Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 1° ottobre 2008, n. 37280

Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Terre e rocce da scavo - Inerti da demolizione - Nozioni - Differenze - Disciplina applicabile

La nozione di terre e rocce da scavo costituisce un'eccezione alla disciplina sui rifiuti e pertanto grava sull'imputato l'onere della prova dell'esistenza delle condizioni per l'applicabilità di tale deroga.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 1 ottobre 2008, n. 37280, precisa infatti che la norma di cui all'articolo 186, Dlgs 152/2006 configura una causa di esclusione della punibilità ed è quindi l'imputato a dover provare la sussistenza di tutte le condizioni per tale esclusione.
Peraltro, in ogni caso, le terre e rocce da scavo vanno tenute ben distinte dagli inerti di demolizione, e tale distinzione si basa sulla circostanza che le prime hanno per oggetto il terreno, mentre le seconde hanno per oggetto un edificio o comunque un manufatto costruito dall'uomo.

Corte di Cassazione

Sentenza 1° ottobre 2008, n. 37280