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Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 18 dicembre 2006, n. 41291

Emissioni in atmosfera - Impianti e attività industriali - Regime autorizzatorio - ex Dlgs 152/2006 - Deroghe per impianti con emissioni "scarsamente rilevanti" - Continuità normativa con pregressa disciplina

Anche il Dlgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale"), in continuità con la precedente disciplina, non assoggetta ad autorizzazione l'esercizio di attività industriali a basso inquinamento.
A confermarlo è la Corte di Cassazione, che con sentenza 18 dicembre 2006 n. 41291 ha sottolineato come la Parte V del Dlgs 152/2006 detta una deroga all'obbligo di autorizzazione per alcuni impianti a ridotto inquinamento, così come la pregressa normativa ex Dpr 203/1988 e provvedimenti satellite.
L'articolo 272, comma 5, del Dlgs 152/2006 stabilisce infatti che il regime autorizzatorio non si applica ad impianti ed attività ad emissioni "scarsamente rilevanti" elencate nella parte I dell'Allegato IV alla sua Parte V.
Unica differenza con il pregresso regime, sottolinea il Giudice, la responsabilità per l'inosservanza dell'alternativo obbligo di comunicazione eventualmente imposto dalle Autorità locali, che ora ha carattere penale per espressa disposizione dell'articolo 279, comma 3, medesimo Dlgs.

Corte di Cassazione

Sentenza 18 dicembre 2006, n. 41291