Sentenza Corte di Cassazione 9 marzo 2007, n. 10259
Rifiuti - Ecopiazzole - Attività di stoccaggio di rifiuti - Necessità dell'autorizzazione - Sussiste
Le piazzole ecologiche messe a disposizione dei cittadini per il conferimento di rifiuti, in attesa della raccolta e dello smaltimento, costituiscono attività di stoccaggio che necessitano di autorizzazione anche ex Dlgs 152/2006.
Il dirigente comunale che attiva una ecopiazzola sfornita di autorizzazione regionale è colpevole di gestione non autorizzata di rifiuti (ex articolo 51 del Dlgs 22/1997, ora articolo 256 del Dlgs 152/2006).
Secondo la sentenza 10259/2007, nella scia di precedenti decisioni (si veda la sentenza 34665/2005), le ecopiazzole non rientrano nel "deposito temporaneo" dei rifiuti, fattispecie esonerata dall'autorizzazione, visto che il luogo di produzione dei rifiuti "non può essere considerato l'intero territorio comunale o l'area in cui è ubicato un magazzino comunale"; né d'altra parte possono essere confuse con il deposito di rifiuti nei cassonetti da parte dei privati, perché "quest'ultima costituisce solo una modalità dell'attività di raccolta dei rifiuti".
Corte di Cassazione
Sentenza 9 marzo 2007, n. 10259
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