Delibera Arera 23 dicembre 2025, n. 567/2025/R/efr
Conto termico 3.0 - Contratto tipo da utilizzare ai fini dell'erogazione degli incentivi del Dm 7 agosto 2025
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 23 dicembre 2025, n. 567/2025/R/efr
(Pubblicato sul sito dell'Autorità il 23 dicembre 2025)
'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Nella 1367a riunione del 23 dicembre 2025
— Premesso che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n.173;
— ritenuto il presente provvedimento atto indifferibile e urgente.
Visti:
• la direttiva (Ue) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
• la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
• la direttiva (Ue) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
• la direttiva (Ue) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023;
• la direttiva (Ue) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023;
• la direttiva (Ue) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024;
• il regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
• la legge 14 novembre 1995, n. 481;
• la legge 23 agosto 2004, n. 239;
• decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
• il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
• il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
• il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
• il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
• decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73
• il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
• il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
• il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito: decreto legislativo 36/23);
• il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) trasmesso dal Governo al Parlamento il 25 aprile 2021;
• il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicato a dicembre 2019;
• il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 28 dicembre 2012 (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012);
• il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 16 febbraio 2016 (decreto interministeriale 16 febbraio 2016);
• il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025 (di seguito: decreto ministeriale 7 agosto 2025);
• la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2013, 201/2013/R/efr, e il relativo allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 338/2013/R/efr (di seguito: deliberazione 338/2013/R/efr), e il relativo allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A), e il relativo allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2016, 421/2016/R/efr (di seguito: deliberazione 421/2016/R/efr), e il relativo allegato A;
• la lettera del Gestore dei servizi energetici Spa (di seguito anche: Gse) del 6 luglio 2016, prot. Autorità 20308 del 15 luglio 2016 (di seguito: lettera del 15 luglio 2016), con cui è stata trasmessa al Direttore della Direzione Mercati (oggi Direttore della Direzione Mercati Energia) dell'Autorità la proposta di aggiornamento della scheda-contratto ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016;
• la lettera del Gse del 29 marzo 2024, prot. Autorità 23653 del 29 marzo 2024 (di seguito: lettera del 29 marzo 2024), con cui è stata trasmessa al Direttore della Direzione Mercati Energia dell'Autorità la proposta di aggiornamento del contratto-tipo ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016;
• la lettera della Direzione Mercati Energia dell'Autorità del 5 aprile 2024, prot. Autorità 25452 del 5 aprile 2024 (di seguito: lettera del 5 aprile 2024), con cui è stata positivamente verificata la proposta del Gse di aggiornamento del contratto-tipo ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016;
• la lettera del Gse del 1 dicembre 2025, prot. Autorità 83783 del 1 dicembre 2025 (di seguito: lettera del 1 dicembre 2025), con cui è stata trasmessa all'Autorità la proposta di aggiornamento del contratto-tipo ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dal decreto ministeriale 7 agosto 2025.
Considerato che:
• il decreto ministeriale 7 agosto 2025 aggiorna la disciplina per l'incentivazione degli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 199/21 in merito alla promozione dell'utilizzo dell'energia termica da fonti rinnovabili. La nuova disciplina, in coerenza con le indicazioni del Pniec, concorre al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore civile;
• il decreto ministeriale 7 agosto 2025 prevede che sia il Gse il soggetto responsabile della gestione degli incentivi e delle attività di cui al medesimo decreto;
• l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 7 agosto 2025 definisce:
— alla lettera gg), "Portaltermico" il portale internet previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 28/11;
— alla lettera nn), "scheda-domanda" il modello informatico di scheda anagrafica che caratterizza tecnicamente gli interventi realizzati, gli edifici, i soggetti coinvolti nonché le clausole contrattuali, resa disponibile dal Gse tramite il Portaltermico;
— alla lettera rr), "soggetto delegato" la persona fisica o giuridica che opera, tramite delega, per nome e per conto del soggetto responsabile nel Portaltermico predisposto dal Gse;
— il soggetto delegato può coincidere con il tecnico abilitato;
- alla lettera tt), "soggetto responsabile" il soggetto che ha sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi previsti dal medesimo decreto e che ha diritto all'incentivo e stipula il contratto con il Gse. Per la compilazione della scheda-domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il Gse, può operare attraverso un soggetto delegato;
— alla lettera bbb), "tecnico abilitato" il soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente e iscritto agli specifici Ordini e Collegi professionali;
• l'articolo 14, comma 2, del decreto ministeriale 7 agosto 2025 prevede, tra l'altro, che l'accesso agli incentivi avvenga attraverso due modalità alternative:
a) tramite accesso diretto; per tale casistica la richiesta deve essere presentata entro novanta giorni dalla conclusione dell'intervento, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi. La dilazione dei pagamenti può protrarsi fino a centoventi giorni, a esclusione dei pagamenti per le prestazioni professionali previste dall'articolo 6, comma 1, lettera i), e dall'articolo 9, comma 1, lettera c), del medesimo decreto. Esclusivamente per i soggetti privati, è ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a centoventi giorni, a condizione che l'ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell'intervento;
b) tramite prenotazione; per tale casistica i soggetti ammessi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), e dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del medesimo decreto che operano direttamente ovvero attraverso la Esco che agisce per loro conto per i successivi punti ii. e iii. trasmettono al Gse una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo. La richiesta di prenotazione può essere presentata al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
i. presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento ovvero di un altro atto amministrativo attestante l'impegno all'esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni previste dagli articoli 5 e 8 del medesimo decreto. Nel caso in cui si dichiari di avvalersi di un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo del medesimo contratto di prestazione energetica è allegato all'atto amministrativo. Per gli edifici interessati da eventi di calamità naturale, in deroga all'obbligo di presentazione della diagnosi energetica, è possibile inviare il progetto esecutivo;
ii. presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con una Esco, qualora la Esco sia qualificata soggetto responsabile;
iii. presenza di un contratto di prestazione energetica ovvero di un altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati da cui potere desumere le spese ammissibili previste per l'intervento proposto, nel caso in cui l'amministrazione pubblica sia il soggetto responsabile. Alla domanda è allegata, oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto con riferimento all'intervento da eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti e immediatamente esecutivo dalla data del riconoscimento della prenotazione dell'incentivo da parte del Gse;
iv. presenza di un provvedimento ovvero altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 36/23;
• l'articolo 14, comma 6, del decreto ministeriale 7 agosto 2025 prevede che, nell'ambito della richiesta di accesso agli incentivi previsti dal medesimo decreto, da effettuare tramite il Portaltermico, sia resa disponibile al soggetto responsabile la scheda-domanda. Il soggetto responsabile prende visione delle condizioni contenute nella scheda-domanda, ivi incluse le clausole contrattuali e, previa accettazione informatica della medesima scheda-domanda, accede al regime incentivante. Il soggetto responsabile ottiene copia informatica della scheda-domanda contenente il codice identificativo dell'intervento effettuato;
• l'articolo 14, comma 7, del decreto ministeriale 7 agosto 2025 prevede che le modalità di applicazione delle disposizioni normative previste dai commi da 1 a 6 del medesimo articolo 14 siano definite nell'ambito delle regole applicative previste dall'articolo 19, comma 2, del medesimo decreto. Le regole applicative stabiliscono, altresì, le procedure di accesso semplificate per gli interventi di dimensione non superiore alle soglie previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, nonché le modalità e le tempistiche di erogazione degli incentivi richiamate nella scheda-domanda, inclusiva delle clausole contrattuali attivate alla data di emissione del provvedimento di ammissione agli incentivi;
• l'articolo 19, comma 2, del decreto ministeriale 7 agosto 2025 prevede che il Gse provveda all'assegnazione, all'erogazione e alla revoca degli incentivi secondo modalità e tempistiche specificate in apposite regole applicative previste dall'articolo 29 del medesimo decreto, emanate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto;
• l'articolo 19, comma 7, del decreto ministeriale 7 agosto 2025 prevede che il Gse, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, fornisca all'Autorità gli elementi per l'aggiornamento delle clausole contrattuali incluse nella scheda-domanda prevedendo la prima rata di pagamento entro l'ultimo giorno del mese successivo al bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto, corrispondente con la data di emissione del provvedimento di ammissione agli incentivi;
• l'articolo 20, comma 1, del decreto ministeriale 7 agosto 2025 prevede che l'Autorità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, aggiorni, su proposta del Gse, il contratto-tipo previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28/11;
• l'articolo 29, comma 1, del decreto ministeriale 7 agosto 2025 prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, siano approvate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Gse, le regole applicative per l'accesso alle misure d'incentivazione previste dal medesimo decreto.
Considerato che:
• precedentemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 7 agosto 2025, il decreto interministeriale 16 febbraio 2016 (cd. Conto Termico) aveva aggiornato la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili inizialmente prevista dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012, secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione;
• ai sensi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 e a seguito del ricevimento della proposta di aggiornamento trasmessa dal Gse con la lettera del 15 luglio 2016, l'Autorità, con la deliberazione 421/2016/R/efr, aveva aggiornato il contratto-tipo previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28/11 e inizialmente predisposto con la deliberazione 338/2013/R/efr in attuazione del decreto interministeriale 28 dicembre 2012;
• la deliberazione 421/2016/R/efr aveva previsto, tra l'altro, che:
— il contratto-tipo potesse essere successivamente modificato dall'Autorità, anche a seguito di modifiche normative e regolatorie;
— gli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari al contratto-tipo, ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016, fossero implementati dal Gse, previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati (oggi Direttore della Direzione Mercati Energia) dell'Autorità, ad eccezione delle modifiche richieste dall'articolo 8, comma 5, del decreto interministeriale 16 febbraio 2016, in materia di cessione del credito;
• successivamente, il Gse, con la lettera del 29 marzo 2024, ha trasmesso alla Direzione Mercati Energia dell'Autorità la proposta di aggiornamento del contratto-tipo ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016; tale proposta di aggiornamento era finalizzata a semplificare la procedura propedeutica al perfezionamento del contratto per l'erogazione degli incentivi ai soggetti ammessi e a flessibilizzare, in anticipo, i termini di pagamento della prima rata dell'incentivo; tale proposta di aggiornamento è stata positivamente verificata dal Direttore della Direzione Mercati Energia dell'Autorità, con la lettera del 5 aprile 2024, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione 421/2016/R/efr;
• il decreto ministeriale 7 agosto 2025, dal punto di vista delle condizioni contrattuali ai fini dell'accesso agli incentivi in conto termico prevista dal relativo contratto-tipo, ripete quanto già previsto dal precedente decreto interministeriale 16 febbraio 2016.
Considerato che:
• il Gse, con la lettera del 1 dicembre 2025, ha trasmesso all'Autorità la proposta di aggiornamento del contratto-tipo ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dal decreto ministeriale 7 agosto 2025; tale contratto-tipo, nei propri contenuti essenziali, è sostanzialmente analogo a quello già previsto in attuazione del decreto interministeriale 16 febbraio 2016;
• il Gse, con la lettera del 1 dicembre 2025, ha evidenziato, in particolare, che:
— rispetto al contratto-tipo approvato inizialmente con la deliberazione 421/2016/R/efr e successivamente aggiornato con la lettera del 5 aprile 2024, la proposta di aggiornamento del contratto-tipo ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dal decreto ministeriale 7 agosto 2025 "introduce ulteriori elementi di semplificazione ed efficacia delle procedure di accesso agli incentivi, prevedendo dee distinti modelli contrattuali da allegare, rispettivamente, alle istanze di accesso tramite prenotazione e alle istanze in accesso diretto";
— "Per le istanze presentate tramite prenotazione, le clausole contrattuali si intendono perfezionate con l'accettazione della prenotazione, senza la necessità di nuova sottoscrizione delle clausole nella successiva fase di invio dell'istanza a lavori ultimati";
— "La differenziazione dei contratti rispetto alle modalità di presentazione delle istanze di accesso agli incentivi trova riscontro anche nella definizione delle clausole relative agli "Obblighi del Soggetto Responsabile", all'"Erogazione degli incentivi" e alle cause di "Risoluzione e sospensione della Scheda Contratto"".
Ritenuto che:
• la proposta del Gse, trasmessa con la lettera del 1 dicembre 2025, di aggiornamento del contratto-tipo ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dal decreto ministeriale 7 agosto 2025, introduca ulteriori semplificazioni procedurali rispetto a quanto già previsto dal contratto-tipo ai fini dell'accesso agli incentivi in conto termico ai sensi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016, consentendo una rapida gestione delle pratiche di accesso agli incentivi in conto termico ai sensi del medesimo decreto ministeriale 7 agosto 2025;
• pertanto, sia opportuno accogliere la proposta di modifica di cui al precedente punto aggiornando in tal senso il contratto-tipo;
• analogamente a quanto previsto dalla deliberazione 421/2016/R/efr nel caso delle disposizioni normative previste dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016, sia opportuno prevedere che il contratto-tipo, ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dal decreto ministeriale 7 agosto 2025, possa essere successivamente modificato dall'Autorità, anche a seguito di modifiche normative e regolatorie e che gli eventuali ulteriori aggiornamenti che si rendessero necessari siano implementati dal Gse previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati Energia dell'Autorità;
• sia opportuno non sottoporre, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.3, dell'allegato A alla deliberazione 649/2014/A, il presente provvedimento a consultazione in quanto avente contenuto vincolato dalle disposizioni previste dal decreto ministeriale 7 agosto 2025.
Ritenuto, infine, che:
• il presente provvedimento sia indifferibile e urgente, in quanto atto di applicazione di disposizioni normative con tempistiche vincolanti; infatti, ai sensi del decreto ministeriale 7 agosto 2025, l'Autorità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, deve aggiornare, su proposta del Gse, il contratto-tipo previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28/11
delibera
1. il contratto-tipo da utilizzare come riferimento ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dal decreto ministeriale 7 agosto 2025 per interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili è riportato nell'allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. il contratto-tipo, di cui al punto 1., può essere successivamente modificato dall'Autorità, anche a seguito di modifiche normative e regolatorie;
3. gli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari al contratto-tipo, di cui al punto 1., ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dal decreto ministeriale 7 agosto 2025, sono implementati dal Gestore dei servizi energetici Spa, previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati Energia dell'Autorità;
4. la presente deliberazione è trasmessa al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Gestore dei servizi energetici Spa;
5. la presente deliberazione è pubblicata nel sito internet dell'Autorità.
