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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 5 ottobre 2011, n. 36096

Fanghi di trattamento delle acque reflue - Articolo 127 del Dlgs 152/2006 - Deposito incontrollato - Applicabilità disciplina sui rifiuti in tutti i casi in cui il trattamento non venga effettuato o venga effettuato in luogo diverso dall'impianto di depurazione o in modo incompleto, inappropriato o fittizio - Sussistenza

La disciplina sui rifiuti si applica in tutti i casi in cui il trattamento non viene effettuato, o viene effettuato in luogo diverso dall’impianto di depurazione o in modo incompleto, inappropriato o fittizio.
È questa l’interpretazione puntuale dell’articolo 127 del “Codice ambientale” fornita dalla Corte di Cassazione (sentenza 36096/2011), in un caso relativo a un deposito incontrollato di fanghi nel letto di essiccamento di un impianto di depurazione.
L’articolo 127 che rientra nella Parte II (acque) del Dlgs 152/2006 stabilisce che l’applicazione della disciplina in materia di rifiuti ai fanghi derivanti dal trattamento delle acque scatta “alla fine del complesso processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione”.
Tale circostanza può essere accertata solo caso per caso, ma è da ritenersi sicuramente esclusa nel caso di modalità di conservazione incompatibili con il processo depurativo.

Corte di Cassazione

Sentenza 5 ottobre 2011, n. 36096