Energia
Normativa Vigente

Delibera Arera 19 maggio 2026, n. 174/2026/R/eel

Prezzi minimi garantiti per l'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da biogas, bioliquidi sostenibili e  biomasse solide - Prima attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2026 n. 21

N.d.R.:  i prezzi minimi garantiti aggiornati secondo quanto riportato negli Allegati A e B si applicano a partire dal 1° luglio 2026

Ultima versione coordinata con modifiche al 22/05/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 19 maggio 2026, n. 174/2026/R/eel

(Pubblicato sul sito dell'Autorità il 21 maggio 2026)

Prima attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2026 n. 21, in materia di prezzi minimi garantiti per l'energia elettrica prodotta dagli impianti di generazione alimentati da biogas, bioliquidi sostenibili e biomasse solide

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Nella 1387a riunione del 27 gennaio 2026

Visti:

• la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;

• la direttiva (Ue) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;

• la direttiva (Ue) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023;

• il regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;

• il regolamento (Ue) 2022/11568 del Consiglio dell'Unione europea del 4 agosto 2022;

• il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95 (di seguito: decreto-legge 57/23);

• il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23);

• il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49 (di seguito: decreto-legge 21/26);

• il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);

• il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);

• il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 2 marzo 2010, recante attuazione della legge 296/06, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica;

• il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 6 luglio 2012;

• la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo integrato settlement o Tis);

• la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo integrato bilanciamento o Tib);

• la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo integrato regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale 2020-2023);

• la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo integrato regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale 2024-2027);

• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/com, e, in particolare, il relativo Allegato A e il relativo Allegato B (di seguito: Testo integrato misura elettrica o Time);

• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo integrato prestazioni patrimoniali Imposte o Tippi);

• la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2024, 132/2024/R/eel, recante la determinazione dei prezzi minimi garantiti per l'energia elettrica prodotta da impianti di produzione alimentati da biogas e biomasse solide (di seguito: deliberazione 132/2024/R/eel);

• la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2024, 305/2024/R/eel, recante l'aggiornamento dei prezzi minimi garantiti per l'energia elettrica prodotta da impianti di produzione alimentati da biogas e biomasse solide (di seguito: deliberazione 305/2024/R/eel);

• la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2024, 306/2024/R/eel, recante la determinazione dei prezzi minimi garantiti per l'energia elettrica prodotta da impianti di produzione alimentati da bioliquidi sostenibili (di seguito: deliberazione 306/2024/R/eel);

• la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2024, 518/2024/R/eel, recante l'aggiornamento dei prezzi minimi garantiti per l'energia elettrica prodotta da impianti di produzione alimentati da bioliquidi sostenibili (di seguito: deliberazione 518/2024/R/eel).

Considerato che:

• l'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 57/23 ha modificato l'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 28/11, fissando i criteri per la definizione di prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biogas e biomassa che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi;

• l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 181/23 ha esteso il regime dei prezzi minimi garantiti – definiti sulla base dei criteri di cui al precedente alinea – agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, a condizione che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo 199/21;

• con la deliberazione 132/2024/R/eel (successivamente modificata con la deliberazione 305/2024/R/eel), l'Autorità ha definito i prezzi minimi garantiti per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biogas e biomasse solide, in attuazione dell'articolo 3-ter del decreto-legge 57/23;

• con la deliberazione 306/2024/R/eel (successivamente modificata con la deliberazione 518/2024/R/eel), l'Autorità ha definito i prezzi minimi garantiti per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 181/23.

Considerato che:

• l'articolo 5 del decreto-legge 21/26 ha apportato modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 28/11 e all'articolo 5 del decreto-legge 181/23, aggiornando i criteri per la determinazione dei prezzi minimi garantiti alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biogas, biomasse, con riferimento al periodo che intercorre dal 1° aprile 2026 al 31 dicembre 2030 e da bioliquidi sostenibili, con riferimento al periodo che intercorre dal 1° aprile 2026 al 31 dicembre 2030;

• i prezzi minimi garantiti possono trovare applicazione oltre il 31 dicembre 2030 e fino al 31 dicembre 2037 solo nel caso di impianti a biogas di potenza inferiore o uguale a 300 kW che non sono stati riconvertiti a biometano e nel caso di impianti a biogas che hanno realizzato gli interventi incentivati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 marzo 2024, n. 99, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 102 del 3 maggio 2024;

• i prezzi minimi garantiti possono trovare applicazione oltre il 31 dicembre 2030 anche nel caso degli impianti a biogas e biomasse per i quali la data di scadenza che avrebbe avuto il meccanismo di incentivazione in essere prima della rinuncia ai fini dell'accesso al meccanismo dei prezzi minimi garantiti sia successiva al 2030. Per tali impianti, in ogni caso, l'erogazione dei prezzi minimi garantiti termina alla data di scadenza che avrebbe avuto il meccanismo di incentivazione in essere prima della rinuncia;

• i nuovi criteri per la determinazione dei prezzi minimi garantiti stabiliti dal decreto-legge 21/26 prevedono, tra l'altro, che: "i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un numero massimo di ore equivalenti su base semestrale, differenziate fra tipologie di impianti, tenendo conto delle esigenze di copertura della domanda attesa e delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione";

• il decreto-legge 21/26 fissa i seguenti "tendenziali di spesa", intesi come spesa massima annua prevista, a valere sugli oneri generali di sistema, per l'erogazione dei prezzi minimi garantiti:

— per gli impianti a bioliquidi, 700 milioni di euro per l'anno 2026, 537 milioni di euro per l'anno 2027, 331 milioni di euro per l'anno 2028, 208 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030;

— per gli impianti a biogas, 160 milioni di euro per l'anno 2026, 278,5 milioni di euro per l'anno 2027, 432,4 milioni di euro per l'anno 2028, 413,5 milioni di euro per l'anno 2029, 381,9 milioni di euro per l'anno 2030 e 50,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2037;

— per gli impianti a biomassa, 582,4 milioni di euro per l'anno 2026, 582,5 milioni di euro per l'anno 2027, 576,5 milioni di euro per l'anno 2028, 570,1 milioni di euro per l'anno 2029 e 570,3 milioni di euro per l'anno 2030;

• secondo quanto previsto dal decreto-legge 21/26, il Gestore dei servizi energetici Spa (Gse) definisce il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale:

— per gli impianti di produzione asserviti a un processo produttivo, a partire dal numero di ore di funzionamento del medesimo processo produttivo;

— per gli altri impianti di produzione, a partire dalle ore individuate da Terna Spa al fine di assicurare il contributo di questi impianti alla flessibilità del sistema e di rispettare i vincoli di permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo conto dell'eventuale necessità di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa vigente;

• per le finalità di cui sopra, un impianto asservito a un processo produttivo è un impianto direttamente collegato, in termini elettrici, nell'ambito di un sistema di distribuzione chiuso o nell'ambito di un sistema semplice di produzione e consumo, o termici per la cessione di calore a una utenza termica, a uno stabilimento produttivo gestito da un cliente finale eventualmente diverso dal produttore, che rispetta alternativamente le seguenti condizioni: i) l'assenza della sua produzione elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo produttivo; ii) l'assenza della sua produzione elettrica o termica comporta un aggravio di costi per l'esecuzione del ciclo produttivo;

• il Gse effettua una stima del costo del meccanismo entro la metà del mese antecedente all'inizio di ciascun semestre, a partire dalla previsione relativa al secondo semestre del 2026, da effettuare entro la metà di giugno 2026;

• qualora dalle valutazioni del Gse emerga la possibilità del mancato perseguimento del "tendenziale di spesa", il numero delle ore equivalenti su base semestrale è ridefinito in riduzione secondo il seguente criterio: l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento, si applica prioritariamente agli impianti di produzione non asserviti a un processo produttivo; in subordine, agli impianti asserviti a un processo produttivo; infine, a partire da quelli non asserviti a un processo produttivo, agli impianti da filiera come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016.

Considerato che:

• l'Autorità ha determinato i prezzi minimi garantiti con le deliberazioni 132/2024/R/eel e 306/2024/R/eel, facendo riferimento agli studi a tale scopo commissionati a Ricerca sul sistema energetico Spa (di seguito anche: Rse), aggiornati al 2024 (disponibili in allegato alle predette deliberazioni);

• nei rapporti redatti da Rse sono presenti le informazioni necessarie per procedere all'aggiornamento dei prezzi minimi garantiti, in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 21/26;

• la possibile riduzione delle ore di funzionamento degli impianti di produzione, prospettata dal decreto-legge 21/26 comporta l'esigenza di aggiornare la formula di calcolo della parte dei prezzi minimi garantiti a copertura dei costi fissi operativi degli impianti di generazione, in quanto tale parte è attualmente calcolata con riferimento ad un numero predeterminato di ore annue di funzionamento per tipologia di impianto.

Considerato, inoltre, che:

• la decorrenza dal 1° aprile 2026 delle modifiche normative introdotte dal decreto-legge 21/26 comporta l'esigenza di un intervento urgente da parte dell'Autorità, finalizzato a fornire agli operatori le informazioni necessarie ad effettuare le proprie scelte in relazione alla programmazione degli impianti di produzione;

• un operatore ha segnalato all'Autorità che la formula per la determinazione dei ricavi convenzionali attualmente vigente penalizza gli impianti che prelevano energia elettrica dalla rete per alimentare i servizi ausiliari rispetto a quelli che alimentano i servizi ausiliari in autoconsumo;

• nel decreto-legge 21/26 sono presenti alcune previsioni – attinenti alle definizioni di "impianto asservito a un processo produttivo" e di "impianti da filiera" – che necessitano di essere ulteriormente specificate in sede di attuazione.

Ritenuto che:

• sia opportuno aggiornare i prezzi minimi garantiti alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, in attuazione del decreto-legge 21/26, continuando a fare riferimento ai rapporti redatti da Rse sui costi medi della produzione di energia elettrica;

• l'aggiornamento riguardi la formula di calcolo della parte dei prezzi minimi garantiti a copertura dei costi fissi operativi degli impianti di produzione, al fine di renderla coerente con le ore di funzionamento previste per ciascun impianto;

• ulteriori affinamenti della disciplina dei prezzi minimi garantiti, che non rivestono carattere di urgenza, possano essere adottati successivamente, a seguito di un preliminare procedimento di consultazione;

• sia opportuno prevedere che le formule di calcolo dei prezzi minimi garantiti aggiornate con il presente provvedimento si applichino a partire dal 1° luglio 2026;

• sia necessario precisare che nel periodo 1° aprile 2026-30 giugno 2026 continuino ad applicarsi le formule di calcolo dei prezzi minimi garantiti in vigore nel primo trimestre 2026;

• sia opportuno introdurre una formulazione specifica per il calcolo dei ricavi convenzionali per gli impianti che prelevano energia elettrica dalla rete per alimentare i servizi ausiliari, al fine di consentire il più possibile l'equiparazione con gli impianti che alimentano direttamente i propri servizi ausiliari;

• nel caso di impianti collegati a una utenza solo dal punto di vista elettrico, ai fini della valutazione delle condizioni per l'individuazione di un "impianto asservito a un processo produttivo", previste all'articolo 5, comma 2-bis, lettera b) del decreto-legge 181/23 e all'articolo 24, comma 8bis, lettera b), del decreto legislativo 28/11, il Gestore dei servizi energetici consideri l'esistenza della condizione di "aggravio di costi per l'esecuzione del ciclo produttivo" qualora la previsione della valorizzazione dell'energia elettrica consumata in sito, determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 3.6, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 132/2024/R/eel e dell'articolo 3, comma 3.3, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 306/2024/R/eel, risulti maggiore del prezzo minimo garantito;

• ai fini dell'applicazione dei criteri di riduzione delle ore equivalenti previsti all'articolo 5, comma 2-bis, lettera c) del decreto-legge 181/23 e all'articolo 24, comma 8-bis, lettera c), del decreto legislativo 28/11, in ciascun anno, il Gse consideri come "impianti da filiera" e "impianti da bioliquidi sostenibili da filiera" gli impianti che hanno ottenuto la pertinente certificazione riferita alla produzione dell'anno precedente;

• stante le esigenze di urgenza sopra richiamate, il presente provvedimento sia adottato senza una precedente consultazione, assicurando comunque la partecipazione dei soggetti interessati tramite la consultazione postuma nelle forme previste dalla deliberazione 649/2014/A, fissando un termine per la presentazione di osservazioni e proposte, al fine di eventuali adeguamenti e integrazioni del presente provvedimento

 

delibera

1. di sostituire, dal 1° luglio 2026, l'Allegato A alla deliberazione 132/2024/R/eel, recante le "Modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomasse solide ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 28/11", con l'Allegato A alla presente deliberazione;

2. di sostituire l'Allegato A, dal 1° luglio 2026, alla deliberazione 306/2024/R/eel, recante le "Modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, degli impianti di produzione alimentati da bioliquidi sostenibili, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e 2-bis, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181", con l'Allegato B alla presente deliberazione avente pari titolo;

3. di prevedere che i prezzi minimi garantiti aggiornati secondo quanto riportato nei suddetti allegati si applichino a partire dal 1° luglio 2026;

4. di prevedere che per il periodo 1° aprile 2026 — 30 giugno 2026 continuino ad applicarsi i prezzi minimi garantiti in vigore nel primo trimestre 2026;

5. di prevedere che il Gestore dei servizi energetici Spa definisca le modalità e le tempistiche con cui Terna Spa e i titolari degli impianti di produzione comunicano al medesimo Gestore le informazioni necessarie alla determinazione delle ore equivalenti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 21/26;

6. di stabilire, per le ragioni esplicitate in premessa, che i soggetti interessati possano far pervenire all'Autorità, per iscritto all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, le proprie osservazioni e proposte in merito alle disposizioni di cui al presente provvedimento, entro il 16 giugno 2026, secondo i termini e le modalità di cui all'Appendice A, recante anche l'informativa sul trattamento dei dati personali, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della sua eventuale modifica o conferma;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a Terna Spa e al Gestore dei servizi energetici – Gse Spa;

8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Allegato A

Modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomasse solide ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 28/11

Allegato B

Modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, degli impianti di produzione alimentati da bioliquidi sostenibili, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e 2-bis, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181