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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 9 gennaio 2007, n. 137

Rifiuti - Reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti - Responsabilità del proprietario dell'area

Il legale rappresentante di una società, proprietaria di un fondo, pur consapevole dell'abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi non concorre nel reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti.
Lo ha affermato la Cassazione (sentenza 137/2007), che ha ribadito (richiamando la sentenza 32158/2002) che la consapevolezza da parte del proprietario del fondo dell'abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi non è sufficiente ad integrare il concorso nel reato di cui all'articolo 51, comma secondo del Dlgs 22/1997 (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, ora sanzionato, negli stessi termini, dall'articolo 256, comma 2 del Dlgs 152/2006); la condotta omissiva porterebbe alla responsabilità solo se il reato fosse conseguenza dell'inazione del soggetto, in presenza di una norma che gli impone di attivarsi per impedire l'evento, o se esistesse l'obbligo giuridico di impedire l'evento (articolo 40 C.p.).

Corte di Cassazione

Sentenza 9 gennaio 2007, n. 137