto Fer 2 siano ricomprese nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE per un periodo pari alla loro vita utile convenzionale, come definita dai suddetti decreti ministeriali;

— l'accoglimento di una richiesta di modifica dell'utente del dispacciamento avanzata dal produttore, in relazione alle medesime UP, sia vincolato all'assenso preventivo del GSE (la modifica dell'utente del dispacciamento, infatti, implica la cessazione della convenzione per il ritiro dell'energia elettrica immessa a tariffa fissa omnicomprensiva, secondo le modalità previste dai rispettivi decreti ministeriali);

• precisare che il Gse, in qualità di utente del dispacciamento in immissione per le UP per le quali sono erogate le tariffe fisse omnicomprensive, collochi nel mercato l'energia elettrica ritirata, applicando:

— fino al 31 dicembre 2024 quanto previsto dalla deliberazione 111/06 e dal relativo allegato A e dalla deliberazione ARG/elt 89/09 e dal relativo allegato A;

— dal 1 gennaio 2025 quanto previsto dal Tide;

• specificare che, nell'ambito dei contratti-tipo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 22 dicembre 2023 e dei contratti-tipo di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d), del decreto interministeriale 19 giugno 2024, il GSE:

— all'energia elettrica incentivata:

i. riconosca le tariffe previste dal decreto agrivoltaico ovvero dal decreto Fer 2;

ii. applichi i corrispettivi di sbilanciamento calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 8 dell'allegato A alla deliberazione 280/07, a eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati. Il Gse attribuisca, altresì, gli eventuali maggiori oneri o ricavi che dovessero derivare dalla partecipazione al Mercato infragiornaliero, secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07;

iii. applichi i corrispettivi per l'accesso ai benefici di cui al decreto agrivoltaico ovvero al decreto Fer 2 secondo quanto previsto dai relativi decreti ministeriali di approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gse per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica;

— all'energia elettrica non incentivata applichi le condizioni economiche di mercato e in particolare:

i. riconosca fino al 31 dicembre 2024 il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), dell'allegato A alla deliberazione 111/06 (prezzo zonale orario) ovvero, nel caso di impianti di produzione connessi a reti non interconnesse, il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c), dell'allegato A alla deliberazione 111/06 (prezzo unico nazionale orario); a decorrere dal 1 gennaio 2025 il prezzo di cui alla Sezione 2-13.3.8 "Prezzo di valorizzazione delle offerte accettate" del Tide ovvero, nel caso di impianti di produzione connessi a reti non interconnesse, il Pun Index Gme di cui alla Sezione 2-13.3.9 "Pun Index Gme" del Tide;

ii. applichi i corrispettivi di sbilanciamento calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 8 dell'allegato A alla deliberazione 280/07, a eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati. Il Gse attribuisca, altresì, gli eventuali maggiori oneri o ricavi che dovessero derivare dalla partecipazione al Mercato infragiornaliero, secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07;

iii. applichi la parte espressa in c€/kWh del corrispettivo per l'accesso ai benefici di cui al decreto agrivoltaico ovvero al decreto Fer 2 secondo quanto previsto dai relativi decreti ministeriali di approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gse per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Ritenuto opportuno:

• che i soggetti responsabili, ai sensi del Time, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica prodotta e immessa trasmettano al Gse la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta e immessa secondo quanto previsto dall'articolo 25 del Time;

• che il Gse possa richiedere ai soggetti responsabili, ai sensi del Time, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica prodotta e immessa le informazioni di cui al precedente alinea riferite a un periodo storico pari al massimo di 5 anni qualora necessarie al medesimo Gse per le attività di propria competenza;

• definire le modalità con le quali trovino copertura nelle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi previsti dal decreto agrivoltaico e dal decreto Fer 2, prevedendo che siano posti a valere sul Conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 10, comma 10.1, lettera b), del Tippi, alimentato dalla componente tariffaria Asos:

— nel caso di impianti di produzione per i quali trovano applicazione le tariffe premio a due vie, gli oneri e i proventi derivanti dall'applicazione delle medesime tariffe premio;

— nel caso di impianti di produzione per i quali sono erogate le tariffe fisse omnicomprensive, la differenza tra i costi sostenuti dal Gse per il ritiro commerciale dell'energia elettrica ammessa alle tariffe fisse omnicomprensive e i ricavi derivanti al Gse dalla vendita della medesima energia elettrica;

• definire le modalità con le quali troveranno copertura gli eventuali costi correlati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2023 e all'articolo 14, comma 1, del decreto interministeriale 19 giugno 2024, prevedendo che i medesimi costi siano posti a valere sul Conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 10, comma 10.1, lettera b), del Tippi, alimentato dalla componente tariffaria Asos;

• non sottoporre il presente provvedimento a consultazione preventiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.3, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, in quanto si tratta di interventi a contenuto vincolato per l'Autorità

Delibera

1. il ritiro dell'energia elettrica ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 22 dicembre 2023 e dall'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale 19 giugno 2024 (ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva) comporta l'obbligo di cessione al Gse dell'intera quantità di energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'unità di produzione, anche qualora l'energia elettrica incentivata sia minore dell'intera quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete, nonché l'inserimento, nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, delle unità di produzione di energia elettrica per le quali il produttore ha scelto il ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva;

2. Terna, sentito il Gse, definisce le modalità operative secondo cui:

— le unità di produzione afferenti agli impianti di produzione di energia elettrica per le quali il produttore ha scelto il ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2023 e del decreto interministeriale 19 giugno 2024 siano ricomprese nel contratto di dispacciamento in immissione del Gse per un periodo pari alla loro vita utile convenzionale, come definita dai suddetti decreti;

— l'accoglimento di una richiesta di modifica dell'utente del dispacciamento avanzata dal produttore, in relazione alle suddette unità di produzione, sia vincolato all'assenso preventivo del Gse;

3. il Gse, in qualità di utente del dispacciamento in immissione per le unità di produzione di cui al punto 1., colloca nel mercato l'energia elettrica ritirata ai sensi del punto 1. applicando:

— fino al 31 dicembre 2024 quanto previsto dalla deliberazione 111/06 e dal relativo allegato A e dalla deliberazione ARG/elt 89/09 e dal relativo allegato A;

— dal 1 gennaio 2025 quanto previsto dal Testo integrato dispacciamento elettrico;

4. nell'ambito dei contratti-tipo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 22 dicembre 2023 e dei contratti-tipo di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d), del decreto interministeriale 19 giugno 2024, il Gse:

a) all'energia elettrica incentivata:

a1) riconosce le tariffe previste dal decreto ministeriale 22 dicembre 2023 ovvero dal decreto interministeriale 19 giugno 2024;

a2) applica i corrispettivi di sbilanciamento calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 8 dell'allegato A alla deliberazione 280/07, a eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati. Il Gse attribuisce, altresì, gli eventuali maggiori oneri o ricavi che dovessero derivare dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero, secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 9 dell'allegato A alla deliberazione 280/07;

a3) applica i corrispettivi per l'accesso ai benefici di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2023 ovvero al decreto interministeriale 19 giugno 2024 secondo quanto previsto dai relativi decreti ministeriali di approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gse per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica;

b) all'energia elettrica non incentivata applica condizioni economiche di mercato e in particolare:

b1) riconosce fino al 31 dicembre 2024 il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 ovvero, nel caso di impianti di produzione connessi a reti non interconnesse, il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c), dell'allegato A alla deliberazione 111/06; a decorrere dal 1 gennaio 2025 il prezzo di cui alla Sezione 2-13.3.8 "Prezzo di valorizzazione delle offerte accettate" del Testo integrato dispacciamento elettrico ovvero, nel caso di impianti di produzione connessi a reti non interconnesse, il Pun Index Gme di cui alla Sezione 2 — 13.3.9 "Pun Index Gme" del Testo integrato dispacciamento elettrico;

b2) applica i corrispettivi di sbilanciamento calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 8 dell'allegato A alla deliberazione 280/07, a eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati. Il Gse attribuisce, altresì, gli eventuali maggiori oneri o ricavi che dovessero derivare dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero, secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 9 dell'allegato A alla deliberazione 280/07;

b3) applica la parte espressa in c€/kWh del corrispettivo di cui alla lettera a3);

5. i soggetti responsabili, ai sensi del Testo integrato misura elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete trasmettono al Gse la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete secondo quanto previsto dall'articolo 25 del Testo integrato misura elettrica;

6. il Gse può richiedere ai soggetti responsabili, ai sensi del Testo integrato misura elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete le informazioni di cui al punto 5. riferite a un periodo storico pari al massimo di 5 (cinque) anni qualora necessarie al medesimo GSE per le attività di propria competenza;

7. l'Allegato A alla deliberazione 111/06 è modificato nei seguenti punti:

— all'articolo 1, comma 1.1, al termine della definizione di "energia elettrica da UP con tariffa fissa onnicomprensiva" sono aggiunte le seguenti parole: "o al decreto ministeriale 22 dicembre 2023 o al decreto interministeriale 19 giugno 2024";

— all'articolo 1, comma 1.1, al termine della definizione "unità di produzione con tariffa fissa onnicomprensiva" sono aggiunte le seguenti parole: "o al decreto ministeriale 22 dicembre 2023 o al decreto interministeriale 19 giugno 2024";

8. l'allegato A alla deliberazione 280/07 è modificato nei seguenti punti:

— all'articolo 1, comma 1.1, al termine di ciascuna delle definizioni di cui alle lettere a) e b), sono aggiunte le seguenti parole: "o al decreto ministeriale 22 dicembre 2023 o al decreto interministeriale 19 giugno 2024";

— all'articolo 2, comma 2.2, le parole "5 luglio 2012, 6 luglio 2012, 23 giugno 2016 e 4 luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti parole: "5 luglio 2012, 6 luglio 2012, 23 giugno 2016, 4 luglio 2019, 22 dicembre 2023 e 19 giugno 2024";

9. il Testo integrato prestazioni patrimoniali imposte è modificato nei seguenti punti:

— all'articolo 1, comma 1.1, dopo la definizione di "decreto 29 marzo 2022" sono aggiunte le seguenti definizioni: "

• decreto 22 dicembre 2023 è il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre;

• decreto 19 giugno 2024 è il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 19 giugno 2024;";

— all'articolo 1, comma 1.1, dopo la definizione di "deliberazione 619/2023/R/Eel" è aggiunta la seguente definizione: "

• deliberazione 468/2024/R/Efr è la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2024, 468/2024/R/Efr;";

— all'articolo 12, comma 12.1, dopo la lettera x) sono aggiunte le seguenti lettere:

"y) la differenza tra i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per il ritiro commerciale dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti di produzione che accedono alla tariffa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 22 dicembre 2023 ovvero alla tariffa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale 19 giugno 2024 (ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva) e i ricavi derivanti, al medesimo Gestore dei servizi energetici, dalla vendita della medesima energia elettrica sul mercato, ai sensi della deliberazione 468/2024/R/Efr;

z) i costi e i proventi, in capo al Gestore dei servizi energetici, per l'applicazione delle tariffe premio a due vie previste dal decreto ministeriale 22 dicembre 2023 e dal decreto interministeriale 19 giugno 2024 nel caso degli impianti di produzione che accedono alla tariffa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2023 ovvero alla tariffa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale 19 giugno 2024;

aa) i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 16, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2023 e dall'articolo 14, comma 1, del decreto interministeriale 19 giugno 2024.";

10. l'allegato A alla deliberazione 128/2017/R/Eel è modificato nei seguenti punti:

— al punto 1, lettera e), le parole "decreti interministeriali 5 maggio 2011, 5 luglio 2012 e 4 luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti parole: "decreti interministeriali 5 maggio 2011, 5 luglio 2012, 4 luglio 2019, 22 dicembre 2023 e 19 giugno 2024";

— al punto 1, lettera f), le parole "decreti interministeriali 18 dicembre 2008, 6 luglio 2012, 23 giugno 2016 e 4 luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti parole: "decreti interministeriali 18 dicembre 2008, 6 luglio 2012, 23 giugno 2016, 4 luglio 2019, 22 dicembre 2023 e 19 giugno 2024";

11. l'allegato B alla deliberazione 128/2017/R/Eel è modificato nei seguenti punti:

— all'inizio del paragrafo "Dati e informazioni che il Gse è tenuto a inviare annualmente entro la fine di marzo di ogni anno", le parole "decreti interministeriali 5 luglio 2012, 23 giugno 2016 e 4 luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti parole: "decreti interministeriali 5 luglio 2012, 23 giugno 2016, 4 luglio 2019, 22 dicembre 2023 e 19 giugno 2024";

— al punto 6, le parole "decreti interministeriali 5 maggio 2011, 5 luglio 2012 e 4 luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti parole: "decreti interministeriali 5 luglio 2012, 23 giugno 2016, 4 luglio 2019, 22 dicembre 2023 e 19 giugno 2024";

— al punto 8, le parole "decreti interministeriali 23 giugno 2016 e 4 luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti parole: "decreti interministeriali 23 giugno 2016, 4 luglio 2019, 22 dicembre 2023 e 19 giugno 2024";

12. la presente deliberazione è trasmessa al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Gestore dei Servizi energetici Spa, a Cassa per i servizi energetici e ambientali e a Terna Spa;

13. la presente deliberazione, nonché l'allegato A alla deliberazione 111/06, l'allegato A alla deliberazione 280/07, il Testo integrato prestazioni patrimoniali imposte e l'allegato A e l'allegato B alla deliberazione 128/2017/R/Eel come modificati dalla presente deliberazione, sono pubblicati nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

12 novembre 2024