Regolamento Commissione Ue 833/2010/Ue
Forma e dettagli tecnici per la comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea
Ultima versione coordinata con modifiche al 07/04/2026
Commissione europea
Regolamento 21 settembre 2010, n. 833/2010/Ue
(Guue 22 settembre 2010 n. L 248)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento (Ue, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e che abroga il regolamento (Ce) n. 736/961, in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) La Commissione deve adottare le disposizioni concernenti la forma e altri dettagli tecnici della comunicazione dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (Ue, Euratom) n. 617/2010.
(2) Al fine di raccogliere dati confrontabili e semplificare l'attività di comunicazione da parte degli Stati membri o dei loro enti o organismi delegati, di cui all'articolo 3 del regolamento (Ue, Euratom) n. 617/2010, le comunicazioni da presentare devono essere standardizzate utilizzando apposite tabelle di dati.
(3) A seguito dell'abrogazione del regolamento (Ce) n. 736/96 del Consiglio2, anche il regolamento (Ce) n. 2386/963 della Commissione dovrebbe essere abrogato,
Ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
La forma e i dettagli tecnici delle comunicazioni da inviare alla Commissione in relazione ai dati e alle informazioni sui progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia, di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (Ue, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, sono quelli definiti nell'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (Ce) n. 2386/96 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2010.
