Energia
Normativa Vigente

Delibera Arera 4 marzo 2025, n. 78/2025/R/efr

Scambio sul posto - Conclusione del regime - Attuazione dell’articolo 9, comma 2 del Dlgs 199/2021

Ultima versione coordinata con modifiche al 21/02/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 4 marzo 2025, n. 78/2025/R/efr

(Pubblicato sul sito istutuzionale dell'Arera il 5 marzo 2025)

Disposizioni in relazione alla conclusione del regime di scambio sul posto, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 199/21

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Nella 1330a riunione del 4 marzo 2025

Visti:

• la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;

• la direttiva (Ue) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;

• la direttiva (Ue) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023;

• il regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;

• la legge 14 novembre 1995, n. 481;

• la legge 23 agosto 2004, n. 239;

• la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);

• la legge 23 luglio 2009, n. 99;

• il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);

• il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge

2 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23);

• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

• il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);

• il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: decreto legislativo 20/07);

• il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

• il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);

• il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: Dpcm 11 maggio 2004);

• il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008 (di seguito: decreto interministeriale 18 dicembre 2008);

• il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 dicembre 2014 (di seguito: decreto ministeriale 24 dicembre 2014);

• il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 maggio 2015;

• il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 marzo 2017 (di seguito: decreto ministeriale 16 marzo 2017);

• il decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, 2 agosto 2022, n. 297 (di seguito: decreto interministeriale 2 agosto 2022);

• il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 30 dicembre 2024 (di seguito: decreto ministeriale 30 dicembre 2024);

• la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione 280/07), e il relativo Allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, Arg/elt 99/08, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Connessioni Attive o Tica);

• la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, Arg/elt 89/09, e il relativo Allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, Arg/elt 107/09, e il relativo Allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr (di seguito:

deliberazione 570/2012/R/efr), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Scambio sul Posto o Tisp);

• la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2014, 612/2014/R/eel;

• la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito:

deliberazione 649/2014/A), e il relativo Allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 122/2022/R/eel;

• la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2022, 674/2022/R/efr (di seguito: deliberazione 674/2022/R/efr);

• il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE), inizialmente approvato con la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel, nella revisione 3 approvata con la deliberazione 10 dicembre 2024, 539/2024/R/eel;

• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A e il relativo Allegato B;

• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com, e il relativo Allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2024, 457/2024/R/efr (di seguito: deliberazione 457/2024/R/efr);

• il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza, di cui all'articolo 1, comma 4, del Dpcm 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete), di Terna Spa (di seguito anche: Terna);

• l'Allegato A.26 al Codice di rete, recante "Contratto tipo di dispacciamento" (di seguito: Allegato A.26).

Considerato che:

• il servizio di scambio sul posto è un istituto regolatorio introdotto:

— nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, dal decreto legislativo 387/03. Inizialmente erano ammessi solo gli impianti di produzione aventi potenza fino a 20 kW, mentre successivamente tale soglia è stata estesa prima a 200 kW nel caso di impianti di produzione entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007 (si vedano in particolare la legge 244/07 e il decreto interministeriale 18 dicembre 2008) e poi a 500 kW nel caso di impianti di produzione entrati in esercizio dal 1 gennaio 2015 (si veda il decreto-legge

91/14). Le richiamate soglie non si applicano nel caso del Ministero della Difesa;

— nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, dal decreto legislativo

20/07, limitatamente agli impianti di produzione aventi potenza fino a 200 kW;

• il servizio di scambio sul posto è alternativo al regime di vendita dell'energia elettrica immessa in rete ed è stato disciplinato dalla deliberazione 570/2012/R/efr e dal relativo Testo Integrato Scambio sul Posto. Tale servizio consente di compensare economicamente le partite dell'energia elettrica immessa in rete in un'ora con le partite dell'energia elettrica prelevata dalla rete in un'ora diversa da quella in cui avviene l'immissione;

• il servizio di scambio sul posto è erogato dal Gestore dei Servizi Energetici Spa (di seguito anche: Gse) al cliente finale presente all'interno di un Sistema Semplice di Produzione e Consumo (Sspc) ovvero al cliente finale titolare di un insieme di punti di prelievo ed immissione non necessariamente tra essi coincidenti (cd. scambio sul posto altrove) e si concretizza, previa stipula di una convenzione di durata annuale solare tacitamente rinnovabile, nella corresponsione, da parte del Gse, di un contributo in conto scambio che garantisca, al più, l'equivalenza tra quanto pagato dal cliente finale per l'energia elettrica prelevata e il valore dell'energia elettrica immessa in rete;

• ai sensi della normativa precedentemente richiamata, nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili aventi potenza superiore a 20 kW, ai fini dell'ammissione alla disciplina dello scambio sul posto rileva la data di entrata in esercizio degli impianti di produzione (e non delle eventuali singole sezioni dei medesimi impianti di produzione): ciò ha comportato, ad esempio, che un impianto di produzione entrato in esercizio prima del 2015 non potesse essere potenziato oltre i 200 kW senza perdere il diritto allo scambio sul posto. Di conseguenza, anche la convenzione di scambio sul posto ha sempre avuto come riferimento l'impianto di produzione nel suo complesso con la relativa prima data di entrata in esercizio e non le singole sezioni componenti: in altri termini, nel caso di interventi di potenziamento successivi, è stata mantenuta un'unica convenzione di scambio sul posto, senza prevedere periodi di validità distinti per singola sezione dell'impianto di produzione.

Considerato che:

• l'articolo 9 del decreto legislativo 199/21 prevede:

— al comma 1, che nei successivi decreti ministeriali di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili siano definiti tempi e modalità per il raccordo con le procedure di assegnazione degli incentivi attivate in attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 28/11, al fine di garantire continuità nell'erogazione degli incentivi;

— al comma 2, che, decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 1, il regime di scambio sul posto sia soppresso. I nuovi impianti di produzione che entrano in esercizio dopo tale data possono accedere a uno dei meccanismi di cui ai precedenti articoli del medesimo decreto legislativo 199/21 alle condizioni e secondo le modalità ivi stabilite ovvero al ritiro dedicato dell'energia disciplinato dalla deliberazione 280/07 e dal relativo Allegato A;

— al comma 3, che i decreti ministeriali di cui al comma 1 stabiliscano, inoltre, i criteri e le modalità per la graduale conversione al meccanismo previsto dall'articolo 7 del medesimo decreto legislativo 199/21 degli impianti di produzione in esercizio operanti in scambio sul posto, da attuarsi a decorrere dal 31 dicembre 2024;

• l'articolo 4-ter del decreto-legge 181/23 prevede:

— al comma 4, che, "Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'Arera, su proposta del Gse, disciplina le modalità per la graduale uscita dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, sulla base dei seguenti principi:

a) priorità di uscita dal servizio degli impianti aventi maggiore potenza e anteriorità della data di entrata in esercizio, nonché di quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo Gse. Al fine di cui al primo periodo, le convenzioni di scambio sul posto in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono, in ogni caso, essere rinnovate per un periodo superiore a quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione delle convenzioni medesime;

b) applicazione delle modalità di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 [NdR: è il regime di ritiro dedicato disciplinato dalla deliberazione 280/07 e dal relativo Allegato A], anche per periodi non inferiori a cinque anni, a meno di esplicita diversa indicazione in merito ad altre forme di valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete.";

— al comma 5, che "Al fine di garantire maggiore prevedibilità e semplificare la gestione nell'erogazione dei corrispettivi afferenti al ritiro dedicato dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, agli impianti con potenza non superiore a 20 kW, a decorrere dall'anno 2024, il Gse eroga corrispettivi su base semestrale, determinati in funzione di prezzi medi di mercato definiti anche per periodi pluriennali dall'Arera, su proposta del Gse, differenziati per tecnologia, fonte di alimentazione e data di entrata in esercizio per tenere conto dei differenti livelli di costo e dei profili di produzione degli impianti.";

— al comma 6, che "Con propri provvedimenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Arera definisce, su proposta del Gse, le modalità di contrattualizzazione del servizio di ritiro dedicato di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, su base volontaria per tutti gli impianti di produzione aventi diritto al servizio.";

• il decreto ministeriale 30 dicembre 2024, a cui rimanda l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 199/21, è entrato in vigore il 28 febbraio 2025;

• per effetto dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 199/21 gli impianti di produzione che entrano in esercizio dopo il 29 maggio 2025 (cioè decorsi 90 giorni dal 28 febbraio 2025) non possono più accedere allo scambio sul posto.

Considerato che:

• il Testo Integrato Scambio sul posto, per quanto di rilievo ai fini del presente provvedimento, prevede quanto di seguito riassunto;

• l'utente dello scambio è il soggetto a cui il Gse eroga il servizio di scambio sul posto;

• ai fini dell'accesso allo scambio sul posto per Sspc, di cui all'articolo 2bis, comma 2bis.1, lettera a), del Tisp, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:

— l'utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata sul punto di scambio;

— la potenza complessivamente installata nel Sspc da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007 è non superiore a 20 kW;

— la potenza complessivamente installata nel Sspc da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 è non superiore a 200 kW;

— la potenza complessivamente installata nel Sspc da impianti di cogenerazione ad alto rendimento è non superiore a 200 kW;

— la potenza degli impianti di produzione complessivamente installata nel Sspc è non superiore a 500 kW;

• ai fini dell'accesso allo scambio sul posto altrove, di cui all'articolo 2bis, comma 2bis.1, lettera b), del Tisp, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:

— l'utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata tramite tutti i punti di prelievo compresi nella convenzione di scambio sul posto; l'utente dello scambio sul posto è un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Comune, ferma restando la proprietà degli impianti in capo al medesimo Comune, ovvero il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero;

— gli impianti di produzione che accedono allo scambio sul posto altrove sono esclusivamente impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili;

— la potenza complessivamente installata da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007 in un punto di connessione ricompreso nella convenzione di scambio sul posto è non superiore a 20 kW;

— la potenza complessivamente installata da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 in un punto di connessione ricompreso nella convenzione di scambio sul posto è non superiore a 200 kW;

— la potenza complessivamente installata da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili per ciascun punto di connessione ricompreso nella convenzione di scambio sul posto è non superiore a 500 kW;

• il soggetto che intende beneficiare dello scambio sul posto presenta istanza al Gse utilizzando uno schema di istanza definito dal medesimo Gse, positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati (oggi Direttore della Direzione Mercati Energia) dell'Autorità. Tale istanza deve essere presentata al Gse entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione, affinché il servizio di scambio sul posto trovi applicazione dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione; in caso contrario, lo scambio sul posto ha inizio a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza;

• il Gse stipula con il soggetto che intende beneficiare dello scambio sul posto la convenzione per la regolazione dello scambio sul posto (convenzione di scambio sul posto) secondo uno schema di convenzione definito dal medesimo Gse sulla base di quanto previsto dal Tisp e positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati (oggi Direttore della Direzione Mercati Energia) dell'Autorità;

• la convenzione di scambio sul posto stipulata tra Gse e utente dello scambio è di durata annuale solare e tacitamente rinnovabile. Tale convenzione sostituisce i normali adempimenti relativi all'immissione di energia elettrica, ma non sostituisce i normali adempimenti relativi all'acquisto dell'energia elettrica prelevata che avviene secondo le modalità previste dalla regolazione vigente;

• il Gse, nell'ambito della convenzione di scambio sul posto:

— riconosce all'utente dello scambio il contributo in conto scambio (Cs) calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6.4, ovvero comma 6.5, ovvero comma 6.6, del Tisp;

— nel caso in cui l'utente dello scambio abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, riconosce all'utente dello scambio il relativo importo. Tale importo non è parte del contributo in conto scambio (Cs);

applica i corrispettivi previsti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per lo scambio sul posto;

• la regolazione economica del servizio di scambio sul posto, come descritta nel precedente punto, è effettuata dal Gse in acconto nel corso dell'anno di riferimento e a conguaglio su base annuale solare, nel corso dell'anno successivo;

• la regolazione economica del servizio di scambio sul posto a conguaglio è effettuata dal Gse nel rispetto delle seguenti tempistiche:

— entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, il medesimo Gse pubblica i valori a conguaglio del contributo in conto scambio (Cs), evidenziando la parte già riconosciuta in acconto e le eventuali eccedenze;

— entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, il medesimo Gse eroga il conguaglio del contributo in conto scambio (Cs);

• la regolazione economica del servizio di scambio sul posto in acconto è definita dal Gse sulla base di criteri proposti dal medesimo Gse e positivamente verificati dal Direttore della Direzione Mercati (oggi Direttore della Direzione Mercati Energia) dell'Autorità.

Considerato che:

• l'Autorità, con la deliberazione 457/2024/R/efr, ha definito, ai sensi dell'articolo 4ter del decreto-legge 181/23, le disposizioni di prima attuazione in materia di graduale uscita dal regime di scambio sul posto, prevedendo, in particolare, che:

— al raggiungimento del limite di 15 anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione della convenzione di scambio sul posto, le medesime convenzioni di scambio sul posto non possano più essere rinnovate;

— ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal precedente alinea, in relazione a un determinato impianto di produzione di energia elettrica, si intenda come data di prima sottoscrizione della convenzione di scambio sul posto la data di primo accesso al regime di scambio sul posto;

— a seguito della risoluzione di una convenzione di scambio sul posto per effetto del raggiungimento del limite di quindici anni, il Gse:

i. liquidi, entro il successivo 30 giugno, le eventuali eccedenze maturate fino alla data di risoluzione della convenzione, in presenza dei dati necessari alla loro determinazione;

ii. attivi, per gli impianti di produzione oggetto della medesima convenzione, una nuova convenzione di ritiro dedicato qualora, in relazione ai medesimi impianti di produzione, sia decorso il termine previsto dall'Allegato A.26 del Codice di Rete senza che sia stata presentata a Terna richiesta di attivazione di un nuovo contratto di dispacciamento in immissione;

— il Gse dia adeguata informazione agli operatori titolari di convenzioni di scambio sul posto che non possono più essere rinnovate, nonché ai produttori, diversi dagli utenti dello scambio sul posto, responsabili di impianti di produzione rientranti nelle medesime convenzioni; il Gse, per le finalità di cui alla deliberazione 457/2024/R/efr, possa avvalersi delle informazioni a disposizione del sistema Gaudì gestito da Terna.

Considerato che:

• il Testo Integrato Connessioni Attive prevede:

— nel caso di impianti fotovoltaici ex decreto interministeriale 2 agosto 2022 come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, lettera aaa), del medesimo Tica, che sia possibile richiedere, contestualmente alla trasmissione del Modello Unico di cui all'articolo 1, comma 1.2, lettera ee), del medesimo Tica, l'accesso al regime di scambio sul posto;

— nel caso di impianti di microcogenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo

2017 come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, lettera ddd), del medesimo Tica, che debba essere obbligatoriamente richiesto, contestualmente alla trasmissione del Modello Unico di cui all'articolo 1, comma 1.2, lettera ee), del medesimo Tica, l'accesso al regime di scambio sul posto;

• gli articoli 6bis e 13bis del Tica prevedono, tra l'altro, che a seguito della richiesta del soggetto richiedente la connessione tramite il Modello Unico di cui all'articolo 1, comma 1.2, lettera ee), del medesimo Tica, il gestore di rete, previo mandato del soggetto richiedente la connessione, si interfacci con il Gse ai fini dell'istanza di accesso al regime di scambio sul posto e della successiva attivazione della convenzione di scambio sul posto;

• in particolare, l'articolo 13bis, comma 13bis.7, del Tica prevede che il gestore di rete, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di attivazione della connessione, invii al Gse, ai fini dell'attivazione della convenzione di scambio sul posto, le informazioni relative all'anagrafica del cliente finale titolare del punto di connessione, il codice Iban e un recapito del medesimo cliente finale, nonché il codice di rintracciabilità della pratica di connessione e il codice Censimp del corrispondente impianto di produzione;

• l'Autorità, con la deliberazione 674/2022/R/efr, ha dato mandato al Gse affinché pubblicasse nel proprio sito internet ed entro il 20 dicembre 2022, previo assenso del

Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (oggi Direttore della Direzione Mercati Energia) dell'Autorità, i Modelli Unici aggiornati e integrati degli elementi strettamente necessari per dare seguito a quanto previsto dalla medesima deliberazione 674/2022/R/efr, in aggiunta agli elementi già previsti dai Modelli Unici allegati al decreto ministeriale 16 marzo 2017 e al decreto interministeriale 2 agosto 2022. Tale aggiornamento non prevedeva l'inclusione degli elementi funzionali a permettere l'accesso agli incentivi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 199/21 poiché relativi a decreti ministeriali che non erano ancora stati emanati.

Ritenuto che:

• sia necessario dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 199/21, modificando il Tisp al fine di prevedere che gli impianti di produzione, per poter accedere allo scambio sul posto, devono entrare in esercizio entro il 29 maggio 2025;

• sia altresì opportuno prevedere che gli utenti dello scambio debbano inoltrare al Gse l'istanza di accesso al regime di scambio sul posto non oltre il 26 settembre 2025 (cioè 210 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 30 dicembre 2024), al fine di concludere anche le procedure per l'ammissione allo scambio sul posto, in vista della successiva definizione delle procedure graduali per la fuoriuscita dal medesimo di cui all'articolo 4-ter, comma 4, del decreto-legge 181/23;

• sia opportuno che, in relazione alle richieste di connessione presentate, i gestori di rete:

a) informino tempestivamente i richiedenti in merito a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 199/21 e dal presente provvedimento, con particolare riferimento alle richieste di connessione presentate con il Modello Unico di cui all'articolo 1, comma 1.2, lettera ee), del Tica e aggiornino le proprie modalità e condizioni contrattuali (Mcc);

b) nel caso di richieste di connessione contenenti la richiesta di attivazione del regime di scambio sul posto per le quali la data di entrata in esercizio sia successiva al 29 maggio 2025, comunichino tempestivamente al soggetto richiedente la necessità di indicare una diversa modalità di ritiro dell'energia elettrica immessa in rete ai fini dell'attivazione della connessione;

• sia opportuno prevedere che il Gse:

a) dia tempestiva evidenza di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 199/21 e dal presente provvedimento;

b) si coordini con i gestori di rete al fine di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento;

c) pubblichi nel proprio sito internet i Modelli Unici aggiornati per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 199/21 e dal presente provvedimento;

• sia opportuno prevedere che Terna aggiorni le modalità di registrazione degli impianti di produzione e delle relative unità di produzione nel sistema Gaudì per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 199/21 e dal presente provvedimento;

• sia opportuno non sottoporre il presente provvedimento a consultazione preventiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.3, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, in quanto si tratta di interventi a contenuto vincolato per l'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal presente provvedimento in relazione alla data ultima (26 settembre 2025, cioè 210 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 30 dicembre 2024) entro la quale sia possibile presenta istanza al Gse per accedere al regime di scambio sul posto;

• sia necessario comunque assicurare, con riferimento alla tempistica indicata nel precedente punto, la partecipazione dei soggetti interessati, tramite la consultazione postuma nelle forme previste dalla deliberazione 649/2014/A e dal relativo Allegato A, fissando un termine adeguato alla presentazione di osservazioni e proposte

 

delibera

 

1. di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 199/21 in materia di conclusione del regime di scambio sul posto. Per la suddetta finalità il Tisp è modificato nei seguenti punti:

— all'articolo 2bis, comma 2bis.2, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti lettere: "f) l'impianto di produzione deve essere entrato in esercizio entro il 29 maggio 2025;

g) l'istanza di accesso al regime di scambio sul posto deve essere presentata al Gse non oltre il 26 settembre 2025.";

— all'articolo 2bis, comma 2bis.3, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti lettere: "g) l'impianto di produzione deve essere entrato in esercizio entro il 29 maggio 2025;

h) l'istanza di accesso al regime di scambio sul posto deve essere presentata al Gse non oltre il 26 settembre 2025.";

2. i gestori di rete, in relazione alle richieste di connessione presentate e ai fini della presente deliberazione:

a) informano tempestivamente i richiedenti in merito a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 199/21 e dalla presente deliberazione, con particolare riferimento alle richieste di connessione presentate con il Modello Unico di cui all'articolo 1, comma 1.2, lettera ee), del Tica e aggiornano le proprie modalità e condizioni contrattuali (Mcc);

b) nel caso di richieste di connessione contenenti la richiesta di attivazione del regime di scambio sul posto, per le quali la data di entrata in esercizio è successiva al 29 maggio 2025, comunicano tempestivamente al soggetto richiedente la necessità di indicare una diversa modalità di ritiro dell'energia elettrica immessa in rete ai fini dell'attivazione della connessione;

3. il Gse, ai fini della presente deliberazione:

a) dà tempestiva evidenza di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 199/21 e dalla presente deliberazione;

b) si coordina con i gestori di rete al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla presente deliberazione;

c) pubblica nel proprio sito internet i Modelli Unici aggiornati per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 199/21 e dalla presente deliberazione;

4. Terna, ai fini della presente deliberazione, aggiorna le modalità di registrazione degli impianti e delle relative unità di produzione nel sistema Gaudì per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 199/21 e dalla presente deliberazione;

5. per le ragioni esplicitate in premessa, i soggetti interessati possono trasmettere all'Autorità entro il 24 aprile 2025, per iscritto all'indirizzo protocollo@pec.arera.it,

le proprie osservazioni e proposte in merito alla data ultima (26 settembre 2025, cioè 210 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 30 dicembre 2024) entro la quale è possibile presentare istanza al Gse per accedere al regime di scambio sul posto;

6. la presente deliberazione è trasmessa al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, al Gestore dei Servizi Energetici Spa e a Terna Spa;

7. la presente deliberazione è pubblicata nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.