Sentenza Corte di Cassazione 23 gennaio 2007, n. 1391
Produzione di emissioni elettromagnetiche entro il limite consentito - Risarcimento danni - Esclusione - Articolo 674 C.p.
La propagazione di onde elettromagnetiche entro i limiti previsti dalla normativa vigente non permette di configurare una responsabilità penale degli autori delle emissioni stesse in base all'articolo 674 del Codice penale.
La Cassazione (sentenza 1391/2007) ha così chiarito che il fenomeno dell'inquinamento da elettrosmog è sì riconducibile all'articolo 674 C.p. (getto pericoloso di cose), ma solo se i valori del campo elettromagnetico superano quelli indicati dal Dm 381/1998.
La Corte ha inoltre ammesso, in via di principio, la risarcibilità del danno esistenziale causato dalle immissioni, ma lo ha subordinato all'accertamento dell'illiceità del comportamento dell'emittente, da escludersi se le immissioni non superano i limiti ex lege; da ciò ha dedotto che "in mancanza di un principio codificato di precauzione che consenta una tutela avanzata a fronte di eventi di potenziale ma non provata pericolosità, deve escludersi in questi casi il diritto al risarcimento di un danno del tutto ipotetico.".
Corte di Cassazione
Sentenza 23 gennaio 2007, n. 1391
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