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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 25 febbraio 2010, causa C-209/09

Direttiva 2000/76/Ce - Complesso costituito da un impianto di gassificazione e da una centrale elettrica - Incenerimento nella centrale elettrica di gas non depurato derivato dal trattamento termico di rifiuti nell’impianto di gassificazione

Due impianti, uno di trattamento termico dei rifiuti e l'altro di combustione delle sostanze gassose generate da questo in una centrale elettrica, sono da considerarsi come un unico impianto di coincenerimento sottoposto alla direttiva 2000/76/Ce.
Ciò in quanto tali impianti sono collegati in senso tecnico-funzionale l'uno all'altro: nel primo impianto vengono infatti smaltiti i rifiuti attraverso un processo di gassificazione, nel secondo tali gas, non depurati, vengono utilizzati come combustibile.
Il discrimine per l'applicazione della direttiva è costituito, nel caso di specie, secondo la Corte di Giustizia Ue (sentenza 25 febbraio 2010, causa C-209/09), dalla mancata depurazione del gas ottenuto dall'impianto di trattamento termico dei rifiuti, il quale viene quindi usato tal quale come combustibile aggiuntivo nell'impianto per la produzione di energia elettrica: in questo caso, ben si può parlare di impianto di coincenerimento ai sensi della direttiva.

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 25 febbraio 2010, causa C-209/09

(Guue 17 aprile 2010 n. C 100)

Direttiva 2000/76/Ce - Incenerimento dei rifiuti - Impianto di incenerimento - Impianto di coincenerimento - Complesso costituito da un impianto di gassificazione e da una centrale elettrica - Incenerimento nella centrale elettrica di gas non depurato derivato dal trattamento termico di rifiuti nell’impianto di gassificazione