Energia
Normativa Vigente

Delibera Arera 27 gennaio 2026, n. 7/2026/R/efr

Determinazione del valore medio del prezzo di cessione dell'energia elettrica nell'anno 2025 ai fini della quantificazione, per l'anno 2026, del valore degli incentivi sostitutivi dei certificati verdi

Ultima versione coordinata con modifiche al 21/02/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 27 gennaio 2026, n. 7/2026/R/efr

(Pubblicata sul sito dell'Autorità il 28 gennaio 2026)

Determinazione del valore medio del prezzo di cessione dell'energia elettrica nell'anno 2025 ai fini della quantificazione, per l'anno 2026, del valore degli incentivi sostitutivi dei certificati verdi

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Nella 1371a riunione del 27 gennaio 2026

Visti:

• la legge 14 novembre 1995, n. 481;

• la legge 23 agosto 2004, n. 239;

• la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);

• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);

• il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);

• il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);

• il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 24 ottobre 2005, relativo agli strumenti incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento (di seguito: decreto interministeriale 24 ottobre 2005);

• il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 6 luglio 2012, relativo agli strumenti incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: Dpcm 11 maggio 2004);

• la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 6 novembre 2007, 280/07 (di seguito: deliberazione 280/07), e il relativo allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2025, 9/2025/R/efr (di seguito: deliberazione 9/2025/R/efr);

• il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna Spa di cui all'articolo 1, comma 4, del Dpcm 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete), e in particolare l'allegato A.24, recante "Individuazione zone della rete rilevante" (di seguito: Allegato A.24).

Considerato che

• l'articolo 2, comma 148, della legge 244/07 prevedeva che, a partire dall'anno 2008, i certificati verdi emessi dal Gestore dei servizi energetici Spa (di seguito: Gse), ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 79/99, fossero collocati nel mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra 180 €/MWh e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03 e registrato nell'anno precedente, e che tale prezzo fosse comunicato dalla medesima Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno;

• l'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 28/11 prevedeva che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 148, della legge 244/07, il Gse dovesse ritirare annualmente i certificati verdi rilasciati per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota d'obbligo, e che il prezzo di ritiro dei medesimi certificati verdi fosse pari al 78% del prezzo di cui al medesimo articolo 2, comma 148, della legge 244/07;

• l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03 prevede che l'Autorità definisca, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete alla cui rete elettrica l'impianto di produzione di energia elettrica sia connesso (dall'anno di competenza 2008 il ritiro dell'energia elettrica è effettuato dal Gse ai sensi delle condizioni disciplinate dalla deliberazione 280/07 e dal relativo allegato A), dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete da:

a) impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA;

b) impianti di produzione di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, mareomotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti idroelettrici ad acqua fluente, a eccezione di quella ceduta al GSE nell'ambito delle convenzioni in essere, fino alla relativa scadenza (di seguito: ritiro dedicato);

• l'Autorità ha dato attuazione all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03 prevedendo che, in generale e fatti salvi i prezzi minimi garantiti definiti al solo scopo di garantire la copertura dei costi di esercizio degli impianti di produzione di più piccola taglia alimentati da fonti rinnovabili marginali e residuali, siano riconosciuti i prezzi zonali orari all'energia elettrica ritirata dal Gse nell'ambito del ritiro dedicato;

• l'Autorità, in attuazione dell'articolo 2, comma 148, della legge 244/07, ha determinato, ogni anno, il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica ai fini della quantificazione del prezzo di collocamento nel mercato dei certificati verdi in misura pari alla media aritmetica, su base nazionale, dei prezzi zonali orari riconosciuti nell'anno precedente; l'utilizzo della media aritmetica, come criterio di calcolo, garantisce che il risultato sia indipendente dalla scelta, effettuata da alcuni operatori, di accedere al ritiro dedicato;

• ai fini del calcolo della media aritmetica su base nazionale di cui al precedente punto sono utilizzati i soli prezzi zonali orari relativi alle zone geografiche e alle zone virtuali nazionali in cui è suddivisa la rete rilevante (al netto quindi delle zone virtuali estere), come definite dall'allegato A.24 al Codice di rete;

• per effetto dell'articolo 25, commi 3 e 11, del decreto legislativo 28/11, il meccanismo dei certificati verdi non trova più applicazione a decorrere dall'anno 2016.

Considerato che:

• l'articolo 19 del decreto interministeriale 6 luglio 2012 prevede:

a) al comma 1, che all'energia elettrica prodotta da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili che ha maturato il diritto a usufruire dei certificati verdi è riconosciuto, per il periodo di diritto residuo successivo all'anno 2015, un incentivo I in relazione all'energia elettrica prodotta netta incentivata ai sensi della previgente normativa di riferimento, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia elettrica, pari a:

 

I = k * (180 – Re) * 0,78

ove:

— k è pari a 1, per gli impianti di produzione entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007, ovvero, per gli impianti di produzione entrati in esercizio successivamente alla medesima data, è pari al coefficiente applicabile alla medesima energia elettrica prodotta in attuazione dell'articolo 2, comma 148, della legge 244/07;

— Re è il prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla medesima Autorità.

In deroga al principio generale, per la sola energia elettrica prodotta da impianti di produzione alimentati da biomasse, esclusi gli impianti di produzione alimentati da biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, e per gli impianti di produzione di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto interministeriale 6 luglio 2012, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re, ai fini del calcolo dell'incentivo, è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2012; per i soli impianti di produzione cogenerativi alimentati da bioliquidi ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza, entrati in esercizio entro la data di entrata in vigore del decreto interministeriale 6 luglio 2012, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2009;

b) al comma 2, che l'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto interministeriale 24 ottobre 2005 ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e che abbia maturato il diritto ai certificati verdi, ha diritto, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi successivo all'anno 2015, a un incentivo I in relazione all'energia elettrica prodotta netta incentivata ai sensi della previgente normativa di riferimento, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia elettrica, pari a:

 

I = (D – Re)

ove:

— D è la somma del prezzo medio di mercato dei certificati verdi per impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento e del prezzo di cessione dell'energia elettrica registrati nell'anno 2010;

— Re è il prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla medesima Autorità;

• il prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03 (denominato Re) coincide con il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità in attuazione dell'articolo 2, comma 148, della legge 244/07 e utilizzato ai fini della quantificazione del prezzo di collocamento nel mercato dei certificati verdi durante il periodo di vigenza del medesimo meccanismo incentivante;

• già con precedenti deliberazioni, da ultimo con la deliberazione 9/2025/R/efr, l'Autorità ha determinato il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica ai fini della quantificazione del valore degli incentivi che sostituiscono i certificati verdi, in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03, applicando il medesimo criterio adottato originariamente ai fini della quantificazione del prezzo di collocamento nel mercato dei certificati verdi.

Ritenuto opportuno:

• determinare, ai fini della quantificazione per l'anno 2026 del valore degli incentivi che sostituiscono i certificati verdi, il valore medio annuo registrato nell'anno 2025 del prezzo di cessione dell'energia elettrica in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03 (denominato Re dall'articolo 19 del decreto interministeriale 6 luglio 2012), applicando il medesimo criterio adottato negli anni scorsi e, da ultimo, con la deliberazione 9/2025/R/efr

 

delibera

1. ai fini della quantificazione per l'anno 2026 del valore degli incentivi che sostituiscono i certificati verdi, il valore medio annuo registrato nell'anno 2025 del prezzo di cessione dell'energia elettrica in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03 è pari a 115,32 €/MWh;

2. la presente deliberazione è pubblicata nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.