Albo nazionale gestori ambientali
Normativa Vigente

Deliberazione Albo nazionale gestori rifiuti 4 aprile 2000, n. 3

Categoria 8 - Intermediazione e commercio dei rifiuti - Criteri per l'iscrizione

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Albo nazionale gestori ambientali

Deliberazione 4 aprile 2000, prot. n. 03/Cn/Albo

(Gu 20 maggio 2000 n. 116)

Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti

Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti

Vistoil decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto l'articolo 30, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed, in particolare, il comma 4 che individua, tra le imprese tenute ad iscriversi all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo, gli intermediari ed i commercianti di rifiuti;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato nazionale dell'Albo la determinazione dei criteri per l'iscrizione nelle diverse categorie e classi;

Considerato che l'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all'articolo 11 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;

Ritenuto di dover fissare i requisiti minimi per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8 riguardante le imprese che intendono effettuare l'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti;

Vista la nota prot. n.1265/Albo/Pres. del 14 marzo 2000, con la quale sono stati chiesti alla Commissione Europea chiarimenti interpretativi circa l'obbligo d'iscrizione all'Albo per i soggetti che effettuano attività di commercio ed intermediazione dei rifiuti prodotti da terzi di cui hanno la detenzione e per i quali risultano autorizzati alle operazioni di smaltimento o recupero ai sensi degli articoli 27 e 28 o 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Ritenuto, pertanto, in attesa dei suddetti chiarimenti, di determinare l'obbligo d'iscrizione all'Albo nella categoria 8, a carico delle imprese che svolgono attività di intermediazione o commercio dei rifiuti senza avere la detenzione dei rifiuti che formano oggetto di tali attività;

Delibera

 

Articolo 1

1. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 8 devono essere in possesso dei requisiti di cui alla tabella allegata sotto la lettera "A".

2. La dotazione minima di personale è costituita da:

a) il titolare di impresa individuale;

b) i lavoratori dipendenti;

c) i collaboratori in via coordinata e continuativa;

d) i soci delle società purché "prestatori d'opera" all'interno dell'impresa.

3. Il requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione di cui al comma 1 si intende soddisfatto con un importo di lire cinquanta milioni. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante la presentazione di un'attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a lire 5 miliardi secondo lo schema allegato sotto la lettera "B".

 

Articolo 2

1. L'incarico di responsabile tecnico delle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, può essere assunto dal legale rappresentante dell'impresa, anche in assenza dei requisiti di cui alla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. 003 . In tal caso le imprese interessate hanno l'obbligo di soddisfare tali requisiti entro cinque anni dalla data dell'iscrizione.

2. Al fine di dimostrare lo svolgimento dell'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, le imprese devono presentare:

a) dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante le quantità di rifiuti negoziate nell'anno precedente la data di entrata in vigore della presente deliberazione.

b) documentazione commerciale dalla quale risulti che l'impresa ha svolto l'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti nell'anno precedente la data di entrata in vigore della presente deliberazione.

c) Documentazione dalla quale risulti il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

 

Articolo 3

L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai sensi eper gli effetti dell'articolo 30, comma 8, del medesimo decreto legislativo.

 

Allegato A

Requisiti minimi dotazione personale Categoria 8 1

(Commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione)

Classe A

> o = a 200.000 t/a

Classe B

> o = a 60.000 e < a 200.000 t/a

Classe C

> o = a 15.000 e < a 60.000 t/a

Classe D

> o = a 6.000 e < a 15.000 t/a

Classe E

> o = a 3.000 e < a 6.000 t/a

Classe F

< a 3.000 t/a

Personale rifiuti pericolosi 6 3 3 3 2 1
Personale rifiuti non pericolosi 3 2 2 2 1

Allegato B

 

Attestazione

 

A richiesta dell'interessato si attesta che questo istituto o società ha concesso

al sig. ................................................. nella forma tecnica di ......................................

un affidamento di L. .............................

Note ufficiali

1 Concorrono a formare la dotazione minima le unità di personale già ricomprese nelle altre categorie in cui l'impresa risulta iscritta