Delibera Arera 3 dicembre 2024, n. 518/2024/R/eel
Remunerazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili - Prezzi minimi garantiti - Aggiornamento delibera n. 306/2024/R/eel - Articolo 5, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181
Ultima versione coordinata con modifiche al 22/05/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 3 dicembre 2024, n. 518/2024/R/eel
(Pubblicato sul sito dell'Autorità il 5 dicembre 2024)
L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Nella 1304a riunione del 23 luglio 2024
Visti:
• la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
• la direttiva (Ue) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
• la direttiva (Ue) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (di seguito: direttiva (Ue) 2023/2413);
• la legge 14 novembre 1995, n. 481;
• la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
• la legge 23 agosto 2004, n. 239;
• la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07;
• il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, come convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 (di seguito: decreto-legge 14/22);
• il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, come convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2023, n. 95 (di seguito: decreto-legge 57/23);
• il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, come convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23);
• il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (di seguito: Testo unico accise);
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
• il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
• il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
• il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
• il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: Dpr 445/00);
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: Dpcm 11 maggio 2004);
• il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 6 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);
• il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 (di seguito: decreto ministeriale 24 dicembre 2014);
• il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 23 giugno 2016;
• il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 7 agosto 2024 (di seguito: decreto interministeriale 7 agosto 2024);
• la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, e il relativo Allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione 280/07), e il relativo Allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo integrato settlement o Tis);
• la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo integrato scambio sul posto o Tisp);
• la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2013, 47/2013/R/efr (di seguito: deliberazione 47/2013/R/efr);
• la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A), e il relativo Allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo integrato bilanciamento o Tib);
• la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo integrato regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale 2020-2023);
• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A e il relativo Allegato B;
• la deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2022, 430/2022/R/eel;
• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 725/2022/R/eel;
• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 727/2022/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo integrato autoconsumo diffuso o Tiad);
• la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2023, 129/2023/A;
• la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo integrato regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale 2024-2027);
• la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2023, 209/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 209/2023/R/eel), e il relativo Allegato A;
• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A e il relativo Allegato B (di seguito: Testo integrato misura elettrica o Time);
• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo integrato prestazioni patrimoniali imposte o Tippi);
• la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2024, 306/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 306/2024/R/eel) e le osservazioni pervenute nel corso della consultazione postuma;
• il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza, di cui all'articolo 1, comma 4, del Dpcm 11 maggio 2004 di Terna Spa (di seguito: Terna);
• la lettera del 2 dicembre 2024, prot. Autorità 84092 del 2 dicembre 2024, trasmessa dalla società Ricerca sul sistema energetico Spa (di seguito anche: Rse) all'Autorità, recante l'aggiornamento del rapporto relativo ai costi di esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi.
Considerato che:
• l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 181/23, nella sua formulazione risultante a seguito della conversione in legge, prevede che "a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto [10 dicembre 2023] fino alla data di entrata in operatività del meccanismo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, agli impianti a bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si applicano prezzi minimi garantiti definiti sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28";
• i criteri di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 28/11, nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge 57/23, sono i seguenti:
a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente dell'impianto di produzione;
b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla potenza dell'impianto di produzione;
c) gli impianti di produzione rispettano i requisiti di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 199/21;
d) il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni dei ricavi, è aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e della necessità di promuovere la progressiva efficienza dei costi degli impianti di produzione, anche al fine di evitare incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza di incentivi all'utilizzo energetico delle stesse;
• i prezzi minimi garantiti, pertanto, hanno l'obiettivo di coprire i costi di funzionamento degli impianti di produzione, al fine di assicurarne la prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente; essi non hanno l'obiettivo di coprire anche i costi di investimento;
• i prezzi minimi garantiti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 181/23 sono integrativi, e non sostitutivi, di eventuali incentivi erogati ai produttori.
Considerato che:
• con la deliberazione 306/2024/R/eel, l'Autorità ha definito la remunerazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 181/23, dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione alimentati da bioliquidi sostenibili;
• per tali finalità, l'Autorità si è avvalsa di Rse che, allo scopo, ha aggiornato e completato il rapporto precedentemente redatto e pubblicato contestualmente alla deliberazione 209/2023/R/eel recante gli strumenti per la copertura dei costi operativi degli impianti di produzione non rilevanti alimentati da biomasse e da bioliquidi soggetti all'obbligo di massimizzazione della produzione ai sensi del decreto-legge 14/22;
• più nel dettaglio, con la deliberazione 306/2024/R/eel, l'Autorità ha:
— definito formule per la quantificazione dei prezzi minimi garantiti a partire dagli elementi resi disponibili nel rapporto redatto da Rse, evitando forme di reintegrazione puntuale dei costi sostenuti. Tali formule sono appositamente definite affinché possano il più possibile adattarsi alle diverse fattispecie, includono forme di indicizzazione del costo di acquisto del combustibile a riferimenti di prezzo disponibili e consentono l'aggiornamento periodico del prezzo del gasolio utilizzato per il trasporto dei combustibili; inoltre, è previsto l'aggiornamento, su base annuale per effetto del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, di altri elementi, con particolare riferimento al costo orario del personale coinvolto nelle attività di manutenzione, nel trasporto dei combustibili e nell'esercizio degli impianti di produzione;
— previsto la quantificazione, da parte del Gestore dei servizi energetici Spa (di seguito anche: Gse), dei ricavi minimi garantiti per i produttori, sulla base dei prezzi minimi garantiti (pari al prodotto tra la produzione netta di energia elettrica e i prezzi minimi garantiti);
— previsto la quantificazione, da parte del Gse, dei ricavi convenzionali derivanti dalla vendita dell'energia elettrica, da eventuali strumenti incentivanti o dei minori costi convenzionali associati all'energia elettrica consumata in sito;
— previsto che il Gse eroghi, ai produttori ammessi a beneficiare dei prezzi minimi garantiti, la differenza, se positiva, tra i ricavi minimi garantiti e i ricavi convenzionali; tale erogazione avviene a conguaglio al termine di ciascun anno solare, fatta salva la definizione, da parte del Gse, di acconti mensili;
• la deliberazione 306/2024/R/eel trova applicazione, per gli impianti di produzione aventi diritto, a decorrere dal 10 dicembre 2023, come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 181/23;
• la deliberazione 306/2024/R/eel è stata adottata senza una precedente consultazione vista l'urgenza di determinare la copertura dei costi di esercizio sostenuti dai produttori che rispettano i requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 181/23. Tuttavia, è stata assicurata comunque la partecipazione dei soggetti interessati, tramite la consultazione postuma nelle forme previste dalla deliberazione 649/2014/A, fissando un termine per la presentazione di osservazioni e proposte, al fine di eventuali adeguamenti e integrazioni del medesimo provvedimento, ivi incluse le parti derivanti dal rapporto redatto da Rse;
• nell'ambito della consultazione postuma, i produttori e le rispettive associazioni hanno evidenziato principalmente quanto segue:
— i valori convenzionali dei rendimenti elettrici, attualmente definiti in funzione della potenza degli impianti di produzione, nel caso di configurazione modulare (cioè di impianti di produzione caratterizzati dalla presenza di più gruppi di generazione) dovrebbero, invece, essere riferiti alla potenza dei gruppi che compongono tali impianti di produzione. Dal punto di vista costruttivo non vi sono neppure economie di scala derivanti da consumi elettrici degli ausiliari nell'impianto di produzione modulare rispetto a quello a configurazione singola, in quanto i costruttori sono soliti assemblare per blocchi completi le unità di generazione rendendole di fatto autonome le une dalle altre;
— nel caso di gruppi di generazione che destinano il calore dei fumi al recupero termico in assetto cogenerativo, non dotate di turboespansore, occorrerebbe ridurre i valori convenzionali dei rendimenti elettrici, sottraendo la parte del rendimento attribuibile alla presenza della turbina (stimata in circa due punti percentuali);
— nel caso di impianti di produzione cogenerativi, occorrerebbe prevedere che tra i costi oggetto di copertura tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti vi siano anche quelli derivanti dalle accise corrisposte con riferimento alla produzione di calore: infatti, il comma 21.9-ter del Testo unico accise prevede l'applicazione di accise al combustibile, oltre livelli soglia di consumo, nel caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, definendo, altresì, le modalità di applicazione. Tali accise riferite alla frazione di combustibile destinata alla produzione di calore trovano applicazione anche nel caso di oli vegetali grezzi e raffinati (per i quali le accise sono nulle nel caso di utilizzo per la sola produzione elettrica);
— nel caso di bioliquidi non quotati su Granaria Milano (quali, ad esempio, l'olio di palma), occorrerebbe specificare più puntualmente quali quotazioni vengono utilizzate per la definizione della componente dei prezzi minimi garantiti a copertura del costo di approvvigionamento del combustibile; occorrerebbe, altresì, esplicitare il caso degli oli esausti da cucina rigenerati, per i quali la quotazione di riferimento tipicamente usata nel settore è quella riportata nella sezione "Feedstock prices" dei "Daily international market prices and commentary report Argus Biofuels" alla voce "Used cooking oil ex-works Netherlands" [€/ton], a cui andrebbero aggiunti i costi di logistica internazionale e di certificazione;
— occorrerebbe introdurre, esclusivamente per l'anno 2024, una componente integrativa a ristoro del ritardato pagamento degli acconti che vada a compensare gli oneri finanziari che i produttori da bioliquidi hanno sostenuto e stanno sostenendo per approvvigionare i combustibili necessari per la produzione di energia elettrica;
— al fine di continuare a favorire l'impiego di bioliquidi comunitari e scoraggiare l'impiego di combustibili di provenienza extra-UE, occorrerebbe applicare una ulteriore maggiorazione a forfait della componente dei prezzi minimi garantiti a copertura del costo del combustibile compresa tra 10 e 25 €/t, nel caso in cui il bioliquido impiegato sia tracciato di origine europea;
— a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale 7 agosto 2024, che istituisce il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, della certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e di quella dei carburanti da carbonio riciclato, occorrerebbe incrementare la componente forfetaria a copertura dei costi di certificazione, a decorrere dall'anno 2025. Tale importo è stato stimato da una associazione in 20 €/t nel caso di impianti inferiore a 1 MW (corrispondenti a circa 6,57,3 €/MWh in funzione del potere calorifico inferiore) e da un'altra associazione in 10 €/MWh per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW, 6 €/MWh per gli impianti di potenza compresa tra 1 MW e 8 MW, 3 €/MWh per gli impianti di potenza superiore a 8 MW;
— occorrerebbe specificare come, nel caso di impianti essenziali, il meccanismo di accesso ai prezzi minimi garantiti debba essere coordinato con la disciplina dell'essenzialità.
Considerato, infine, che:
• tenendo conto delle osservazioni pervenute durante la consultazione postuma, Rse ha aggiornato il proprio rapporto, trasmettendolo all'Autorità, con la lettera del 2 dicembre 2024 (di seguito: rapporto aggiornato bioliquidi Rse);
• il rapporto aggiornato bioliquidi Rse, rispetto alla sua precedente versione, include le seguenti principali modifiche:
— esplicita il caso degli oli esausti da cucina rigenerati, facendo riferimento alle quotazioni disponibili nella sezione "Feedstock prices" dei "Daily international market prices and commentary report Argus Biofuels" alla voce "Used cooking oil ex-works Netherlands" [€/ton] e stima i costi di logistica internazionale (nei casi in cui tali oli sono oggetto di importazione) assumendoli pari a quelli già determinati per l'olio di palma in quanto anche gli oli esausti da cucina, se oggetto di importazione, provengono infatti tipicamente da paesi asiatici;
— rivede la valorizzazione dell'elemento forfetario a copertura dei costi di certificazione della sostenibilità, a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale 7 agosto 2024, ipotizzando un incremento forfetario di 10 €/t in sede di prima attuazione per tutte le tipologie di combustibile, pur non disponendo di elementi consolidati per poter effettuare valutazioni più accurate;
• l'Allegato A alla deliberazione 306/2024/R/eel già prevede, al comma 2.1, punto 1), lettera e), che la componente a copertura dei costi del combustibile includa il termine "accisa" definito come l'accisa, se presente, espressa in €/t, applicata ai combustibili, come aggiornata dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel proprio sito internet. Tale termine è generale e, pertanto, già tiene conto di tutte le accise applicate e delle relative modalità di calcolo definite dal Testo unico accise;
• il comma 4.1 dell'Allegato A alla deliberazione 306/2024/R/eel prevede che qualora il combustibile utilizzato ovvero i combustibili utilizzati non presentino un riferimento diretto di prezzo nei siti internet di cui al comma 2.1, lettera a), del medesimo Allegato A, i produttori trasmettano al Gse una relazione motivata finalizzata a rappresentare quale riferimento di prezzo ovvero quali riferimenti di prezzo, tra quelli disponibili e, ove possibile, già richiamati nel medesimo provvedimento, sono i più adeguati ai fini della copertura dei costi di acquisto del combustibile ovvero dei combustibili utilizzati. Tale disposizione già consente di tenere conto di bioliquidi sostenibili privi di riferimento diretto di prezzo nei siti internet indicati nel medesimo provvedimento.
Ritenuto opportuno:
• prevedere che i valori convenzionali dei rendimenti elettrici siano riferiti alla potenza del gruppo di taglia più elevata che compone l'impianto di produzione alimentato da bioliquidi sostenibili (anziché alla potenza dell'intero impianto di produzione), accogliendo la proposta formulata da alcune associazioni nel corso della consultazione, al fine di tenere conto delle specificità degli impianti di produzione modulari;
• non introdurre fattori correttivi, in riduzione, dei valori convenzionali dei rendimenti elettrici nel caso di impianti di produzione non dotati di turboespansore che destinano il calore dei fumi al recupero termico in assetto cogenerativo, poiché la maggior complessità amministrativa non sarebbe giustificata dall'entità molto limitata della riduzione;
• esplicitare (benché non strettamente necessario per le motivazioni precedentemente evidenziate) che, nel caso di impianti di produzione cogenerativi, tra le accise oggetto di copertura rientrino anche quelle che trovano applicazione, al di sopra di specifiche soglie, nel caso di utilizzo del combustibile per la produzione di calore in impianti di produzione di cogenerazione. Le modalità applicative di tali accise sono quelle riportate nel Testo unico accise, come verranno puntualmente declinate dal Gse nelle proprie regole operative funzionali all'applicazione dei prezzi minimi garantiti;
• specificare più puntualmente le quotazioni da utilizzare per la definizione della componente dei prezzi minimi garantiti a copertura del costo di approvvigionamento del combustibile nel caso dell'olio di palma; esplicitare, altresì, il caso degli oli esausti da cucina rigenerati, facendo riferimento alle quotazioni disponibili nella sezione "Feedstock prices" dei "Daily international market prices and commentary report Argus Biofuels" alla voce "Used cooking oil ex-works Netherlands" [€/ton], tenendo anche conto dei costi di logistica internazionale nei casi in cui tali oli sono oggetto di importazione, assunti pari a quelli già determinati per l'olio di palma (anche gli oli esausti da cucina, se oggetto di importazione, provengono infatti tipicamente da paesi asiatici);
• non introdurre la componente integrativa richiesta dai produttori per l'anno 2024 a ristoro del ritardato pagamento degli acconti finalizzata a compensare gli oneri finanziari, in quanto tali eventuali oneri sono una specificità del solo primo periodo di attuazione di una nuova disposizione normativa; peraltro, i prezzi minimi garantiti già includono un elemento additivo, convenzionalmente posto pari a 10 €/MWh, specificatamente finalizzato a tenere conto di tutti gli eventuali ulteriori costi non direttamente esplicitabili e
standardizzabili;
• non prevedere una ulteriore maggiorazione a forfait della componente dei prezzi minimi garantiti a copertura del costo del combustibile nel caso in cui il bioliquido impiegato sia tracciato di origine europea, poiché il requisito di tracciabilità non è stato individuato dal legislatore come necessario ai fini dell'ammissione al nuovo meccanismo di remunerazione;
• accogliere le richieste formulate da alcuni produttori e associazioni in merito alla valorizzazione dell'elemento forfetario a copertura dei costi di certificazione della sostenibilità, a decorrere dall'anno 2025, a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale 7 agosto 2024 (avvenuta successivamente all'approvazione della deliberazione 306/2024/R/eel); prevedere, in particolare, che il valore inizialmente indicato nella deliberazione 306/2024/R/eel per tale elemento sia incrementato, convenzionalmente e in sede di prima attuazione, di 10 €/t per tutte le tipologie di combustibile, ferme restando eventuali revisioni che dovessero rendersi necessarie a seguito della completa definizione delle modalità attuative del citato decreto;
• rinviare ai provvedimenti relativi alla disciplina dell'essenzialità le modalità tramite le quali tenere conto dei prezzi minimi garantiti eventualmente erogati a impianti di produzione essenziali
delibera
1. di sostituire l'Allegato A alla deliberazione 306/2024/R/eel con l'Allegato A alla presente deliberazione;
2. di pubblicare il rapporto aggiornato relativo ai costi di esercizio di impianti di produzione alimentati da bioliquidi sostenibili, trasmesso dalla società Ricerca sul sistema energetico Spa con la lettera del 2 dicembre 2024;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Gestore dei servizi energetici Spa;
4. di pubblicare la presente deliberazione, nonché l'Allegato A alla deliberazione 306/2024/R/eel come risultante dalle modifiche apportate con la presente deliberazione, nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.
Allegato A
Modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, degli impianti di produzione alimentati da bioliquidi sostenibili, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181
Rapporto Rse: Costi di generazione dell’energia elettrica da bioliquidi sostenibili
(omissis)
