Ordinanza Corte Costituzionale 27 luglio 2011, n. 253
Incenerimento di rifiuti - Sanzioni previste dal Dlgs 133/2005 - Confronto con le sanzioni previste dall'ordinamento in materia di "Aia" - Maggiore rigorosità - Norma speciale - Prevalenza
Per la Corte Costituzionale è legittima la maggiore rigorosità delle sanzioni stabilite dal Dlgs 133/2005, che si applicano anche nel caso di mancata autorizzazione integrata ambientale (Aia).
La scelta del Legislatore di sanzionare qualsiasi attività di incenerimento e coincenerimento di rifiuti non autorizzata con particolare rigorosità, attraverso la previsione della pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda (con esclusione quindi dell'oblazione, il pagamento anticipato di 1/3 del massimo dell’ammenda che estingue il reato), per la Corte Costituzionale non può dirsi “manifestamente irragionevole” (ordinanza 253/2011).
Questo nonostante l’ordinamento (prima Dlgs 59/2005, ora Dlgs 152/2006) preveda l’alternatività tra arresto e ammenda (e quindi la possibile oblazione) nel caso di mancata Aia degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani.
Le due fattispecie non hanno difatti identità di ratio, secondo la Consulta, e la specialità del Dlgs 133/2005 “sembra imporre l’applicazione delle più rigorose sanzioni ivi previste”.
Corte Costituzionale
Ordinanza 27 luglio 2011, n. 253
(Gu 3 agosto 2011 n. 33)
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