Sentenza Corte di Cassazione 4 maggio 2007, n. 16957
Rifiuti - Ordinanza di rimozione - Emessa nei confronti del proprietario del rifiuto abbandonato da terzi - Presupposti
L'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e di ripristino dei luoghi può essere emessa nei confronti del proprietario del rifiuto abbandonato da altri solo se questi ha concorso, materialmente o moralmente, con chi lo ha abbandonato.
Lo ha affermato la Cassazione (sentenza 16957/2007), che ha assolto il proprietario di una auto rubata ed abbandonata in una via di un Comune, e che non aveva ottemperato all'ordine di sgombero emesso dal Sindaco.
Secondo la Cassazione, l'ordinanza può essere emessa solo nei confronti di chi ha abbandonato i rifiuti, di chi ha concorso col responsabile, o del proprietario e dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
Un'ordinanza che impone ad un soggetto diverso dai precedenti una prestazione personale non prevista da una disposizione posta da un atto avente forza di legge è illegittima per violazione dell'articolo 23 Costituzione, e il Giudice deve disapplicarla.
Corte di Cassazione
Sentenza 4 maggio 2007, n. 16957
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: